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Decreto — n. 2316/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposed settlement offer within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 2316/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, represented by Mr. Musilli, did not request a decision on the proposed definition, leading the court to deem the appeal as withdrawn. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; If the appellant fails to respond to the court's proposed early settlement within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement offer statutory response deadline judicial extinction of proceedings failure to contest settlement termini di ricorso tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14673/2024 R.G. proposto da: AVV. MUSILLI SANDRO MARIA; -ricorrente – contro U.T.G. di ROMA, in persona del Prefetto p.t.; - intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18216/2023, pubblicata l’11 dicembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato U.T.G. svolto attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 30 gennaio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato