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Ordinanza — n. 2263/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding administrative fine cancellation due to exceptional circumstances under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the lower court's decision to award full costs to the municipality after the administrative penalty was annulled. The appellant argued the fine was invalid because he was transporting a disabled person, while the municipality claimed it could not have known this fact prior to notification. The court upheld the first-instance ruling, confirming that the annulment constituted exceptional reasons justifying the cost allocation despite the subsequent procedural change.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The court may award full costs to the opposing party when the original administrative act is annulled due to exceptional and grave reasons, even if the act was initially valid.

Parole chiave

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administrative fine annulment costs allocation exceptional circumstances civil procedure law disability transport exception persone con disabilità reati contro le pubbliche comunicazioni prestazione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Infine, per effetto della soccombenza dell’attuale ricorrente, quale appellante, all’esito del giudizio di secondo grado, il Tribunale di Bolzano ha applicato legittimamente il principio della soccombenza exart. 91 c.p.c.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente al pagamento, a favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 800,00, nonché all’ulteriore pagamento, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 800,00, nonché all’ulteriore pagamento, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dell’importo di euro 600,00.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Quest’ultimo motivo è – ancora una volta in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. – manifestamente infondato.
art. 380- bis c.p
Aldo Carrato, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.
art. 96 c.p
380-bis, comma 1, c.p.c., vanno applicati il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 77/2018
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Testo completo

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale redatta su foglio separato allegato materialmente al ricorso, dall’Avv. Falk Ehrenfried e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: Ehrenfried.Falk@puntopec.it; -ricorrente - contro COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Bianca Maria Giudiceandrea e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: alessandra.merini@oabzak.it; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 419/2022, pubblicata il 29 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettala memoria depositata dal ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso del 16 aprile 2020, il sig. Sebastian Ochsenreiter proponeva opposizione – avanti al Giudice di pace di Bolzano – avverso il verbale di accertamento (notificatogli il 17 marzo 2020) della violazione prevista dall’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s. , consistita R.G.N. 27284/2022 C.C. 24/10/2024 SANZIONI AMMINISTRATIVE nell’aver transitato nella z.t.l. dal varco di Viale della Stazione a Bolzano senza rispettare la segnaletica di divieto di transito ai non autorizzati e, quindi, senza averne diritto, deducendo che, in effetti, nella relativa circostanza, egli stava accompagnando come passeggera una persona disabile, ragion per cui aveva esposto sul cruscotto l’apposito contrassegno a quest’ultima rilasciato, in tal modo potendo legittimamente transitare nella suddetta z.t.l.

L’opposto Comune di Bolzano si costituiva chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla scorta del sopravvenuto annullamento, in sede di autotutela, dell’impugnato verbale di accertamento, evidenziando, in ogni caso, che non poteva essere a conoscenza, prima della notifica del ricorso, che sul veicolo dell’opponente fosse trasportata una persona disabile, atteso che l’automobile era risultata di proprietà dello stesso ricorrente e che non era registrato nella banca dati come autorizzato al passaggio in z.t.l.

L’adito Giudice di pace, con sentenza n. 70/2021, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per intero le spese del giudizio.

2. Decidendo sull’appello formulato dall’originario ricorrente con il quale si lamentava la supposta illegittimità della disposta compensazione integrale delle spese da parte del giudice di prime cure, il Tribunale di Bolzano, nella costituzione dell’appellato Comune di Bolzano, lo respingeva, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado e rilevando, anzi, che la sanzione era stata legittimamente irrogata nei confronti dell’appellante (il quale aveva omesso di procedere alla preventiva comunicazione per l’accompagnamento di persona disabile in z.t.l.) e che, quindi, l’originario ricorso in opposizione sarebbe stato infondato e al suo rigetto avrebbe dovuto far seguito la condanna alle spese dello stesso ricorrente, statuizione, tuttavia, non potuta adottare poiché l’ente appellato non aveva proposto gravame incidentale avverso la relativa statuizione di compensazione delle spese all’esito del giudizio di prima istanza.

3. Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del dr. Aldo Carrato, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.

4. Il citato ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380-bis c.p.c.

5. Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l'adunanza camerale nelle forme dell’art. 380-bis.1. c.p.c. (per la cui composizione del collegio è stato tenuto presente il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9611/2024), in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 381 reg. c.d.s. e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, anche in relazione al principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981, che di conseguenza avrebbe portato ad una erronea decisione sulle spese di lite, ciò sul presupposto che la sentenza impugnata era errata per non aver ritenuto che esso ricorrente, con a bordo una persona disabile che aveva esposto, come previsto dalla legge, il “pass disabile” della persona trasportata, aveva pienamente e senza alcun ulteriore obbligo od onere, diritto di accedere alla ZTL di Bolzano (donde la piena legittimità e fondatezza del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. per aver la sentenza impugnata disposto erroneamente che le spese di lite del secondo grado fossero poste a carico di esso appellante secondo il principio della soccombenza, confermando la compensazione delle spese di lite di primo grado.

3. Ritiene il collegio che – con riferimento al primo motivo – debba essere confermata la valutazione di inammissibilità operata con la proposta di definizione anticipata, dal momento che, con esso, si ripropone la doglianza relativa alla questione di merito sulla legittimità o meno del verbale di contestazione elevato nei confronti del ricorrente che aveva costituito oggetto dell’originaria opposizione avverso il verbale stesso, sulla quale, però, con la sentenza di primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto annullamento – da parte della competente P.A. - del verbale medesimo in autotutela.

Da ciò discende il venir meno dell’interesse alla riproposizione della censura sulla quale è intervenuta la suddetta declaratoria, senza che, peraltro, essa abbia costituito oggetto di appello, con il conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione (come stabilito correttamente nella sentenza impugnata: v. pag. 5). Da tale sopravvenuto epilogo definitivo della causa nel merito è, invero, conseguita soltanto la permanenza di un interesse collaterale concernente l’incidenza di tale sopravvenuta condotta della P.A. ai fini della sola regolazione delle spese processuali e, specificamente, allo scopo di valutare se potesseessere configurata una violazione del generale principio della soccombenza, doglianza che costituisce specificamente oggetto del secondo motivo.

4. Quest’ultimo motivo è – ancora una volta in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. – manifestamente infondato. Come è stato evidenziato nella citata proposta di definizione anticipata, va rilevato che il Tribunale di Bolzano ha – con la sentenza qui impugnata - fornito un’adeguata e giuridicamente corretta motivazione in ordine alla conferma della insussistenza delle condizioni per l’applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, come dichiarata dal giudice di primo grado.

A tal proposito occorre più specificatamente osservare che il giudice di appello ha legittimamente ravvisato che non emergevano i presupposti per l’applicazione del suddetto principio sulla base di una duplice condizione: - della non manifesta originaria fondatezza dell’ iniziale ricorso in opposizione al verbale di accertamento, spiegandone adeguatamente le ragioni (cfr. pagg. 7-11 della motivazione della pronuncia qui impugnata, ovvero non essendo stato il Comune di Bolzano, al momento dell’elevazione del verbale, messo nelle condizioni di conoscere le condizioni soggettive del trasportato e che il transito in z.t.l. era avvenuto da parte di persona legittimata, sul presupposto dell’applicabilità delle ordinanze n. 71 e 228 del 2014); - della valorizzazione della condotta sopravvenuta del Comune di Bolzano (da cui dipendevano gli agenti della polizia municipale verbalizzanti) che, in un arco temporale del tutto ragionevole, a seguito della proposizione del citato ricorso, aveva provveduto, in sede di autotutela, ad annullare lo stesso verbale.

Da tutto quanto precede il giudice di appello - in virtù della ponderata considerazione delle suddette condizioni e della circostanza che, anzi, non poteva escludersi che avrebbe potuto essere il Comune di Bolzano (con apposito motivo di appello incidentale, tuttavia non formulato) a dolersi della disposta compensazione del giudizio di primo grado (sul presupposto della verosimile fondatezza dell’accertamento eseguito in base alle circostanze oggettive e normative esistenti al momento dell’accertamento) - ha legittimamente confermato l’adeguatezza della motivazione adottata dal giudice di prime cure con riferimento alla pronunciata compensazione delle spese del relativo giudizio, in quanto ricollegata alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni come previste nell’art. 92, comma 2, c.p.c. (a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018), da considerarsi logiche ed esatte in punto di diritto.

Infine, per effetto della soccombenza dell’attuale ricorrente, quale appellante, all’esito del giudizio di secondo grado, il Tribunale di Bolzano ha applicato legittimamente il principio della soccombenza exart. 91 c.p.c.

5. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente ente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano sensi di cui in dispositivo. Poiché il presente giudizio è stato deciso in conformità alla proposta formulata nelle forme dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., vanno applicati il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (ai quali rimanda il comma 3 dello stesso art. 380-bis c.p.c.), con l’adozione degli ulteriori provvedimenti condannatori nei termini di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre oneri riflessi come richiesti. Condanna, altresì, lo stesso ricorrente al pagamento, a favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 800,00, nonché all’ulteriore pagamento, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dell’importo di euro 600,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella ca