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Ordinanza — n. 2256/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural non-acceptance due to failure to deposit authentic copy of lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2256/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the appealed judgment and its notification report within the statutory deadline. Although the appellant claimed receipt of the judgment via PEC, the court found no evidence of compliance with the specific procedural requirement of Article 369 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected as procedurally non-accepted, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.; Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.: The failure to deposit the authentic copy of the judgment and the related notification report within the prescribed term renders the cassation appeal procedurally non-accepted, regardless of the method of notification used.

Parole chiave

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procedural non-acceptance authentic copy deposit notification report statutory deadline cassation appeal dismissal autorizzazione d'esercizio monopolio sulle installazioni elettriche produzione di banconote in euro

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
380-bis c.p.c., sul presupposto della sua improcedibilità siccome incorso nella violazione dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n.
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Antonio Scarpa, ha proposto definirsi il ricorso ai sensidell'art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della sua improcedibilità siccome incorso nella violazione dell’art.
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Antonio Scarpa, ha proposto definirsi il ricorso ai sensidell'art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della sua improcedibilità siccome incorso nella violazione dell’art.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
–il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per le cui statuizioni si rinvia allo stesso dispositivo.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
–il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per le cui statuizioni si rinvia allo stesso dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Antonio Scarpa, ha proposto definirsi il ricorso ai sensidell'art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della sua improcedibilità siccome incorso nella violazione dell’art.
art. 96 c.p
–il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per le cui statuizioni si rinvia allo stesso dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019
Cass., Sez. Un., n. 21349 del 06/07/2022
8312 del 25/03/2019 ; Cass., Sez. Un., n. 21349 del 06/07/2022 ) per essere stata la sentenza impugnata pubblicata in data 8 giugno 2022 ed il ricorso notificato solo il 28 settembre 2022.
Cass. SU n. 10648/2017
In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 10648/2017; Cass.
Cass. n. 19695/2019
10648/2017; Cass. n. 19695/2019 e, da ultimo, Cas.
Cass. n. 17014/2024
Cass. n. 19475/2024
17014/2024 e Cass. n. 19475/2024), con conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si quantificano nei sensi di cui in dispositivo.
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Testo completo

ona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Franco Giampà e con indicazione del relativo domicilio digitale all’indirizzo PEC franco.giampa@avvlamezia.legalmail.it; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avversola sentenza della Corte di appello di Potenza n. 298/2022, pubblicata l’8 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Potenza, decidendo - con sentenza n. 766/2019 – sull’opposizione formulata dall’Eurobed s.r.l. nei confronti dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, con la quale era stata impugnata l’ordinanza-ingiunzione emessa in data 11.09.2017 con SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 23828/2024 C.C. 24/10/2024 riferimento alla violazione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f bis TULPS, l’accoglieva.

2. La Corte di appello di Potenza, pronunciando sull’appello formulato dal suddetto Ufficio dei Monopoli, lo accoglieva con sentenza n. 298/2022 e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, confermava la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, rigettando la relativa opposizione, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione la Corte lucana ravvisava la sussistenza dell’illecito amministrativo di cui all’opposta ordinanza- ingiunzione a carico della Eurobed s.r.l., poiché essa, nel procedere all’installazione degli apparecchi di intrattenimento presso l’esercizio commerciale oggetto di controllo, avrebbe dovuto verificare, con l’adeguata diligenza, il tipo di utilizzo al quale gli stessi sarebbero stati destinati ed accertare che il fruitore fosse dotato delle eventuali autorizzazioni ovvero dell’autorizzazione amministrativa prescritta dall’art. 86 TULPS.

3. L’Eurobed s.r.l. impugnava per cassazione la citata sentenza di appello con ricorso affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’intimata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise.

4. Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del dr. Antonio Scarpa, ha proposto definirsi il ricorso ai sensidell'art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della sua improcedibilità siccome incorso nella violazione dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c., non avendo la ricorrente depositato la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relazione di notifica entro il termine fissato.

5. La citata Eurobed s.r.l., con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380-bis c.p.c.

6. Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l'adunanza camerale nelle forme dell’art. 380-bis.1. c.p.c. (per la composizione del cui collegio è stato tenuto conto del principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9611/2024).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 4, 4- bis della legge n. 401/1989 e dell’art. 88 del TULPS per insussistenza dell’ipotesi illecita di attività di raccolta scommesse in capo al titolare della rivendita tabacchi De Stefano Marisa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis TULPS per insussistenza di qualsiasi contestazione in merito alla regolarità del mantenimento delle apparecchiature da intrattenimento ex art. 110, comma 6, dello stesso TULPS.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981 per la mancata sussistenza dell’elemento soggettivo costitutivo della fattispecie sanzionatoria rappresentato dal dolo o colpa grave.

4. Rileva il collegio che deve trovare conferma la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso. Infatti, dall’esame complessivo degli atti del giudizio è rimasto riscontrato che la ricorrente – la quale ha attestato in ricorso di avere ricevuto la notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata in data 29 luglio 2022 – non ha prodotto la copia autentica di detta sentenza con la relativa relata di notifica ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quale onere prescritto a pena di improcedibilità, né a tale deposito ha provveduto la parte controricorrente (non rilevando che quest’ultima non abbia fatto alcuna contestazione circa il mancato rispetto del suddetto onere incombente alla ricorrente), senza che, peraltro, la ricorrente stessa abbia offerto alcun elemento in senso contrario (non avendo, oltretutto, nemmeno depositato memoria).

Né il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass., Sez. U n. , n. 8312 del 25/03/2019 ; Cass., Sez. Un., n. 21349 del 06/07/2022 ) per essere stata la sentenza impugnata pubblicata in data 8 giugno 2022 ed il ricorso notificato solo il 28 settembre 2022.

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 10648/2017; Cass. n. 19695/2019 e, da ultimo, Cas. n. 17014/2024 e Cass. n. 19475/2024), con conseguente condanna della ricorrente soccombente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si quantificano nei sensi di cui in dispositivo. Essendo stato definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata, vanno applicati – ai sensi dell’art. 380 - bis, ultimo comma, c.p.c. –il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per le cui statuizioni si rinvia allo stesso dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in euro 1.250,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Condanna, altresì, la stessa ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.250,00, nonché all’ulteriore pagamento, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dell’importo di euro 700,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in d