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Ordinanza — n. 2237/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; appellate court wrongly declared appeal against procedural order inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2237/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Domenico Parrella's appeal inadmissible because the Court of Appeal incorrectly ruled that an appeal against a procedural order was inadmissible. The lower court had dismissed the appeal without addressing the substantive nullity of the judge's order regarding condominium composition. The Supreme Court held that procedural orders are generally appealable and the lower court erred in denying this right.

Regesto Legislator

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Art. 340 c.p.c.; Art. 359 c.p.c.: Procedural orders issued by the trial judge to facilitate case consolidation are appealable, and the appellate court cannot declare such appeals inadmissible without examining the merits of the nullity claim.

Parole chiave

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procedural order appeal condominium composition inadmissible appeal case consolidation nullity of judicial act azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 340 c.p.c.
Art. 359 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione e/o mancata applicazione dell’art.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs.
Art. 96 c.p.c.
art. 274 c.p
art. 112 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 380-bis c.p
Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11329 del 2019
Cass., Sez. Unite, n. 14989 del 2005
Cass., Sez. Unite, n. 14989 del 2005).
Cass., Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024
ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023
9611 del 2024; ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21367/2022 R.G. proposto da: PARRELLA DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocata VARRICCHIO SABRINA ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; -ricorrente- contro ANTONELLI DIEGO, rappresentato e difeso dall’avvocata PENNELLA GERARDA ed elettivamente domiciliato all’indirizzi PEC del difensore iscritte nel REGINDE; MARIGLIANO DEL MONTE CARACCIOLO DI TORELLA FRANCESCO, MARIGLIANO PAOLO, PLAJA NUNZIANTE DI MOTTOLA NICOLÒ EUGENIO FRANCESCO, POSTIGLIONE ROSARIA, MONTESANO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato DI MARTINO PAOLO ed elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

DIANA MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO ROCCO ed elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; -controricorrenti- nonché contro MINISTERO PER I BENI CULTURALI, CONDOMINIO IN NAPOLI VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI 39, MARIGLIANO MARIA, BUCCINO GRIMALDI GIULIANO, MONTESANO MONICA, MONTESANO VITO, AUTIERO GIOVANNI; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2915/2022 depositata il 23/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Domenico Parrella ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 2915/2022 della Corte d’appello di Napoli. Resistono con distinti controricorsi Diego Antonelli, Maria Luisa Diana, Paolo Marigliano ed altri. Altri intimati, specificati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. Il ricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avvocato Domenico Parrella avverso l'ordinanza pronunciata in data 22 ottobre 2021 dal Tribunale di Napoli nella causa iscritta al NRG 1039/2020, in materia di condominio edilizio.

Con tale ordinanza, il giudice istruttore, all’esito dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie di appendice scritta della trattazione aveva sottoposto alle parti alcune questioni dirimenti ai fini della decisione (in ordine alla composizione della compagine condominiale, alle annotazioni nel registro dell’anagrafe condominiale ed alla conseguente valida costituzione dell’assemblea), implicanti altresì accertamenti incidentali; aveva rilevato profili di connessione con altra causa pendente dinanzi al medesimo Tribunale di Napoli ed aveva perciò disposto la rimessione degli atti al Presidente per gli eventuali provvedimenti in ordine alla riunione ex art. 274 c.p.c.

La Corte d’appello ha affermato che, trattandosi di provvedimento ordinatorio, finalizzato alla riunione delle cause, esso non fosse impugnabile, condannando conseguentemente l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la “omessa pronuncia sull’accoglimento dell’atto di appello avente ad oggetto la nullità del provvedimento emesso dal Tribunale in data 22.10.2021 (ordinanza avente valore sostanziale di sentenza)”; ed ancora, la violazione dell’art. 111, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Questo primo motivo è inammissibile giacché non sussiste né l’omessa pronuncia sull’appello, né l’omessa motivazione: la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello ed ha congruamente indicato le ragioni di diritto di tale decisione. Il motivo, altrimenti inteso, comunque non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto inerente ai provvedimenti sulla riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte: in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione (o, vieppiù, il provvedimento con il quale, come nella specie, il giudice istruttore, avuta notizia della pendenza di causa connessa, ne riferisce al presidente), fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.

Unite, n. 2245 del 2015, n. 2245; Cass. n. 8024 del 2018). Non sono dirimenti le considerazioni altrimenti svolte dal ricorrente nella memoria depositata in data 14 ottobre 2024. Che il ricorso verta su un asserito error in procedendo, o, più correttamente, su un errorin iudicando de iure procedendi (ovvero sul compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, o sull’errata interpretazione ed applicazione di norma processuale), e che la Corte di cassazione sia perciò investita del potere di esaminare direttamente gli atti sui quali la censura si fonda, non significa che il medesimo ricorso non debba altresì avere ad oggetto l’impugnazione di una sentenza o di un diverso provvedimento avente identico valore sostanziale.

Tale non è il provvedimento che, come nel caso in esame, si sia limitato ad impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio con funzione strumentale e propedeutica all'ulteriore trattazione della causa, lasciando impregiudicata la decisione finale, senza aver esaminato e risolto in modo irrevocabile ed immodificabile alcuna questione dibattuta tra le parti. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione e/o mancata applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e della compensazione delle spese.

Anche il secondo motivo è inammissibile, sia perché la pronuncia sulle spese è stata resa dalla Corte d’appello facendo applicazione della regola di soccombenza, sia perché, secondo unanime orientamento di questa Corte, la facoltà di disporre o meno la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019;

Cass., Sez. Unite, n. 14989 del 2005). Il ricorso è perciò inammissibile. Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art.96 c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale del ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti Diego Antonelli, Maria Luisa Diana, Paolo Marigliano ed altri, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo (Cass., Sez.

Unite, sentenza n. 9611 del 2024; ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023). Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per l’impugnazione dichiarata inammissibile, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente Diego Antonelli, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, dalla controricorrente Maria Luisa Diana, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, e dai controricorrenti Paolo Marigliano ed altri, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, tutti oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore sia del controricorrente Diego Antonelli, sia della controricorrente Maria Luisa Diana, sia dei controricorrenti Paolo Marigliano ed altri della ulteriore somma di € 1.300,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c