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Ordinanza — n. 2215/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; notification to one co-defendant started the 60-day deadline for all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2215/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the 60-day filing deadline. Although the lower court judgment was served only on the heirs of one deceased co-defendant, the Court held that service on any party initiates the limitation period for all co-litigants under the principle of unitary terms. Consequently, the appeal filed after the deadline was rejected, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.: The brief 60-day period for filing a cassation appeal commences upon notification to any co-litigant, binding all parties regardless of whether they were individually served.

Parole chiave

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tardiness of appeal notification of judgment unitary limitation period co-litigants service cassation inadmissibility istanza di ricusazione tardiva durata ragionevole del procedimento rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
brevedi 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c. Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art.
Art. 96 c.p.c.
Non essendo la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 951 c.c
Antonia e Paola De Chiara hanno convenuto i vicini Mauro Mestieri e Gloria Polesinanti davanti al Giudice di Pace di Ferrara, chiedendo l’apposizione di termini ai sensi dell’art. 951 c.c., sulla base dei confini accertati dal Pretore di Ferrara con pronuncia n.
art. 380-bis, comma 1 c.p
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
art. 325 c.p
brevedi 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.
art. 96 c.p
Non essendo la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9611 del 10/04/2024
Cass. n. 3926/2024
al riguardo, da ultimo, Cass. n. 3926/2024) è stata idonea a fare decorrere il termine breve per la proposizione dell’impugnazione da parte di Antonia e Paola De Chiara, ambedue destinatarie della notificazione.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2891/2020 R.G. proposto da : DE CHIARA PAOLA, DE CHIARA ANTONIA, rappresentatee difese dall'avvocato DE CHIARA ANTONIA (DCHNTN50H60D548M); -ricorrenti- contro POLESINANTI GLORIA, MESTIERI CHIARA, MESTIERI ILARIA, elettivamente domiciliatein ROMA, VIA SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell’avvocato IPPOLITO GIULIO RAFFAELE (PPLGRF53M31H501U),che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCAGNOLARI FEDERICA (SCGFRC74D59A944C), CASAROLI MAURIZIO (CSRMRZ55C16D548Y); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FERRARA n. 416/2019 , depositata il 29/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Antonia e Paola De Chiara hanno convenuto i vicini Mauro Mestieri e Gloria Polesinanti davanti al Giudice di Pace di Ferrara, chiedendo l’apposizione di termini ai sensi dell’art. 951 c.c., sulla base dei confini accertati dal Pretore di Ferrara con pronuncia n. 182/1999. Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile la domanda.

2. La sentenza di primo grado è stata appellata dalle attrici Antonia e Paola De Chiara, che hanno criticato la pronuncia, sostenendo di avere diritto alla apposizione dei termini. A seguito del decesso di Mauro Mestieri si è costituita Gloria Polesinanti, deducendo di essere l’unica proprietaria dell’immobile in virtù di un atto di donazione, nonché le eredi Ilaria e Chiara Mestieri. Con la pronuncia n. 416/2019, il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’appello: l’azione di apposizione di termini non è, ad avviso del Tribunale, accoglibile in quanto da un lato a delimitazione dei confini vi è una recinzione esistente e dall’altro lato le controversie sul confine in oggetto non sono ancora concluse perché le appellanti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dei confini, hanno agito in giudizio con azione di rivendica volta all’accertamento della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sulla predetta area.

3. Avverso la sentenza Antonia e Paola De Chiara ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso Gloria Polesinanti, Ilaria Mestieri e Chiara Mestieri, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c. Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.

Le ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare – esclusa l’incompatibilità del consigliere autore della proposta di decisione (v. S e z . U - , Sentenza n. 9611 del 10/04/2024) - va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata presso il domicilio eletto il 30 maggio 2019, mentre i l ricorso per cassazione è stato notificato in data 30 dicembre 2019, quando era ormai decorso il termine c.d. brevedi 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.

Al riguardo le ricorrenti sostengono la tempestività del ricorso, in quanto la notificazione della sentenza non è stata posta in essere da e nei confronti di Gloria Polesinanti, parte originaria e litisconsorte facoltativa convenuta insieme a Mauro Mestieri, essendo la notificazione stata effettuata unicamente dagli eredi di Mauro Mestieri, ossia Gloria Polesinanti, Chiara Mestieri e Ilaria Mestieri. L’argomentazione difensiva delle ricorrenti non può essere accolta: essendo la sentenza stata notificata da Gloria Polesinanti, oltre che da Chiara ed Ilaria Mestieri, tale notificazione - sulla base del principio dell’unitarietà del termine per proporre l’impugnazione (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 3926/2024) è stata idonea a fare decorrere il termine breve per la proposizione dell’impugnazione da parte di Antonia e Paola De Chiara, ambedue destinatarie della notificazione.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, rendendosi così superfluo ogni altro rilievo. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Non essendo la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in euro 900,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello ste