Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2213/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autograph signature on administrative traffic fine order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2213/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the administrative fine order was issued by a vice-prefect with specific delegated authority, rendering the lack of an autograph signature irrelevant. The lower court correctly determined that the specific delegation document attached to the order satisfied legal requirements for validity under the Code of Administrative Sanctions. Consequently, the cassation appeal was rejected as it failed to meet the strict scrutiny for admissibility under Article 360-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18 L. 689/81; Art. 204 C.D.S.; Art. 360-bis c.p.c.: An administrative fine order issued by a vice-prefect with specific delegated authority is valid without an autograph signature, as the delegation document attached to the act suffices to validate the signature requirement.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative fine order vice-prefect delegation autograph signature requirement Code of Administrative Sanctions inadmissibility appeal delegated authority traffic violation penalty requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18 L. 689/81
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 L. 689/81 e DELL’ART.
Art. 204 C.D.S.
689/81 e DELL’ART. 204 C.D.S.;
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Poiché entrambi i motivi non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
art. 86 c.p
20, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
art. 213 c.p
art. 380-bis c.p
Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs.
art. 96 c.p
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3904 del 2014
Il Tribunale di Roma ha quindi deciso le questioni di diritto dirimenti conformemente ai consolidati orientamenti interpretativi di questa Corte (Cass. n. 3904 del 2014; n.
Cass. n. 13832 del 2016
Cass. n. 23073 del 2016
Cass. n. 20972/2018
Cass. n. 18493 del 2020
Cass. n. 7614 del 2021
Cass. n. 24231 del 2022
Cass. Sez. Unite n. 7155 del 2017
Cass. Sez. Unite n. 9611 del 2024
Cass. ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023
9611 del 2024; Cass. ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).
Cass. n. 27947 del 2023
Cass. n. 27947 del 2023).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19408/2021 R.G. proposto da: VAGLIO MAURO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertàn. 20, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. ; -ricorrente- PREFETTURA DI ROMA-UTG, domiciliata ex lege in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difendeper legge; -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 761/2021 depositata il 13/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’avvocato Mauro VAGLIO ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Roma. Ha depositato mero atto di costituzione l’Ufficio territoriale per il Governo-Prefettura di Roma. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso denuncia:

1) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 L. 689/81 e DELL’ART. 204 C.D.S.;

2) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 L. 689/81 e DELL’ART. 204 C.D.S. CIRCA L’ATTRIBUZIONE DELL’ATTO AL PREFETTO E LA MANCANZA DI FIRMA AUTOGRAFA. Il Tribunale di Roma ha accertato che l’ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione è stata emessa da un viceprefetto avente “incarico come dirigente Area Ter (decreto in atti)” ed ha affermato che l'autografia della sottoscrizione non occorresse. Questa Corte ha più volte ribadito che l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiungono sanzioni amministrative per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.

Nella specie, il Tribunale di Roma ha evidenziato che l’ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa da viceprefetto cui era stato, appunto, attribuito l'incarico di dirigente dell'Area III-ter della Prefettura di Roma, che cura proprio l’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo per le infrazioni al Codice della Strada. Di tale delega conferita al viceprefetto Gerardo Caroli erano specificati il numero di protocollo (n. 33445) e la data (30 gennaio 2017) nella stessa ordinanza-ingiunzione notificata. Il Tribunale di Roma ha quindi deciso le questioni di diritto dirimenti conformemente ai consolidati orientamenti interpretativi di questa Corte (Cass. n. 3904 del 2014; n. 13832 del 2016; n. 23073 del 2016; n. 20972/2018; n. 18493 del 2020; n. 7614 del 2021; n. 24231 del2022; n. 19690 del 2024).

A fronte della prova della delega specifica conferita al viceprefetto che aveva emesso l'opposta ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il ricorrente non ha ragione di lamentare la mancata produzione di una diversa attestazione da parte dell'Amministrazione, né il mancato esercizio da parte del Tribunale del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. presso l'Amministrazione medesima. Essendo stata poi l'ordinanza redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui all'art. 3, comma secondo, l. n. 39/1993 e, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Poiché entrambi i motivi non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., si impone una declaratoria d'inammissibilità ai sensi di tale norma (Cass. sezioni unite n. 7155 del 2017). Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., mentre il mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non potendosi pronunciare sulle spese: cfr.

Cass. n. 27947 del 2023). L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale del ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende, nell’importo indicato in dispositivo (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024; Cass. ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023). Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per l’impugnazione dichiarata inammissibile, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.