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Ordinanza Interlocutoria — n. 2146/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification venue and orders renewal of service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2146/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the notification was sent to the wrong office, violating specific procedural rules for Supreme Court cases. The appellant argued for the appeal's validity, but the court found the service to the District Advocacy Office was null and void. Consequently, the court ordered the notification to be renewed at the General Advocacy Office in Rome.

Regesto Legislator

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Art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; Art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611: Notification to the wrong office renders the act null and void, requiring renewal at the correct venue.

Parole chiave

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improper notification venue nullity of service renewal of notification Supreme Court procedure District Advocacy Office notificazione tardiva difetto formale di procedura procedura pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612
22-1-2025 - 2 - rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere effettuata perché concernenteuna causa portata all'esame della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D.
Art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
1612, in relazione all'art. 11 R.D.
Legge 25 marzo 1958, n. 260
1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non risulta sanata in mancanza di costituzione del Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione;
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17670 - 202 3 proposto da: ABDELFATTAH JEDIDE, elettivamente domiciliato in Pescara,presso lo studio dell'avv. Cristiano Basile, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimato - avverso il decreto n. 123 / 2023 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatoil 15/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Ric. 2023 n. 1760 sez. S2 -ud. 22-1-2025 - 2 - rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, dove avrebbe dovuto essere effettuata perché concernenteuna causa portata all'esame della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 1 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1612, in relazione all'art. 11 R.D. -30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260; rilevato che la notifica è soltanto nulla e non risulta sanata in mancanza di costituzione del Ministero convenuto, sicché ne deve essere disposta la rinnovazione;

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del22 gennaio 2025. Il Presidente