Cassation court dismisses appeal regarding accountant liability, upholding lower court's finding of professional relationship despite intermediary claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Alberto Gallerini's appeal against a judgment ordering him to pay New Studio Sas for accounting services. While the appellant argued that Giulio Piasentin was the actual accountant and that Piasentin's formal interrogation statements should prove his sole involvement, the court held these statements lacked confessional value against the third party. The decision affirmed the lower court's conclusion that direct documentary evidence and witness testimony sufficiently established the professional relationship between Gallerini and the firm, rendering the procedural error regarding Piasentin's statements legally irrelevant to the final outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The court may correct a judgment's reasoning under Art. 384 c.p.c. if the decision rests on other valid evidence, and formal interrogation statements by a third party lack confessional value against a distinct party in a multi-party proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8874/2019 R.G. proposto da : GALLERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n. 10, presso lo studio dell’avvocato NAPPI GIOVANNI (NPPGNN65M04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato FERRETTO ANTONIO (FRRNTN66S28L840L); -ricorrente- contro NEW STUDIO SAS DI MILANI RAG LUCA C, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA n. 162, presso lo studio dell’avvocato FOCI FABIO (FCOFBA52P06H501G) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè PIASENTIN GUIDO; -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VICENZA n. 2164/2018 depositata il 11/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La New Studio sas di Milani Luca chiese al Giudice di Pace di Vicenza di ingiungere a Gallerini Alberto il pagamento della s omma di € 2.070,00, oltre interessi a titolo di prestazioni professionali per l’elaborazione e la tenuta della contabilità. Gallerini Alberto propose opposizione e, per quel che ancora rileva in questa sede, eccepì la carenza di legittimazione passiva della New Studio sas, sostenendo di aver conferito l’incarico a Piasentin Giulio, di cui chiese la chiamata in causa.
PiasentinGiulio si costituì per resistere alla domanda. Il Giudice di pace dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo, senza decidere la causa nel merito. Il Tribunale, adito in sede di appello dalla New Studio sas, accolse la domanda della New Studio sas e condannò Gallerini Alberto al pagamento della somma di € 2.070,00, rigettandola nei confronti di Giulio Piacentin. Il Tribunale ritenne che la società creditrice avesse provato la fonte dell’obbligazione e l’adempimento della prestazione in quanto dalla documentazione prodotta risultava che la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali, negli anni 2004-2006, erano stati svolti dalla New Studio sas; il Tribunale evidenziò, inoltre, che Alberto Gallerini aveva apposto la firma sulla dichiarazione dei redditi 2004-2005 e sul certificato di attribuzione della partita Iva.
Giulio Piasentin aveva, invece, svolto il ruolo di intermediario tra Alberto Gallerin ed il responsabile della New Studio sas, come emergeva dalle dichiarazioni rese dalla teste Zordan e d alle dichiarazioni confessorie dello stesso Giulio Piasentin; quest’ultimo, nel corso dell’interrogatorio formale, aveva dichiarato di aver messo in contatto Gallerini Alberto con il ragioniere Milani della New Studio sas, al quale aveva consegnato la documentazione contabile. Alberto Gallerini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza sulla base di cinque motivi.
La New Studio sas di Milani Luca ha resistito concontroricorso. Piasentin Giulio non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. , per apparenza della motivazione, perchè la Corte avrebbe fondato la propria decisione non sulla prova del conferimento dell’incarico alla New Studio sas da parte di Gallerini Alberto ma sull’adempimento dell’obbligazione che, sarebbe, in radice, insussistente.
Il ricorrente avrebbe, infatti, contestato di aver conferito l’incarico alla New Studio sas sicchè non sarebbe pertinente la prova della causa estintiva dell’obbligazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la New Studio sas avesse provato il conferimento dell’incarico sulla base della documentazione dalla medesima prodotta in giudizio, la cui valenza probatoria sarebbe stata contestata dal ricorrente.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che Giulio Piasentin gli sottoponeva documenti che il ricorrente firmava in buona fede, ritenendo che fossero da lui predisposti in adempimento dell’incaico conferitogli. Tanto risulterebbe dalla prova testimoniale, che confermerebbe il rapporto esistente tra il ricorrente e Giulio Piasentin, elementi probatori di cui la Corte non avrebbe tenuto conto. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2727 c.c., 115 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per aver e il Tribunale fondato la prova del conferimento dell’incarico su elementi presuntivi di scarso rilievo, come la circostanza che sulla documentazione contabile fosse stata apposta la timbratura della New Studio s.a.s, dal momento che il timbro poteva essere apposto anche dopo la firma della documentazione consegnata al Piasentin; nessun rilievo sarebbe stato attribuito ad altri elementi istruttori e circostanze che deporrebbero per la sussistenza di un rapporto professionale intercorrente esclusivamente con Giulio Piasentin e non con lo studio professionale.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per omessa valutazione del materiale probatorio dal quale si evincerebbe l’esistenza del mandato professionale esclusivamente in favore di Giulio Piasentin I quattro motivi, che per la l oro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, il diritto al compenso del professionista postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24 gennaio 2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3 agosto 2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10 febbraio 2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2004, n. 19596). Nel caso di specie, la Corte ha tratto la prova del conferimento dell’incarico alla New Studio sas dalle dichiarazioni della teste Zordan e dalla circostanza che la societàavesse tenuto la contabilità e svolto gli adempimenti fiscali negli anni 2004-2006; il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che Alberto Gallerini aveva apposto la propria firma alla dichiarazione degli anni 2004-2006 e sul certificato di attribuzione della partita Iva.
Tali elementi probatori, secondo il ragionamento plausibile del Tribunale, erano idonei a manifestare inequivocabilmente la volontà di Gallerini Alberto di avvalersi dell’attività dello studio professionale, con il quale era entrato in contatto per il tramite di Piasentin Giulio, secondo la valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste Zordan. La sentenza consentedi cogliere, in modo chiaro e lineare, il percorso logico-giuridico del Tribunale, sottraendosi dal vizio dell’apparenza della motivazione (Cass., Sez. Un ., n . 8053/2014; Cass ., sez. un., 27/12/2019, n.34476).
Il ricorso per cassazione, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito Con il quinto motivo di ricorsosi deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 228 c.p.c., 231 c.p.c. e 2730 c.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la il T r ibunale tratto la prova dell’esistenza del rapporto professionale del ricorrente con la New Studio sas dal contenutodelle dichiarazioni rese da Giulio Piasentin nel corso dell’interrogatorio formale; tali dichiarazioni, non essendo contra se e non avendo, quindi, natura confessoria, non sarebbero idonee a provare l’inesistenza del rapporto professionale del ricorrente con Giulio Piasentin, di cui aveva chiesto la chiamata in causa.
Al contempo, le dichiarazioni del terzo chiamato non avrebbero potuto provare il conferimento dell’incarico alla New Studio sas. Il motivo è fondato ma, poiché l’errore di diritto non conduce all’accoglimento del ricorso, la motivazione sul punto della sentenza può essere corretta ai sensi dell’art.384 c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto l’esistenza del rapporto professionale tra Alberto Gallerini e la New Studio sas sulla base di numerosi elementi probatori, consistiti nella prova testimoniale e documentale, relegando l’attività svolta da Piasentin Giulio nell’ambito di un mero intermediario tra il ricorrente e la società.
Tali conclusioni sono state confermate dalle dichiarazioni rese da Piasentin Giulio nel corso dell’interrogatorio formale. Il Tribunale ha errato nell’attribuire valore di prova legale alle dichiarazioni del terzo Giulio Piasentin, trattandosi di dichiarazioni che non avevano natura confessoria,perché non ammettevano un fatto a sé sfavorevole e favorevole al ricorrente, che aveva dedotto di avergli conferito l’incarico e di aver adempiuto al pagamento. Si tratta di dichiarazioni rese in un processo con pluralità di parti, che, essendo volto a provocare laconfessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente efavorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, produce effetti nei confronti della parte che le fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass. sez.
VI, 06/12/2021, n. 38626; Cass. sez. VI, 12/10/2015, n.20476). Ne consegue che le dichiarazioni rese da Giulio Piasentin nel corso dell’interrogatorio formale non erano idonee a provare l’inesistenza del rapporto professionale con Gallerini Alberto perché non avevano contenuto e valore confessorio ed erano liberamente apprezzabili nei confronti della New Studio sas. L’errore di diritto è, però, ininfluente ai fini della decisione, che è fondata su ben altri elementi probatori, aventi valore di prova diretta. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così