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Ordinanza — n. 2134/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order for lawyer fee liquidation due to contradictory reasoning and failure to examine evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2134/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Tribunal of Nola's order denying a lawyer's fee liquidation request. The lower court rejected the claim because the applicant failed to specify the nature of the cases or prove the professional relationship for certain proceedings. The Court found this reasoning logically inconsistent with the applicant's own submission that he had performed defense work in six concluded cases and two pending ones, noting the lower court ignored decisive documentary evidence submitted in the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 360 c.p.c.: The lower court's decision is void if it contains irreconcilable contradictions between its premises and conclusions, or if it omits the examination of decisive evidence necessary to determine the quantum of the claim.

Parole chiave

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lawyer fee liquidation contradictory reasoning omission of evidence nullity of judgment cassation review ripetibili dell'avvocato compenso per prestazioni lavoro non remunerato

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 132 c.p.c. n. 4
Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la mancanza della motivazione, agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
artt. 115 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.
artt. 132 c.p
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.
art. 164 c.p
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., in combinato disposto con l’art.702 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.
art. 132 c.p
Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la mancanza della motivazione, agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 07/04/2014 n. 8053
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8203/2020 R.G. proposto da : GAMBARDELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO BORGATTI n. 25, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINELLI ANTONGIULIO (GSTNNG77H15H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBARDELLA GIUSEPPE (GMBGPP54D23M072F); -ricorrente- contro ENTALPIA DI D'ANNA CARMINE C s.a.s., elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, dagli avvocati FREDA VALERIO (FRDVLR68B01D643B) e DE SIMONE ENRICO (DSMNRC76D09A509V), che la rappresentano e difendono; -controricorrente- nonchè D’ANNA CARMINE -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOLA n. 5698/2019 depositata i l 22/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Nola, con ordinanza del 22.1.2020, ha rigettato la domanda proposta, ex art. 14 del D.Lgs. n . 150 del 2011, dall’Avv. Giuseppe Gambardella nei confronti della Entalpia di D’Anna Carmine C sas e di Carmine dell’Anna in proprio, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in diversi giudizi innanzi al giudice del lavoro, definiti con sentenza, ad eccezione di due giudizi ancora in corso di definizione , con la costituzione dei resistenti, affermando che in relazione a due procedure, il ricorrente non aveva allegato, né provato come era stato definito il rapporto professionale mentre, per gli altri procedimenti, non aveva indicato l’oggetto e la tipologia delle cause per le quali aveva svolto l’attività professionale, il valore della procedura o altri elementi che consentissero di determinarne il valore.

L’Avv. Giuseppe Gambardella ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Nola,sulla base di tre motivi. Entalpia di D’Anna Carmine C sas e di Carmine dell’Anna, in proprio, hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare i documenti allegati al ricorso introduttivo, dai quali risultava la prova dell’attività svolta nei giudizi in relazione aiquali il ricorrente aveva proposto la domanda di liquidazione dei compensi.

In particolare, dalla documentazione allegata risulterebbe che, in relazione a due giudizi, in data 12.2.2019, egli aveva rinunciato al mandato ed aveva indicato anche la data del rinvio disposto dal Tribunale; quanto agli altri giudizi, avrebbe prodotto gli atti di causa da cui era possibile accertare l’attività compiuta, i provvedimenti definitori adottati e l’indicazione del valore della causa. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sotto il profilo dell’apparenza della motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto il Tribunale a ritenere non assolto dal ricorrente l’onere probatorio di dedurre l’evento finale del rapporto professionale nonostante fosse stato allegato che, in relazione a due giudizi, vi era stata la rinuncia al mandato; parimenti, per gli altri giudizi, a fronte di un’esatta allegazione del loro esito e della produzione di documenti attestanti l’attività svolta e l’indicazione del valore della causa - oltre ad un prospetto riepilogativo delle controversie in relazioni alle quali aveva prestato la propria attività - il Tribunale non avrebbe ritenuto assolti gli oneri probatori gravanti sul ricorrente, con provvedimento privo di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., in combinato disposto con l’art.702 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché, in caso di indeterminatezza del petitum, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità della domanda e concedere un termine al ricorrente per la sua rinnovazione. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale ha respinto la domanda perché ha ritenuto che in relazione a due procedure il ricorrente non avesse provato l’esito del giudizio mentre, in relazione ai restanti procedimenti, non avesse indicato l’oggetto e la tipologia delle cause per cui aveva svolto l’attività professionale, il valore delle cause o, almeno, gli elementi necessari per la determinazione del valore.

Contrariamente a quanto affermato dai controricorrenti, dalla stessa ordinanza impugnata risulta che l’atto introduttivo non era carente di allegazione in quanto l’Avv. Gambardella aveva premesso di aver svolto attività difensiva in sei giudizi definiti con sentenza ed in altri due giudizi in corso di definizione. I procedimenti in questione erano stati individuati con il numero di registro generale, il nome delle parti e la data di emissione del provvedimento; per i giudizi in corso di definizione era stata, invece, indicata la data di rinvio.

L’allegazione dei giudizi in cui l’avvocato Gambardella aveva presto attività difensiva in favore dell’Entalpia sas era, pertanto, completa e l’indagine del Tribunale investiva la prova dell’attività svolta. Anche sotto tale profilo, l’ordinanza è affetta da insanabile ed intrinseca contraddizione, tale da viziare di nullità il provvedimento impugnato perché, dopo avere indicato in premessa i procedimenti in cui l’Avv. Gambardella aveva svolto attività difensiva, ha concluso affermando che il ricorrente non aveva indicato se e come era stato definito il rapporto processuale.

Poichéla sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014 n. 8053). Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la mancanza della motivazione, agli effetti del requisito della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. n. 4, si estrinseca attraverso affermazioni logicamente inconciliabili e fondate su dati erroneamente valutati, emergenti dallo stessoprovvedimento decisorio. Anche la violazione dell’art.360, comma 1 n. 5 c.p.c. coglie nel segno perché il Tribunale ha omesso di esaminare documentazione decisiva per il giudizio, consistita nelle procedure in cui l’avvocato Gambardella aveva prestato attività difensiva, corredata dagli atti di causa e dai provvedimenti definitori e di rinvio ad altra udienza, nelle cause in cui aveva rinunciato al mandato.

Tali documenti erano decisivi per valutare la debenza ed il quantum del compenso ed erano stati puntualmente indicati nel ricorso per cassazione attraverso precisa localizzazione con riguardo alla fase di produzione nel giudizio di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoe cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Nola, in diversa composizione. Co