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Ordinanza — n. 2119/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses condominium appeal, upholding lawyer's fee award despite lack of assembly ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2119/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the condominium's appeal against a lower court ruling awarding legal fees to a lawyer representing the condominium. The condominium argued that the lawyer lacked a valid assembly mandate, but the court held that the administrator's authority to hire counsel for matters involving the conservation of common areas is autonomous under Article 1131 of the Civil Code. Consequently, the court affirmed the lower court's decision, ordering the condominium to pay the awarded fees, court costs, and damages.

Regesto Legislator

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Art. 1130 n. 4 cod. civ.; Art. 1131 cod. civ.: The condominium administrator possesses autonomous authority to appoint the condominium's defender without prior assembly authorization when the dispute concerns the conservation of common areas, rendering the assembly's ratification unnecessary for such acts.

Parole chiave

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condominium administrator authority legal fee award assembly ratification requirement conservation of common areas Article 1131 Civil Code legal representation mandate lower court ruling upheld responsabilità extracontrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 1130 n. 4 cod. civ.
civ.), collegata all'art. 1130 n.
Art. 1131 cod. civ.
civ., (“l'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”), richiamato dall'art. 1131 cod.
Art. 702 bis c.p.c.
Art. 2051 cod. civ.
342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all'art.
Art. 96 comma 3° c.p.c.
Alla manifesta infondatezza del ricorso per ragioni conformi alla proposta di definizione anticipata, segue la condanna del ricorrente oltre che alle spese processuali del giudizio di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art.
Art. 96 comma 4° c.p.c.
ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., nelle misure precisate in dispositivo.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n.
art. 702 bis c.p
art. 2051 cod. civ
Esposito per patrocinare il Condominio nel giudizio risarcitorio contro di esso promosso da un terzo per il risarcimento dei danni derivati da responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10.1.2023 n. 342
(vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art.
Cass. n. 10865/2016
(vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13768/2020 R.G. proposto da : CONDOMINIO PARCO CIANCONE VIA FEDERICO RICCO n. 13 NOCERA SUPERIORE, in persona dell’amministratore Alfonso De Rosa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A . VOLTA n. 45, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BENEVENTO , rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO BRUNO (BRNGTN55E23H431V)per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro ESPOSITO ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo STUDIO PLACIDI , rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO ESPOSITO (SPSLNS75S16F913Q) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 5342/2017depositata il 30.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato Alfonso Esposito, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore il Condominio Parco Ciancone di Nocera Superiore (d'ora in poi per brevità il Condominio) per il pagamento del compenso della prestazione di patrocinio (richiesta per € 3.951,62) che fino alla rinuncia al mandato aveva svolto, su incarico dell'amministratore condominiale, in un processo civile in cui un terzo aveva citato il suddetto Condominio per responsabilità ex art. 2051 cod. civ. a seguito della sua caduta verificatasi a causa di una buca presente su una stradina condominiale.

Si costituiva il Condominio, che contestava la mancanza di incarico o ratifica assembleare per il mandato dell'avv. Esposito e l'eccessività del compenso richiesto, invocando la colpa professionale del legale per la mancata intimazione dei testimoni a discarico della responsabilità condominiale. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione camerale collegiale, riteneva che anche la riconvenzionale potesse essere trattata col rito sommario speciale, respingendo la tesi della colpa professionale anche perché il giudizio risarcitorio promosso dal terzo era ancora pendente, condannava il Condominio al pagamento in favore del ricorrente di € 2.369,75 e delle spese processuali, e respingeva l'eccezione di difetto di valida procura del legale per mancanza di una delibera assembleare di conferimento dell'incarico e di ratifica, in quanto i poteri di vigilanza e custodia sulle cose comuni rientravano nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1131 comma 1° cod. civ., per cui non era indispensabile la delibera assembleare, che se intervenuta, costituiva un mero assenso al conferimento di incarico legale già validamente compiuto dall'amministratore.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorsoil Condominio, notificato all'avv. Esposito il 29.5.2020, affidato ad un unico motivo, cuil'avv. Esposito ha resistito con controricorso. E' stata formulata proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza dal Consigliere Mauro Criscuolo, comunicata il 6.6.2023 ed il 16.6.2023 il Condominio ha presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. Con l'unico motivo il Condominio lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. e degli art t. 1218 e 2051 cod. civ., sostenendo che l'ordinanza impugnata non avrebbe potuto ritenere validamente conferita dall'amministratore condominiale la procura all'avv. Esposito per patrocinare il Condominio nel giudizio risarcitorio contro di esso promosso da un terzo per il risarcimento dei danni derivati da responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ( per la caduta al medesimo occorsa a causa di una buca posta sulla stradina condominiale, bene comune), occorrendo la delibera assembleare di incarico, o almeno la ratifica dell'incarico da parte dell'assemblea condominiale, essendosi al di fuori delle attribuzioni proprie dell'amministratore condominiale, richiamando allo scopo la giurisprudenza della Suprema Corte che imputava la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. per i danni a terzi derivanti dalle cose comuni ai soli condomini (Cass. n. 17983/2014;

Cass. n. 6292/2019) e non all'amministratore, che può solo come mandatario dei condomini essere chiamato da essi a rispondere sul piano contrattuale nei rapporti interni (Cass. n. 1674/2015). Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la necessità dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell'amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art.1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all'art. 1130 n.

4) cod. civ., (“l'amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”), richiamato dall'art. 1131 cod. civ. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che l'amministratore condominiale abbia un'autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1131 cod. civ. (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell'amministratore verso i condomini per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell'obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.

Alla manifesta infondatezza del ricorso per ragioni conformi alla proposta di definizione anticipata, segue la condanna del ricorrente oltre che alle spese processuali del giudizio di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., nelle misure precisate in dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Esposito Alessandro delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore dello stesso per € 2.000,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-