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Decreto — n. 1740/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1740/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1740/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GIUSTI, 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO GIROLAMO (GNCGLM67R06B519G) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro BRANÀ GRAZIA, BRANÀ VINCENZA, BRANÀ MARIA FELICIA, BRANÀ GIUSEPPE, BRANÀ PAOLA, NINIVAGGI AMEDEO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.654/2024 depositata il 10/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1740/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione continuazione dell'esecuzione differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17816/2024 R.G. proposto da : NINIVAGGI STEFANO, NINIVAGGI GIOVANNI CARLO, elettivamente domiciliati in GRAVINA IN PUGLIA VIA PADOVA, 62 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato LAGONIGRO FRANCESCO ANTONELLO (LGNFNC70B17A662O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ANGIULLI PIERINA, ANGIULLI MARIA NICOLA, ROBERTINO ROSALIA, elettivamente domiciliati in GRAVINA IN PUGLIA VIA GIOVANNI VERGA NR. 106, presso lo studio dell’avvocato CASAREALE SERGIO (CSRSRG64C29A662G) che li rappresenta e difende LATORRE MARIA GIUSEPPA, LATORRE NICOLA, elettivamente domiciliati in ALTAMURA VIA G.

GIUSTI, 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO GIROLAMO (GNCGLM67R06B519G) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro BRANÀ GRAZIA, BRANÀ VINCENZA, BRANÀ MARIA FELICIA, BRANÀ GIUSEPPE, BRANÀ PAOLA, NINIVAGGI AMEDEO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.654/2024 depositata il 10/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato SERGIO CASAREALE,difensore