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Decreto — n. 1716/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1716/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1716/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4835/2024 R.G. proposto da: CAVATAIO SABRINA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Cortina d’Ampezzo n. 217, presso lo studio dell’avvocato Irene Della Rocca (DLLRNI74R43H501X) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro FULGENZI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma L. Alessandria Del Carretto n. 18, presso lo studio dell’avvocato Fabio Pasqualini (PSQFBA62C02H501B) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 5032/2023 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 11/07/2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1716/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari spese mediche spese di esecuzione spese di sostentamento condono delle spese procedurali mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4835/2024 R.G. proposto da: CAVATAIO SABRINA, elettivamente domiciliata in Roma Viale Cortina d’Ampezzo n. 217, presso lo studio dell’avvocato Irene Della Rocca (DLLRNI74R43H501X) che la rappresenta e difende. -ricorrente – Contro FULGENZI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma L. Alessandria Del Carretto n. 18, presso lo studio dell’avvocato Fabio Pasqualini (PSQFBA62C02H501B) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 5032/2023 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 11/07/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.