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Ordinanza — n. 1604/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1604/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18553/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro ZANETTI CATIA, ZANETTI LORA; -intimate - avverso il DECRETOdella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 19/2023 , depositatoil 15/06/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Catia e Lora Zanetti, Brunalda De Lorenzi, in proprio e quali eredi di Ubaldo Sauro Zanetti, chiedevano al consigliere designato della Corte d'Appello di Bologna il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata del processo civile presupposto, definito con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 884/2017.

Regesto Legislator

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art. 1284 cod. civ; Ordinanza — n. 1604/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento proponevano opposizione sia Catia e Lora Zanetti,sia il Ministero della Giustizia. Riuniti i due ricorsi,la Corte d'A ppello di Bologna in composizione collegiale dichiarava inammissibili entrambe le opposizioni, in quanto proposte avverso un provvedimento pronunciato a seguito di riassunzione, a sua volta susseguente ad un annullamento, con rinvio, della Corte di Cassazione, pertanto ricorribile solo innanzi la stessa. La pronuncia è stata impugnata per la Cassazione dal Ministero della Giustizia, e il ricorso affidato ad un unico motivo. Restanointimate Catia e Lora Zanetti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5-terdella legge n. 89/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità restituzione delle indennità di disoccupazione soppressione della rendita indennità per lavoro ridotto retroattiva motivi di cassazione indennizzo per invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 1284 cod. civ
500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18553/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro ZANETTI CATIA, ZANETTI LORA; -intimate - avverso il DECRETOdella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 19/2023 , depositatoil 15/06/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Catia e Lora Zanetti, Brunalda De Lorenzi, in proprio e quali eredi di Ubaldo Sauro Zanetti, chiedevano al consigliere designato della Corte d'Appello di Bologna il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole durata del processo civile presupposto, definito con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 884/2017.

Il giudice adìto rigettava il ricorso e le soccombenti proponevano opposizione ex art. 5 - ter della legge n. 89/2001, che veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Bologna in composizione collegiale nell'ottobre 2018. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso da parte degli opponenti innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19274/2022, cassava il provvedimento con rinvio.

2. Il giudice del rinvio decideva in composizione monocratica con decreto n. 79/2023, ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione alle ricorrenti, iure successionis, la somma di €. 4.500,00;per l'eccessiva durata del giudizio di rinvio protrattasi per un anno oltre il termine previsto, a ciascuna di esse riconosceva iure proprio€. 500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e le spese.

3. Avverso detto provvedimento proponevano opposizione sia Catia e Lora Zanetti,sia il Ministero della Giustizia. Riuniti i due ricorsi,la Corte d'A ppello di Bologna in composizione collegiale dichiarava inammissibili entrambe le opposizioni, in quanto proposte avverso un provvedimento pronunciato a seguito di riassunzione, a sua volta susseguente ad un annullamento, con rinvio, della Corte di Cassazione, pertanto ricorribile solo innanzi la stessa. La pronuncia è stata impugnata per la Cassazione dal Ministero della Giustizia, e il ricorso affidato ad un unico motivo. Restanointimate Catia e Lora Zanetti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5-terdella legge n. 89/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che se è vero che la Corte d'Appello in sede di rinvio avrebbe dovuto emettere decreto collegiale ai sensi dell'art. 5-terdella legge n. 89/2001, e non ex art. 3, comma 5, inaudita altra parte , è anche vero che una volta pronunciato quest'ultimo l'Amministrazione destinataria della notificazione del decreto monitorio che intendeva dolersi del provvedimento non poteva che esperire opposizione ex art. 5 - ter , in virtù del principio dell'affidamento e in ossequio al principio dell'apparenza. La Corte d'Appello aveva, infatti, emesso decreto monitorio exart. 3, comma 5, legge n. 89/2001, altresì specificando in calce al provvedimento che:

«contro il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione». 1.1. Il motivo è fondato. Anche per la materia dell’equa riparazione, il Collegio condivide la soluzione già offerta da questa Corte in virtù della quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (di recente:

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16535 del 13/06/2024, Rv. 671299 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021, Rv. 661595 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020, Rv. 659244 -01). La qualificazione dell'azione come «opposizione» nella pronuncia del giudice monocratico determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che, nel caso di specie, spetta alla Corte d’Appello in composizione collegiale annullare il decreto monocratico e decidere nel merito , a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.

2. In definitiva, il Collegio accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, che deciderà anche sulle spese del presente g