Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1526/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1526/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1526/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

DECRETO sul ricorso proposto da: BAGATIN ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TISATO; -ricorrente - contro CRUNERI ROBERTO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato TEOBALDO TASSOTTI; -controricorrente – nonché contro RIGHI FLAVIO, MURARI GIANDOMENICO PIERLUIGI; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.294/2024pubblicata in data 12 febbraio 2024 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daBAGATIN ANDREA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1526/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: BAGATIN ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TISATO; -ricorrente - contro CRUNERI ROBERTO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato TEOBALDO TASSOTTI; -controricorrente – nonché contro RIGHI FLAVIO, MURARI GIANDOMENICO PIERLUIGI; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.294/2024pubblicata in data 12 febbraio 2024 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daBAGATIN ANDREA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che