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Decreto — n. 1525/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1525/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1525/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso proposto da: NUOVA CONCORDIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato ANDREA VIOLANTE; -ricorrente - Contro CURATELA DEL FALLIMENTO UNIFIN CONSULENZA SRL; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.2429/2024pubblicata in data 5 aprile 2024 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da NUOVA CONCORDIA SRL IN LIQUIDAZIONE; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1525/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata

Parole chiave

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spese di difesa ritiro dell'azione giudiziaria anticipi delle spese condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: NUOVA CONCORDIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato ANDREA VIOLANTE; -ricorrente - Contro CURATELA DEL FALLIMENTO UNIFIN CONSULENZA SRL; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.2429/2024pubblicata in data 5 aprile 2024 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da NUOVA CONCORDIA SRL IN LIQUIDAZIONE; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata