Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Consaltech Srl, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Sereni Orizonti 1 S.p.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15540/2024 R.G. proposto da : CONSALTECH SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ANGUILLARA SABAZIA VIA ANGUILLARESE N.16, presso lo studio dell’avvocato RISTORI PIERPAOLO (RSTPPL63E29E885H) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. SERENI, elettivamente domiciliata in UDINE VIA MANTICA, 7, presso lo studio dell’avvocato MAINARDIS CESARE (MNRCSR73L10L483B) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.210/2024 depositata il 10/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.