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Decreto — n. 1425/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1425/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ROMA n.10/2023depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1425/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese rimborso delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.10/2023depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14656/2023 R.G. proposto da : MACCAPANI AMOS STEFANO, elettivamente domiciliato in FERRARA CORSO DELLA GIOVECCA N. 3, presso lo studio dell’avvocato MARUZZI CLAUDIO (MRZCLD62D03D548H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHESINI LORENZO (MRCLNZ62H13C814N) -ricorrente- contro PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORIdi FERRARA -intimati- avverso DECISIONE di CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV.

ROMA n.10/2023depositata il 07/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.