Ordinanza — n. 1400/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6446/2024 R.G. proposto da : Vaccaro F rancesco , elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato DE GERONIMO MARIA CRISTINA (DGRMCR63S42C351E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GERONIMO GIUSEPPE (DGRGPP66B21C351E); - r icorrente - CONTRO Moncada Felicia, Carmela, Saverio , Tiziana, Angelo, nato il 21.2.1967, Rosario, Massimo, Angelo, Giuseppa ed Angela, elettivamente domiciliati in ROMA , V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR (TRCGRI66D06G273W) che li rappresenta e difende; controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9066/2023depositata il 31/03/2023 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 bis, comma 1 c.p; Ordinanza — n. 1400/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Vaccaro F rancesco , elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato DE GERONIMO MARIA CRISTINA (DGRMCR63S42C351E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GERONIMO GIUSEPPE (DGRGPP66B21C351E); - r icorrente - CONTRO Moncada Felicia, Carmela, Saverio , Tiziana, Angelo, nato il 21.2.1967, Rosario, Massimo, Angelo, Giuseppa ed Angela, elettivamente domiciliati in ROMA , V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR (TRCGRI66D06G273W) che li rappresenta e difende; controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9066/2023depositata il 31/03/2023 .
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6446/2024 R.G. proposto da : Vaccaro F rancesco , elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato DE GERONIMO MARIA CRISTINA (DGRMCR63S42C351E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GERONIMO GIUSEPPE (DGRGPP66B21C351E); - r icorrente - CONTRO Moncada Felicia, Carmela, Saverio , Tiziana, Angelo, nato il 21.2.1967, Rosario, Massimo, Angelo, Giuseppa ed Angela, elettivamente domiciliati in ROMA , V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR (TRCGRI66D06G273W) che li rappresenta e difende; controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9066/2023depositata il 31/03/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Cancelleria ha segnalato che nella sentenza n. 9066/2023 emessa in data 19.1.2023 era stata omessa la dichiarazione di cui alDPR n.115 del 2002, art.13 comma 1 - quater nei confronti di Vaccaro Francesco, che, in quanto soccombente, era tenuto al pagamento del doppio del versamento del contributo unificato. Ritenuto che: - con sentenza n. 9066/2023, emessa in data 19.1.2023, è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da Vaccaro Francesco nei confronti di Moncada Felicia, Carmela, Saverio, Tiziana, Angelo, nato il 21.2.1967, Rosario, Massimo, Angelo, Giuseppa ed Angela; - il rigetto del ricorso comporta, ai sensi del DPR n.115 del 2002, art.13comma 1 - quater, l’obbligo del soccombente al pagamento del raddoppio del versamento del contributo unificato; - le Sezioni Uniste hanno stabilito il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315); - la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art.13 comma 1 - quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente risultato soccombente costituisce un'obbligazione "ex lege", la cui omissione è emendabile attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale; - l’errore materiale, ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1 c.p.c., può essere rilevato d’ufficio; - la sentenza deve essere, pertanto corretta, inserendo nella parte finale della motivazione (prima del P.Q.M.) e nel dispositivo, la dichiarazione di sussistenza dei presupposti processuali di cui al DPR n.115 del 2002, art.13 comma 1 - quater per il versamento da parte del ricorrente Vaccaro Francesco deldoppio del contributo unificato, se dovuto; - nessuna pronuncia sulle spese trattandosi di procedimento per correzione di errore materiale, peraltro attivata di ufficio.
P.Q.M.
dispone la correzione della sentenza n. 9066/2023, emessa in data 19.1.2023, con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da Vaccaro Francesco nei confronti di Moncada Felicia, Carmela, Saverio, Tiziana, Angelo, nato il 21.2.1967, Rosario, Massimo, Angelo, Giuseppa ed Angela, inserendo nella parte finale della motivazione (prima del P.Q.M.) e nel dispositivo, sempre nella parte finale,la seguente espressione: “Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1- bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto”. Dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce alla sentenza. Così deciso in Ro