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Ordinanza — n. 1398/2025 — snciv Generato dall'IA

Lawyer's opposition against state-funded lawyer revocation dismissed due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1398/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared inadmissible the opposition filed by a lawyer in his own name against the revocation of his client's state-funded legal aid. The core issue was the lawyer's attempt to claim a specific minimum fee for the proceedings where the state was the losing party. The Court ruled that only the client possesses the standing to challenge the revocation of legal aid, not the attorney acting independently.

Regesto Legislator

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Art. 99 D.P.R. n. 115/2002; Art. 170 D.P.R. n. 115/2002: The right to oppose the revocation of admission to state-funded legal aid belongs exclusively to the client personally, excluding the attorney from filing such opposition in his own name.

Parole chiave

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legal aid revocation standing to oppose state-funded counsel lawyer's fees procedural admissibility opposizione opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 99 D.P.R. n. 115/2002
Salvatore Centonze, in qualità di difensore di Mbaye Birahim, imputato in un processo penale davanti al Tribunale di Lecce, con decreto del 12.5.2017 si vedeva revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per cui proponeva opposizione al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 99 del D.P.R.
Art. 170 D.P.R. n. 115/2002
Contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 16.7.2021 proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R.
Art. 83 comma 2 D.P.R. n. 115/2002
Salvatore Centonze, legale di Mbaye Birahim, ex art. 83 comma 3 bis del D.P.R.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto il Ministero della Giustizia èrimasto intimato, il che esclude anche la condanna per risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c..
Art. 96 comma 4 c.p.c.
Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto il Ministero della Giustizia èrimasto intimato, il che esclude anche la condanna per risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c..
Art. 1 comma 17 legge 228/2012
115/2002 (vedi in tal senso Cass. 10.12.2021 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23.7.2020 n. 15699
Ed invero, la legittimazione all'opposizione avverso il provvedimento giudiziale di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato compete solo alla parte personalmente (vedi in tal senso Cass. 23.7.2020 n. 15699; Cass.11.9.2018 n.
Cass. 11.9.2018 n. 21997
Cass. 10.12.2021 n. 39386
115/2002 (vedi in tal senso Cass. 10.12.2021 n. 39386).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28809/2022 R.G. proposto da : CENTONZE SALVATORE, elettivamente domiciliatoagli indirizz i PEC dei difensor i iscritt i nel REGINDE , l’avvocato SALVATORE CENTONZE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO CITO (CTIVCN70C22E815S) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE LECCE n. 7127/2021 depositata l’11.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’avv. Salvatore Centonze, in qualità di difensore di Mbaye Birahim, imputato in un processo penale davanti al Tribunale di Lecce, con decreto del 12.5.2017 si vedeva revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per cui proponeva opposizione al Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto. Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 9.4.2018 accoglieva l'opposizione di Mbaye Birahim, ed in riforma del decreto impugnato, lo riammetteva al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando però compensate tra le parti le spese processuali.

Avverso tale ordinanza, previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del C.O.A. di Lecce, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione Mbaye Birahim, lamentando che fosse stata disposta la compensazione integrale delle spese processuali nel giudizio sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Con ordinanza n. 9734 del 26.5.2020 della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di Mbaye Birahim, cassava con rinvio l'ordinanza del 9.4.2018 del Tribunale di Lecce, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, e Mbaye Birahim riassumeva quindi il giudizio davanti al Tribunale di Lecce, che con ordinanza del 16.7.2021 liquidava le spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio a carico del Ministero della Giustizia in complessivi € 600,00 per onorari oltre spese ed accessori, disponendone la distrazione in favore dell'avv.

Salvatore Centonze, legale di Mbaye Birahim, ex art. 83 comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002. Contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 16.7.2021 proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n.150/2011 nei confronti del Ministero della Giustizia l'avv. Salvatore Centonze in proprio, lamentando la violazione del principio di inderogabilità dei parametri minimi previsti per le cause indeterminabili di complessità bassa, e chiedendo la liquidazione in suo favore per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio conseguente alla riassunzione dei minimi secondo lo scaglione relativo a quella tipologia di cause, con la dimidiazione di cui all'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell'11.5.2022, respingeva nel merito l'opposizione, confermando l'importo complessivo liquidato, considerato non inferiore ai minimi tariffari, ritenendo applicabile lo scaglione per le cause fino ad € 1.100,00 e non quello invocato e dichiarava irripetibili le spese dell'opponente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato all'intimato Ministero della Giustizia il 28.11.2022, l'avv. Salvatore Centonze in proprio facendo valere cinque motivi. E' stata formulata proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso dal Consigliere Mauro Criscuolo, comunicata in data 30.6.2023, e Centonze Salvatore il 5.7.2023 ha formulato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Il ricorso dell'avv. Salvatore Centonze è manifestamente infondato per le ragioni già esplicitate nella proposta di definizione anticipata. Ed invero, la legittimazione all'opposizione avverso il provvedimento giudiziale di revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato compete solo alla parte personalmente (vedi in tal senso Cass. 23.7.2020 n. 15699; Cass.11.9.2018 n. 21997), e non al suo avvocato in proprio, come del resto avvenuto nel caso di specie, sia per l'opposizione, sia per i conseguenti giudizi di legittimità e di rinvio, nel quale ultimo sono state liquidate le spese processuali relativamente ai rapporti processuali instaurati tra Mbaye Birahim ed il soccombente Ministero della Giustizia.

Il Giudice che accoglie l'opposizione alla revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non può liquidare il compenso al difensore, che a tal fine è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo pertanto tale liquidazione avvenire nella forma dell'art. 83 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 (vedi in tal senso Cass. 10.12.2021 n. 39386). Ne deriva, che l'eventuale erroneità della liquidazione delle spese processuali di Mbaye Birahim nel giudizio di legittimità relativo alla contestazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nel conseguente giudizio di rinvio a seguito di riassunzione poteva essere lamentata, con l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, solo dallo stesso Mbaye Birahim, e non da parte del legale distrattario, avv.

Salvatore Centonze, per cui il Tribunale di Lecce con l'ordinanza dell'11.5.2022 avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione dell'avv. Salvatore Centonze in proprio e non rigettarla nel merito. Tale profilo, comunque censurabile anche d'ufficio in cassazione, ha carattere preliminare rispetto ai profili di merito prospettati nel ricorso, che pertanto èsuperfluo esaminare. Nulla va disposto per le spese processuali, in quanto il Ministero della Giustizia èrimasto intimato, il che esclude anche la condanna per risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c..

Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500,00. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa Ammende ex art.96, comma 4 c.p.c. della somma di€ 500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d