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Ordinanza Interlocutoria — n. 1371/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil section dismissed appeal for state defense fee revocation, ruling competence belongs to criminal section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The civil section dismissed the appeal regarding the revocation of state-funded legal representation due to income limits. The court found that while the civil section previously handled such appeals, its jurisdiction is now restricted to oppositions regarding specific fee liquidations. Consequently, the matter was remitted to the criminal section for proper adjudication based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 170 T.U. n. 115/2012; The civil section of the Court of Cassation lacks jurisdiction over appeals concerning the revocation of state-funded defense based on income limits, reserving such competence exclusively for the criminal section.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato limiti reddituali competenza sezione civile competenza sezione penale revoca patrocinio Corte di Cassazione ordinanza interlocutoria reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

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Art. 170 del T.U. n. 115/2012

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un. n. 19161/2009
Cass. n. 31083/2023
Cass. n. 10136/2021
31083/2023 ; cass. n. 10136/2021; cass.
Cass. n. 6840/2011
10136/2021; cass. n. 6840/2011); che pertanto gli atti vanno rimessi al la Prim a Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale
sez. un. n. 19161/2009
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31772/2021 R.G. proposto da : IANNAZZO GIOVANNINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CA- VOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappre- sentato e difeso dall'avvocato ANDRICCIOLA RENZO (NDRRNZ75A04M208F) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. -intimato- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE LAMEZIA TERME n. 1306/2020 depositata il 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024dal Consigliere REMO CAPONI.

Rilevato che la controversia concerne la revoca del patrocinio a spese dello Statoconcesso per la difesa in un procedimento penale, per supera- mento dei limiti reddituali, determinato in forza del cumulo dei redditi del richiedente (Giovannino Iannazzo) con quelli del figlio convivente (sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate); che alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 lacompetenza delle sezioni civili è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Col- legio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (cfr. tra le varie anche Cass. 31083/2023 ; cass. n. 10136/2021; cass. n. 6840/2011); che pertanto gli atti vanno rimessi al la Prim a Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla Prim a Presidente per l'eventuale asse- gnazione ad