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Ordinanza — n. 1265/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1265/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1265/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14859 - 202 2 proposto da: avv. GRIMALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Bari, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro Condominio in Bari al Viale Papa Pio XII n. 58, in persona del suo amministratore pro tempore -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARI n. rep. 3036/2022 , depositata il 27/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA . Ric. 2022 n. 14859 sez. S2 -ud. 26-11-2024 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 250/2011, depositato il 9/11/2021, l’avv. Giovanni Grimaldi convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il Condominio Viale Papa Pio XII n. 58, chiedendone la condannaal pagamento di Euro 4.264,71, oltre oneri accessori, a titolo di compenso per l’attività di difesa svolta, in suo favore,dinnanzi al Giudice di pace di Bari in primo grado e, in grado di appello, dinnanzi al Tribunale di Bari.

Regesto Legislator

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art 86 cod. proc. civ, art. 14 d.lgs. 250/2011, art. 360 cod. proc. civ, art. 2233 cod. civ, art. 1224 cod. civ, art. 2240 cod. civ; Ordinanza — n. 1265/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ.competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore(Cass.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato compenso legato al risultato indennità del difensore d'ufficio spese professionali liquidazione degli onorari difensivi compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art 86 cod. proc. civ
GRIMALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Bari, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro Condominio in Bari al Viale Papa Pio XII n.
art. 14 d.lgs. 250/2011
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 250/2011, depositato il 9/11/2021, l’avv.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 2233 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., dell’art.
art. 1224 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., degli artt.
art. 2240 cod. civ
All’interno del codice civile, invero, l'espressione «prestazione di servizi»,si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 cod. civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art.
art. 2222 cod. civ
civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art. 2222 cod. civ.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art.
art. 1655 cod. civ
civ.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art. 1655 cod.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14859 - 202 2 proposto da: avv. GRIMALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Bari, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art 86 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro Condominio in Bari al Viale Papa Pio XII n. 58, in persona del suo amministratore pro tempore -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARI n. rep. 3036/2022 , depositata il 27/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal c onsigliere PATRIZIA PAPA . Ric. 2022 n. 14859 sez. S2 -ud. 26-11-2024 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 250/2011, depositato il 9/11/2021, l’avv. Giovanni Grimaldi convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, il Condominio Viale Papa Pio XII n. 58, chiedendone la condannaal pagamento di Euro 4.264,71, oltre oneri accessori, a titolo di compenso per l’attività di difesa svolta, in suo favore,dinnanzi al Giudice di pace di Bari in primo grado e, in grado di appello, dinnanzi al Tribunale di Bari.

2. Nella contumacia del Condominio, con ordinanza n. rep. 3036/20222, il Tribunaledi Bariliquidò la minor somma di Euro 770,00, individuando ilvalore della controversia secondo il criterio del decisum , cioè della somma di Euro 800,00 stabilita infine dalla Corte d’appello come dovuta dal Condominio e applicando i parametri medi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto della prestazione; liquidando le spese, non impose a carico del soccombente l’IVA, considerando che l’avvocato si era difeso in proprio, ex art. 86 cod. proc. civ..

3. Avverso questa ordinanzal’avv. Giovanni Grimaldi ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; il Condominio non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’avv. Grimaldi ha denunciato , in riferimentoal n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., dell’art. 13 della legge n. 247/2012e degli artt. 4 e 5 del d.m . n. 55/2014 : il Tribunale di Bari avrebbe applicato il criterio del decisum in riferimento al la sentenza delle Sezioni Unite n. 19014 dell’11/09/2007, senza considerare che il principio è stato fissato per la liquidazione delle spese a carico del soccombente, ma non è utilizzabile nella liquidazione a carico del cliente.

Ric. 2022 n. 14859 sez. S2 -ud. 26-11-2024 - 3 - 1.1. Il primo motivo è fondato. L’art. 5 d.m. 55/2014 prevede, al secondo comma, che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda; il valore effettivo e, dunque, il decisum è considerato soltanto se risulti manifestamente diverso da quello presunto (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 32265 del 2022; Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023): nei rapporti tra avvocato e cliente, infatti, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito; pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata(Sez. 2 - , Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018).

Decidendo in applicazione diretta del criterio del decisum, invece individuato per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, la Corte non ha correttamente applicato i suesposti principi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., degli artt. 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 9/10/2002 edell’art. 1284 co. 4 cod. civ. e, per diverso profilo, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ, la violazione dell’art 132 co. 2 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione per omessa motivazione de lla quantificazione degli interessi riconosciuti Ric. 2022 n. 14859 sez. S2 -ud. 26-11-2024 - 4 - nella misura legale.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe dovuto fissare il termine di decorrenza de gli interessi sugli importi dovuti nonalla data della pronuncia, ma alla data della richiesta stragiudiziale di adempimento o, al più, di proposizione della domanda giudiziale, perché la mora non può essere esclusa soltanto perché il Giudice opera una liquidazione in misura inferiore al preteso; ha sostenuto, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi cosiddetti ultralegali, ex l. 231/2002 a partire dall’invio delle parcelle o, quanto meno, a partire dalla domanda introduttiva. 2.1.

Anche il secondo motivo è fondato. Questa Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ.competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore(Cass.

Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022) Quanto all’applicabilità del 1284 comma 4cod. civ. (certamente operante, ratione temporis, ex art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, per essere il procedimento iniziat o dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione),è stato pure puntualizzato che ciò che rileva, atal fin e , è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - Ric. 2022 n. 14859 sez.

S2 -ud. 26-11-2024 - 5 - anche non esclusivamente, purché prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il sintagma « transazione commerciale» riassume , dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravenditae l'appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, oltre che aquei contratti atipici che prevedono una prestazion e di dare o di facerecontro il pagamento di un prezzo.

All’interno del codice civile, invero, l'espressione «prestazione di servizi»,si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 cod. civ.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art. 2222 cod. civ.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art. 1655 cod. civ.), l'oggetto del contratto è descritto come compimento di un'opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l'espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra "imprese") caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.).

L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati Ric. 2022 n. 14859 sez. S2 -ud. 26-11-2024 - 6 - e caratterizzati dal pagamento di un prezzo(così Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022). Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d’opera professionale. 2.2.

In accoglimento dei primi due motivi l’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassata.

3. Con il terzo motivo,articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha, con un primo profilo, prospettato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 cod. civ., dell’art. 13 della L.247/2012 e, per altro profilo, degli artt. 4 e 5 del D.M. 55/2014e dell’art. 3 co. 3 del D.P.R. 633/1972, in relazione alla motivazione della decisione sulla regolamentazione delle spese di giudizio: anche con riferimento alle spese di giudizio, invero, il parametro applicabile avrebbe dovuto essere in d i v i d uato in base al valore della domanda, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del d.m. 55/2014e non del decisum ; per altro profilo, il ricorrente ha lamentato che erroneamente la Corte d’appello a bbia negato il riconoscimento dell’I.V.A. sui compensi professionali liquidati in Euro 220,00, in quanto rappresentanti ipotesi di autoconsumo,perché l’art. 3 co. 3 del d .P.R. n. 633/1972, comunque assoggetta a I.V.A. anche le prestazioni di servizi effettuate per uso personale purché l’operazione abbia un valore superiore ad Euro 50. 3.1.

In conseguenza della cassazione dell’ordinanza, il primo profilo concernente la statuizione sulle spese è assorbito. 3.2. Infondato è, invece, il secondo profilo che ha una sua autonoma rilevanza in diritto. Nel ricorso ex art. 14 d.lgs. n.150/2011, l’avv. Giovanni Grimaldi si è difeso in proprio; liquidando le spese del procedimento, il Tribunale ha escluso l’importo dell’IVA dalle somme dovute dalla resistente cliente a titolo di spese, ricorrendo «un’ipotesi di autoconsumo di servizi di professionista». Ric. 2022 n. 14859 sez. S2 -ud. 26-11-2024 - 7 - Così decidendo, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, già stabilito da questa Corte , secondo cui è esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. , stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio; pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito(così Cass.

Sez. L, n. 7356 del 19/03/2024).

3. Il ricorso è perciòaccolto limitatamente al primo e al secondo motivo, assorbito il primo profilo e rigettato il secondo profilo del terzo motivo. In questi limiti l’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione perché provveda all’esame della domanda dell’avv. Grimaldi in applicazione dei principi suesposti. Statuendo in rinvio, il Tribunale deciderà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti fissati in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari in