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Ordinanza — n. 1200/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal for gross negligence and orders damages under Article 96 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1200/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the revocation appeal filed by BCC Gestione Crediti Spa against a lower court order awarding legal fees to the attorney. The appellant argued the Supreme Court made a factual error regarding its representation, but the court found no material mistake in the record. Consequently, the court ruled the appeal constituted gross negligence and ordered the appellant to pay the opposing party's costs plus €2,000 in damages.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A revocation appeal based on a mere error of perception regarding a non-controversial fact, when the appellant should have known its inadmissibility through normal diligence, constitutes gross negligence warranting damages.

Parole chiave

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revocation appeal gross negligence error of perception legal fees damages under Art 96 credito nel fallimento azione di mantenimento stanza di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
B CC Gestione Crediti s pa ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod.
Art. 96, first paragraph, c.p.c.
5.Questa Corte ritiene che la ricorrente nel caso di specie abbia e agito, quanto meno, con colpa gravesicchè deve accogliersi la domanda della controparte di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c..
Art. 1226 c.c.
Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
i n relazione all’art. 1388 c.c..
art. 1388 c.c
i n relazione all’art. 1388 c.c..
art. 391-bis cod. proc. civ
B CC Gestione Crediti s pa ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 2049 c.c
art. 1226 c.c
Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16197/2024 R.G. proposto da: BCC GESTIONE CREDITI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , Via Claudio Monteverdi 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGIIANNETTI che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro MARCHIONNE LANFRANCO, rappresentato e dife so da sé medesimo; -controricorrente - avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 11947/2024 depositata il 03/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 08/01/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE.

Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex artt. 702 bis, cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. Lanfranco Marchionne chiedeva alla Corte d’appello di L’Aquila la condanna della BCC Gestione Crediti Spa (“BCC”) al pagamento delle competenze professionali almedesimo dovute per l’attività svolta in favore di detta societànel giudizio di appello, rubricato con il n. di r.g. 22/2016, promosso dinanzi alla stessa Corte distrettuale, dal Fallimento CPL Imperial 2 Spa avverso la sentenza n. 2129/2015, con la quale il Tribunale di Pescara aveva respinto la domanda della Curatela di nullità e revocatoria della compravendita di treimmobili che ICCREA Banca Impresa Spa (“ICCREA”) avevaacquistato dalla CPL Imperial 2 Spa in bonis.

In sede di appello ICCREA, rappresentata dall’avv. Marchionne, si era costituita e aveva proposto appelloincidentale; nel corso del giudizio, nel dicembre 2017, si era costituita anche BCC, anch’essa con il patrocinio dell’avv. Marchionne, come mandataria con rappresentanza in nome e perconto di ICCREA, per sostenere le ragioni di quest’ultima.

2. La Corte di appello di L’Aquila, nella contumacia di BCC, accoglieva la domanda e condanna va la stessa società a pagare all’avv. Marchionne la somma di € 26.792,00, oltre accessori e interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora (16/02/2021).

3. La BCC Spa propo neva ricorso per cassazione, con un motivo.

4. Lanfranco Marchionne resistevacon controricorso, nel quale articolava anche unricorso incidentale, con tre motivi. Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025 5. Questa Corte, per quel che ancora rileva, rigettava l’unico motivo di ricorso principale rubricato - “Nullità della Sentenza gravata ex art. 360, n . 4 , c.p.c. in relazione agli artt. 81 e 101 c.p.c., per difetto assoluto della titolarità passiva del dirittooggetto di giudizio da parte della BCC Gestione Crediti Spa, laquale aveva agito nel giudizio a quo quale mandataria con rappresentanza di ICCREA BANCA IMPRESA e comunque nullità della sentenza gravata. Violazione di legge ex art. 360, n . 3 , c.p.c. i n relazione all’art. 1388 c.c..

6. B CC Gestione Crediti s pa ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. della suddetta ordinanza, sulla base di unico motivo.

7. Lanfranco Marchionne ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per revocazione si fonda su un asserito errore di percezione in cui sarebbeincorsa la Suprema Corte ex art. 395, n. 4, c.p.c. nella parte in cui ha affermato che la BCC deve essere ritenuta cliente dell’avv.to Marchionne avendogliconferito mandato per spiegare un intervento ad adiuvandum(per sostenere le ragioni della ICCREA), A pag. 7 della decisione revocanda, la Suprema Corte dà atto che la Corte d’Appellodi L’Aquila nella Sentenza num. 1700/22 del 7 dicembre 2022 ha desunto unrapporto diretto di patrocinio tra le parti di quel giudizio ossia tra la BCC GECRE e l'Avv.

Marchionne, prendendo come riferimento:… la Procura alle liti rilasciata da BCC all’Avv. Marchionne in data 14/12/2017 a sostegno delle ragioni della ICCREA per essersi costituita la BCC in aggiuntaalla ICCREA, Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025 conferendo mandato al medesimo difensore della ICCREA, nel Giudizio pendente avanti la stessaCorte di Appello. La Suprema Corte avrebbeperciò dato atto di aver fondato la decisione revocanda di rigetto del ricorso in Cassazione su tale erroneo presupposto, ovvero che la BCC GECRE avesse conferito un mandato defensionalediretto all’Avv.

Marchionne, per assisterla in un atto di intervento in g iudizio a sostegno delle ragioni della ICCREA BancaImpresa. Sulla scorta di tale motivazione, frutto di un’erronea percezione degli atti di causa, la Corte avrebbe ritenuto validamente costituito un distinto rapporto professionale BCC GECRE / Marchionne per il patrocinio di un atto di i ntervento in giudizio della stessa BCC GECRE (asseritamente in proprio) a supporto della posizione processuale della ICCREABancaImpresa. La Corte avrebbe erroneamente accertato la presenza in Giudizio di due parti processuali entrambe contrapposte alla CPL:

1) la ICCREA BancaImpresa (quale convenuta in Giudizio)2) la BCC GECRE (quale interveniente ad adiuvandum). La decisione sarebbe, dunque, fondata sulla erronea percezione degli a tti di g iudizio ovvero l’esistenza di un atto di intervento della BCC a sostegno delle ragioni di ICCREA BancaImpresa mentre BCC GECRE è intervenuta in Giudizio in nome e per conto di ICCREA BancaImpresa, unica parte processuale contrapposta a CPL. La Corte di cassazionenella decisione revocanda, alle pag. 7 e 8, avrebbedunque confermato la motivazione della Corte d’Appello di L’Aquila, sulla base di una sua autonoma interpretazione giuridica (ancorché coincidente con quella della Corte d’Appello di Ric. 2024 n. 16197sez.

S2 -ud. 08/01/2025 L’Aquila), ma il cui presupposto fattuale come percepito dalla Suprema Corte sarebbe costituito dal grave errore di percezione dei giudici, costituito dalla lettura degli atti del giudizio di legittimità. Infatti,la BCC GECRE e l’ICCREA BancaImpresa erano un’unica parte processuale, contrapposta alla CPL, e la BCC GECRE si è costituita in Giudizio in nome e per conto della ICCREA BancaImpresa quale mandataria dellaICCREA BancaImpresa. L’errore di percezione da parte della Corte sarebbeche la BCC GECRE è intervenuta in giudizio con un atto di intervento ad adiuvandum delle ragioni della ICCREA BancaImpresa, quando invece BCC GECRE e ICCREA BancaImpresacostituivano una unica parte processuale contrapposta a CPL.

2. Il ricorso per revocazione è inammissibile. Deve ribadirsi il principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve:

a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025 diversa (Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n. 3190 Rv. 590611-01). 2.1 Nella specie mancano tutti i presupposti sopra indicati. Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che la questione oggetto del ricorso, affrontata e risolta dalla ordinanza revocanda, riguardava la sussistenza della legittimazione passiva della società ricorrente e il conseguente obbligo di pagare i compensi professionali all’avv.to Marchione nonostante la procura alle liti fosse stata rilasciata dalla medesima ricorrente in qualità di mandataria della ICCREA Bancaimpresa.

Questa Corte con ampia e approfondita motivazione ha chiarito che, nel conferimento del la procura alle liti , il rapporto professionale che si crea prescinde da un eventuale rapporto di mandato sottostante tra il soggetto che conferisce il potere di rappresentanza processuale e un terzo che è il titolare del rapporto sostanziale. Nella pronuncia sono richiamati numerosi precedenti in tal senso a partire da quello che ha affermato il principio di diritto secondo cui dal mandato o procura alle liti - consistente nella dichiarazione ex art 83, cod. proc. civ., della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore - si distingue il rapporto interno tra quest’ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell’incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di dirittosostanziale, sicché il cliente è, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio allegale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso ( (Sez. 2, Sentenza n. 579 Ric. 2024 n. 16197sez.

S2 -ud. 08/01/2025 del 26/01/1981, Rv. 411066 - 01 v. 4250/80, mass. n. 408116; conf. 5620/79, mass. n. 402220;conf. 920/73, mass. N. 363284; conf. 2880/67, mass. n.330495). Nell’ordinanza si è evidenziato anche come, i n epoca più recente, sia stato chiarito (Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012, Rv. 621727 -01) che, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed ilsoggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anchediverso da colui che ha rilasciato la procura.

In sostanza la Corte ha fondato il rigetto del ricorso di BCC dando continuità al seguente principio di diritto: Il mandatario che agisca ingiudizio sulla base di una procura sostanziale ricevuta dal titolaredel rapporto dedotto in causa, non è soggetto all’onere di munirsidi un difensore nominato da quest’ultimo, essendo quella con il legale una relazione d’indole strettamente tecnico - processualerimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio, rispetto alla quale la figura del mandante rimane, diprincipio, del tutto estranea ( Sez. 3, Sentenza n. 22913 del 10/11/2016,Rv. 642972 - 01) .

Sulla base di tale principio si è ritenuta corretta la decisione dellaCorte di Appello di L’Aquila che conapprezzamento di fatto rientrante fra le prerogative del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se non neilimiti del richiamato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., peraltro nonattinto da specifica censura, aveva desunto il rapporto di patrociniotra le parti, da cui scaturiva l’obbligo per la cliente di remunerare il Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025 professionista, dalla procura alle liti rilasciata da BCC all’avv.

Marchionne, in data 14/12/2017. Sulla base di quanto si è detto, deve affermarsi che nella specie non ricorrono i presupposti dell’errore revocatorio in quanto da un lato il punto controverso è stato oggetto di giudizio edall’altro l’asserito errore consistente nell’inciso sopra indicato non ha avuto alcuna influenza sulla decisione di rigetto del ricorso di BCC. Risulta evidente, infatti, che l’inciso finale oggetto di contestazione in questa sede, ovvero che BCC avesse conferito mandato al Marchionne per spiegare un intervento ad adiuvandum persostenere le ragioni della ICCREA non assume alcun carattere di decisività rispetto all’iter motivazionale della pronuncia.

Nella specie,non si è concretizzata alcuna svista materiale della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente emergendo in modo chiarissimo dalla ordinanza che quest’ultima agiva come mandataria di ICCRE Bancaimpresa e tale fatto ha costituito oggetto d el punto controverso sul quale la Corte si è pronunciata.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5.Questa Corte ritiene che la ricorrente nel caso di specie abbia e agito, quanto meno, con colpa gravesicchè deve accogliersi la domanda della controparte di condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c.. Agire con mala fede o colpa grave vuol dire infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025 aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità e della fondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, per quanto detto, laricorrente ha proposto un ricorso per revocazione su unasserito errore di percezione senza che si potesseravvisare alcuna incertezza sulla sua irrilevanza nella decisione di rigetto del relativo motivo di ricorso. Deve quindi concludersi che la ricorrente (e per lui il suo difensore, del cui operato ovviamente il cliente deve rispondere nei confronti della controparte, ex art. 2049 c.c.) ha proposto una impugnazione che ben sapeva o avrebbe dovuto sapere in base alla normale diligenza essere destinata ad una pronuncia di inammissibilità.

La ricorrente ha dunque tenuto un contegno processuale connotato quanto meno da colpa grave, e va di conseguenza condannato, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno. Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo di euro 2.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2024 n. 16197sez. S2 -ud. 08/01/2025

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; condanna la ricorrente al pagamento in favore del la parte controricorrente dell'ulteriore importo di euro 2000 ex art. 96, primo comma, c.p.c., oltre interessi come in motivazione. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de