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Ordinanza — n. 1199/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1199/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1199/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE Su istanza iscritt a al n. 15286/2024 R.G. propost a da ll’avv.to NICOLA MANNO nel procedimenton. R.G. 19246 del 2020 tra : MARTUCCI MICHELE, MARTUCCI EUGENIO, MELPIGNANO ANGELA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, n. 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PALLAVICINI rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE ARMANDOATTOLINI; -ricorrenti - contro SGURA LAURA, SGURA GIULIA elettivamente domiciliate in ROMA VIA COSSERIA, n. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO rappresentat e e difes e dall'avvocato NICOLA ANTONIOMANNO;

Regesto Legislator

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art. 391-bis cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 1199/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza Ric. 2024n. 15286sez.

Parole chiave

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correzione di errore materiale modificazione delle conclusioni revisione processuale censure procedurali riserva di modificazione modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis cod. proc. civ
0 8 /0 1 /202 5 rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod.
art. 93 cod. proc. civ
Nicola Mannoex art. 93 cod. proc. civ.» prima delle parole “Condanna i ricorrenti in solido alpagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente ” e dopo le parole “che liquida in €.
art. 91 c.p
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE Su istanza iscritt a al n. 15286/2024 R.G. propost a da ll’avv.to NICOLA MANNO nel procedimenton. R.G. 19246 del 2020 tra : MARTUCCI MICHELE, MARTUCCI EUGENIO, MELPIGNANO ANGELA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, n. 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PALLAVICINI rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE ARMANDOATTOLINI; -ricorrenti - contro SGURA LAURA, SGURA GIULIA elettivamente domiciliate in ROMA VIA COSSERIA, n. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO rappresentat e e difes e dall'avvocato NICOLA ANTONIOMANNO;

Ric. 2024n. 15286sez. S2 - ud. 0 8 /0 1 /202 5 -controricorrenti - Per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17776/2024 depositata il 27/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA RILEVATO CHE L’avvocato Nicola Manno in qualità di difensore di L aura e Giulia Sgura nel giudizio recante R.G.19246 del 2020 chiedeva «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza n. 17776 del 2024 emessa nel procedimento sopraindicato (R.G. 19246 del 2020) aggiungendo al

P.Q.M.

la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dell’avv.to Nicola Manno; RITENUTO CHE effettivamente, risulta che l’avv.to Manno aveva chiesto, nel controricorsoe nella memoria, la distrazione in suo favore, ex art.93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatario; come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ.

– che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il miglio re Ric. 2024n. 15286sez. S2 - ud. 0 8 /0 1 /202 5 rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 17776 del 2024 emessa nel procedimento sopraindicato (R.G. 19246 del 2020) sia corretto mediante l’aggiunta nel p.q.m. del le parole con distrazione in favore dell'avv.

Nicola Mannoex art. 93 cod. proc. civ.» prima delle parole “Condanna i ricorrenti in solido alpagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente ” e dopo le parole “che liquida in €. 5.000,00 più €. 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al ' 15% IVA e CPA come per legge”; per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento; in proposito deve richiamarsi il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto:

Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza Ric. 2024n. 15286sez.

S2 - ud. 0 8 /0 1 /202 5 di rettifica (Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 -01). P. Q. M. La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza d ella seconda sezione di questa Corte n. 17776 del 2024 emessa nel procedimento R.G. 19246 del 2020sia corretto mediante l’aggiunta delle parolecon distrazione in favore dell'avv. Nicola Manno ex art.93 cod. proc. civ.» prima delle parole “ Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente” e dopo le parole “che liquida in €. 5.000,00 più €. 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al ' 15% IVA e CPA come per legge”; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella c