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Ordinanza — n. 1196/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal against cost compensation, ordering Ministry of Justice to pay defense fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1196/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court order that compensated the Ministry of Justice for litigation costs. The appellant argued that the Ministry, despite being recognized as the losing party, should not bear expenses because it did not appear in court. The Court ruled that the defense's right to fees and the obligation to pay costs are governed by specific civil procedure articles, meaning the Ministry's absence did not justify cost compensation. Consequently, the Ministry was ordered to pay the defense fees and the costs of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 170 DPR 115/2002; The defense of a person entitled to state-funded legal aid has an independent standing to oppose payment decrees, meaning the right to fees and the obligation to pay costs are regulated by the standard provisions on party responsibility for expenses, regardless of the Ministry's absence.

Parole chiave

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state-funded legal aid litigation costs compensation defense fees liquidation Ministry of Justice liability civil procedure expenses spese di difesa spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Il Tribunale di Crotone ha compensato le spese di lite in assenza di una valida giustificazione ex art. 92 c.p.c.non potendosi ritenere tale la contumacia del Ministero della Giustizia.
Art. 132 c.p.c.
2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c., Con entrambe le censure si contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha condannato il Ministero della Giustizia,pur riconosciuto integralmente soccombente, alla refusione delle spese Ric.
Art. 170 DPR 115/2002
485/2023, del 02.05.2023del Tribunale di Crotone nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del suddetto giudizio di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 e art.
Art. 15 D.L. 150/2011
170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L.
art. 132 c.p
2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c., Con entrambe le censure si contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha condannato il Ministero della Giustizia,pur riconosciuto integralmente soccombente, alla refusione delle spese Ric.
art. 92 c.p
Il Tribunale di Crotone ha compensato le spese di lite in assenza di una valida giustificazione ex art. 92 c.p.c.non potendosi ritenere tale la contumacia del Ministero della Giustizia.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10329/2023 R.G. proposto da: AMODEO FRANCESCO, rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza DEL TRIBUNALE DI CROTONE n. 1981/2022 depositata il 30/04/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Ric. 2023n. 10329sez. S2 - ud. 0 8 /0 1 /202 5 1. La parte ricorrente proponeva opposizione contro il decreto del 28.9.2022con il quale il Tribunale di Crotone nel procedimento penale n. 1441/17 RGNR a carico di Barletta Francesco aveva rigettato la sua domanda di liquidazione delle spese per essere l’imputato irreperibile, e applicandosi il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Crotone accoglieva l’opposizione riformava il decreto impugnatoe liquidava al difensore la somma di € 1.300,00 oltre accessori per l’incarico professionale espletato nel procedimento penale su indicato. Il Tribunale compensava le spese del giudizio di opposizione ritenendo non potersi condannare il Ministero che non si era costituito.

2. Francesco Amodeo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

3. Il Ministero ha depositato atto di costituzione al fine di un’eventuale discussione della causa 4. In prossimità dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c., Con entrambe le censure si contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha condannato il Ministero della Giustizia,pur riconosciuto integralmente soccombente, alla refusione delle spese Ric. 2023n. 10329sez. S2 - ud. 0 8 /0 1 /202 5 e onorari del giudizio di opposizione a decreto di pagamento compensando trale parti le spese di lite.

3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Crotone ha compensato le spese di lite in assenza di una valida giustificazione ex art. 92 c.p.c.non potendosi ritenere tale la contumacia del Ministero della Giustizia. In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto applicabile anche al caso di specie:Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Sez. 2- , Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024, Rv. 670316 -01).

4. Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, la cassazione delprovvedimento impugnato e, non e ss endo necessari ulteriori accertamenti, si può procedere alla decisione nel merito liquidando le spese del giudizio di opposizione nella misura di euro 1300, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Ric. 2023n. 10329sez. S2 - ud. 0 8 /0 1 /202 5 La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza del 30.04.2023 Repert. N. 485/2023, del 02.05.2023del Tribunale di Crotone nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del suddetto giudizio di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011che liquida in euro 1 300, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;