Court allows lawyer's appeal against company's refusal to pay solidary fees post-split, citing civil code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the respondent's preliminary objections regarding the clarity of the appeal and the issue of res judicata. The court found the respondent's refusal to pay solidary fees for legal services rendered to the split-off company violated specific articles of the Civil Code. Consequently, the lower court's order was annulled and the case remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2506-bis, comma 2; Art. 2506-quater, comma 3 c.c.: In corporate split scenarios, the liability for debts of the split-off company extends solidarily and subsidiarily to all participating companies, with each responsible only up to the value of the net assets assigned or retained, which must be proven in court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23076/2022 R.G. proposto da : AVV. PAGNOTTA GIUSEPPE, rappresentato e difeso da se stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore Via G. Matteotti, 13/19, presso il proprio studio -ricorrente- contro SUD IMMOBILIARE S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GODENZO 15, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA ENRICO (NNTNRC74A26H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TORRESI TULLIA (TRRTLL75H41H501G) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NOCERA INFERIORE n. 6187/2018depositata il 14/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.l’avvocato Giuseppe Pagnotta, con ricorso ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., notificato il 21 novembre 2018, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di condannare la srl Sud Immobiliare, in solido con la srl Angelo Dolce, al pagamento dei compensi dovuti in relazione alle attività difensive svolte per l’una e per l’altra società. La seconda società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di atto di scissione del 22 novembre 2005 con assegnazione del patrimonio alla prima.
Il Tribunale, con ordinanza n.3934 del 14 giugno 2022, accoglieva la domanda nei soli confronti della srl Sud Immobiliare e per i soli compensi relativi all’attività svolta a favore di questa e rigettava la domanda per quanto concernente la srl Angelo Dolce sul rilievo della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese fino dal 2009; 2.l’avvocato Pagnotta ricorre per la cassazione della suddetta ordinanza lamentandone la illegittimità per “violazione e omessa applicazione dell’art. 2506 bis, c.2, e 2506 quater, c.3., c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, c.p.c.”;
3. la srl Sud Immobiliare resiste con controricorso;
4. le parti hanno depositato memoria; considerato che:
1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per “difetto di sinteticità e chiarezza”. Le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanzan.37552 del30/11/2021) hanno affermato che “Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza esinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.”.
Nel caso di specie il ricorso consta di sette pagine. Non pecca per difetto di sinteticità. Il ricorso espone in modo chiaro la questione sottoposta all’esame della Corte indicando l’affermazione del Tribunale di Nocera Inferiore che si intende impugnare (affermazione secondo cui la Sud Immobiliare srl non risponde per le obbligazioni della Angelo Dolce srl) e la ragione della censura con riferimento alle norme che si assumono violate o falsamente applicate (“artt. 2506 bis comma 2 e art. 2506 quater comma 3 c.c.”, v. pag. 4 del ricorso) e con riferimento anche ad un precedente di questa Corte (la sentenza n.36690/2022, richiamata a pagina 5 del ricorso);
2. ancora in via preliminare deve rilevarsi l’inammissibilità della eccezione di “infondatezza” del ricorso, sollevata dalla Sud Immobiliare sostenendo che il ricorrente avrebbe proposto già una volta la domanda proposta con il ricorso che ha dato avvio a questo giudizio, che la prima domanda sarebbe stata rigettata con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.1619/2018, che questa sentenza sarebbe passata in giudicato. La questione era già stata sottoposta ai giudici della ordinanza impugnata (v. pagina 2 della ordinanza) ed essi, accogliendo sia pure non in modo integrale il ricorso, l’avevano implicitamente rigettata.
La controricorrente, per contestare questa statuizione di rigetto avrebbe dovuto proporre un motivo di ricorso incidentale. Non lo ha proposto. Si è limitata a riproporre la questione come eccezione di infondatezza del ricorso. Peraltro, il ricorrente stesso, come si legge nella ordinanza ora impugnata, aveva dato conto della sentenza 1619/2018 specificando trattarsi di sentenza che non si era pronunciata sulla domanda. Dalla lettura della sentenza richiamata dalla controricorrente emerge che la sentenza è riferita alla domanda di compensi rivolta non nei confronti delle due società ma nei confronti delle persone dell’amministratore della Angelo Dolce, Gentile Antonio, e nei confronti di Scoppa Angelo, socio e amministratore di fatto della Sud Immobiliare e della Angelo Dolce ed emerge che il relativo rigetto era stato motivato dal Giudice sul rilievo che la domanda, essendo relativa a debiti delle società, non avrebbe dovuto essere proposta contro le due persone fisiche ma contro le due società.
3. il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte (Sez.6 - 2, Ordinanza n.36690 del 25/11/2021) ha avuto modo di affermare che: “In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt.2506-bis, comma 2 e 2506 - quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova”. Il Tribunale di Nocera Inferiore si è distaccato dalla superiore affermazione laddove ha negato che la srl Sud Immobiliare, beneficiaria della scissione della srl Angelo Dolce, fosse tenuta a rispondere dei debiti gravanti su quest’ultima nei confronti dell’attuale ricorrente;
4. l’ordinanza deve essere cassata con rinvio della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale