Cassation court dismisses lawyer fee case due to nullity of order signed only by rapporteur judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against an order regarding lawyer fees because the document was signed solely by the rapporteur judge, violating procedural requirements for collegial bodies. The respondent argued the order was valid, but the court found it null due to the missing signature of the president. Consequently, the order was annulled and the case remanded to a different composition of the Milan Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 134 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 150/2011: An order issued by a collegial tribunal is null if not signed by the president, rendering the entire decision void and necessitating remand to a different composition.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28869/2022 R.G. proposto da : SALA FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato POMARICI ROMANO (PMRRMN62C05H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato SCOPPOLA IACOPINI ALBERTO (SCPLRT60R25H501J) -ricorrente- contro VISMARA LUIGI, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale, -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 5187/2022 depositata il 10/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.
Premesso che: 1.Federico Sala ricorre, denunciando violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., per la cassazione della ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 14 d.lgs.150/2011, con il numero 10293 del 2022, in controversia promossa dall’avvocato Luigi Vismara per ottenere i compensi pretesi per la difesa del ricorrente in un contenzioso civile. In particolare il ricorrente deduce che l’ordinanza sia nulla in quanto sottoscritta solo dal giudice relatore, Dottoressa Simonetta Scirpo, e non anche dal Presidente del Collegio, Dottoressa Caterina Spinner;
2. Luigi Vismara ha depositato atto di adesione al ricorso;
3. il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che: 1.il ricorso è fondato. Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art.14del d.lgs. n.150 del 2011 a mente del quale, nella formulazione applicabile ratione temporis, dette controversie sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori. L’art. 134 prevede che l’ordinanza, se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
L’ordinanza ha contenuto decisorio ed è impugnabile con ricorso per cassazione per espressa previsione di legge (Cassazione civile sez. II, 14/12/2023, n.35026; Cass. 15980/2024). Si tratta del provvedimento conclusivo di un rito speciale a cognizione piena, che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale. Nel caso di specie, l’ordinanza è nulla perché sottoscritta dal solo giudice relatore e non dal presidente. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e, convertendosi il vizio di nullità in motivo di impugnazione, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero ad una nuova pronuncia dell’ordinanza (Cass. 8817/2017).
Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ro