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Ordinanza — n. 1101/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses client's appeal for material error correction but corrects the order ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1101/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The client requested a correction of a material error in a Cassation order regarding the allocation of legal fees. While the court declared the client's personal standing to challenge this omission inadmissible, it exercised its duty to correct the clear error on its own initiative. Consequently, the order was amended to include the requested fee allocation for the opposing counsel.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: While a party lacks standing to request correction of a material error in a cassation order, the court may correct such errors ex officio to ensure the final judgment reflects the true intent of the lower court.

Parole chiave

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material error correction ex officio power legal fees allocation standing to appeal cassation procedure correzione di errore materiale difetto di legittimazione del ministero pubblico sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1 , c od.
Art. 391, c.p.c.
613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1 , c od.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009
656078 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17.05.2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010
644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010,Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16444/2024 R.G. proposto da: ACHILLE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SILLA , N. 7, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI MANUELA (LVRMNL66B59H501N), rappresentat a e difes a dall'avvocato MONTERISI DOMENICO ROSARIO (MNTDNC64B14A669L); -ricorrente – contro IMMOBILIARE VILLA DELLE PALME SRL; -intimata - per la correzione di errore materiale dell ’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 20229/2024 , depositata i l 22/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

La Corte, letto il ricorso depositato da Rosa Achille avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024depositata il 22.07.2024, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1931/2019, depositatail 16.09.2019; RILEVATO CHE: - viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 20229 del 22.07.2024 di questa Corte, che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della contro ricorrente , Rosa Achille, che ne aveva fatto richiesta; - l’istanza di correzione proposta dall’assistit a, Rosa Achille , è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione il solo difensore in proprio(Cass.

Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 -01); - tuttavia, l'inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce a questa Corte di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale (ex multis: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17 . 05 . 2017 , Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010,Rv. 613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1 , c od. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dispone d’ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024 depositata il 22.07.2024 sia corretta nel senso che alla pagina 7 penulti m o rigo, d opo la parola «dispositivo», siano inserit e l e seguenti parole « in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario»; e alla pagina 8,undicesimo rigo, dopo l ’inciso: « rigetta il ricorso » sia inserit a l a seguent e frase : «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’avvocato Domenico Monterisi, procuratore e difensore antistatario della controricorrente che ne ha fatto richiesta, cheliquida, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consigl