Italian Supreme Court dismisses appeal regarding property transfer validity despite transcription data errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by buyers against banks and other parties concerning a disputed property transfer. The buyers argued that an error in the birth date recorded during the transcription of a 1972 deed created legal uncertainty, rendering the transfer invalid against creditors. The court held that such a clerical error regarding a person's identity did induce the necessary uncertainty to invalidate the transcription, thus upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2914 c.c.; Art. 2659, 2660 c.c.: A transcription error invalidates the entry only if it creates uncertainty regarding the person, the property, or the legal relationship involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso36396-2019 proposto da: LEOPALDI DANIELE e CAPOZZI CARMELA,elettivamente domiciliati in ROMA, VIACOLA DI RIENZO n. 28 , nello studio de ll’ avv. ALESSANDRO CASCIO, rappresentati e difesi dall’avv. ANTONINO MAGLIULO -ricorrenti - contro AUGUSTUS SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO n. 10 , nello studio dell’avv. FELICE GRECO, rappresentat a e difes a dall’avv.
PAOLO NAPOLITANO-controricorrente - nonchè contro UBI UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti EDOARDO SABBATINO e MARIA PAOLA SABBATINO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. EUGENIO MOSCHIANO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro MAIOR SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 77, nello studio dell’avv.
LUCIO LAURITA LONGO, rappresentata e difesa dall’avv. RICCARDO MARINETTI -controricorrente - nonchè contro LANZA GIOVANNI, LANZA FRANCESCA, D’AMATO ANTONIO, BPER BANCA S.P.A., già BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A. -intimati - avverso la sentenza n. 5466 /2018 de l la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2018;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Conatto di citazione notificato il 10.4.2002 Leopaldi Ugo e Capozzi Carmela esponevano di aver acquistato, con atto per notar Tirone del 31.1.1984, da D’Aquino Anna la proprietà di un immobile in Napoli, la quale lo aveva acquistato con atto del 13.2.1974 per notar Tafuri da Cinque Ugo, il quale a sua volta lo aveva acquistato da D’Amato Antonio con atto del 30.5.1972 per notar Tafuri; di aver appreso, in seguito alla richiesta del C.T.U. di ispezionare l’appartamento, che lo stesso era stato pignorato in danno del D’Amato nell’ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 1453/1996, promosso dalla Banca Popolare di Napoli, nel quale erano intervenuti Banca di Roma, Banca Nazionale dell’Agricoltura e Banca Popolare dell’Irpinia; di aver proposto opposizione alla predetta esecuzione, rigettata però dal Tribunale in quanto l’atto del 1972, con il quale il D’Amato aveva venduto il bene al Cinque, riportava una erronea data di nascita del venditore (15.2.1937 anziché 15.12.1937), con conseguente inopponibilità del trasferimento al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell’esecuzione immobiliare.
Gli attori, ritenendo che comunque l’atto del 30.5.1972, rogato tra il D’Amato ed il Cinque, integrasse titolo idoneo ai sensi dell’art. 1159 c.c., evocavano in giudizio D’Amato Antonio, D’Acquino Anna e Tirone Angelo, quest’ultimo in veste di notaio rogante l’atto del 31.1.1984, innanzi il Tribunale di Napoli, invocando l’accertamento dell’usucapione abbreviata, o comunque in subordine di quella ordinaria, e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Rimaneva contumace D’Amato Antonio. Si costituiva invece D’Aquino Anna, invocando l’accoglimento della domanda di usucapione proposta dagli attori, il rigetto di quella risarcitoria, spiegata dagli stessi nei suoi confronti, e chiamando in manleva gli eredi di Cinque Ugo.
Si costituiva altresì Tirone Angelo, resistendo alla domanda risarcitoria, della quale eccepiva la prescrizione, e chiamando in garanzia Tafuri Carlo, in veste di notaio rogante gli atti del 13.2.1974 e del 30.5.1972, Fondiaria Assicurazioni S.p.a. e i Lloyd’s of London. Su ordine del giudice, il contraddittorio veniva esteso nei confronti di Banca Popolare di Ancona S.p.a., Trevi Finance S.p.a., Banca Antonveneta S.p.a. e Banca Popolare dell’Irpinia S.p.a. Rimanevano contumaci Banca Antonveneta S.p.a. e Banca Popolare dell’Irpinia S.p.a.
Si costituivano invece Capitalia S.p.a., mandataria di Trevi Finance S.p.a., e Banca Popolare di Ancona S.p.a., invocando il rigetto della domanda attorea. Capitalia S.p.a. spiegava altresì domanda di risarcimento del danno nei confronti di Tafuri Carlo. Si costituiva in giudizio Tafuri Carlo, resistendo alle domande svolte in suo danno, eccependone la prescrizione e chiamando in manleva a sua volta i Lloyd’s of London. Con sentenza n. 9626/2009 il Tribunale rigettava tutte le domande proposte dagli attori, negando in particolare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, tanto ex art. 1159 c.c. che ex art. 1158 c.c., e per il riconoscimento dell’evizione nei confronti di D’Aquino Anna.
Con la sentenza impugnata, n. 5466/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Leopaldi Ugo e Capozzi Carmela, affidandosi a due motivi. Resistono con separati controricorsiPrelios Credit Servicing S.p.a., mandataria di Maior SPV S.r.l., a sua volta cessionaria del credito già di UBI Banca S.p.a.; Phoenix Asset Management S.p.a., mandataria di Augustus SPV S.r.l., a sua volta cessionaria del credito già di Trevi Finance S.p.a.;
UBI –Unione di Banche Italiane S.p.a.; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., subentrata a Banca Antonveneta S.p.a. Gli altri intimati, Lanza Giovanni, Lanza Francesca, D’amato Antonio e Bper Banca S.p.a., già Banca della Campania S.p.a., non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 19.04.2024, dinanzi questa stessa sezione, e rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria, in attesa della decisione su analogo ricorso, distinto dal numero 6057/2021, rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 321/2024.
All’esito della decisione di quel distinto ricorso, avvenuta con sentenza n. 18242/2024 del 03.07.2024, il presente ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale il P.G. ha depositato la sua requisitoria scritta, concludendo per il suo rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso, nella fattispecie, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione, nelle due forme, tra loro alternative, di cui all’art. 1159 c.c. e 1158 c.c. Ad avviso dei ricorrenti, sussisteva l’elemento della loro buona fede, all’atto dell’acquisto della proprietà del cespite di cui è causa, vi era un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene, che era stato regolarmente trascritto, ed era trascorso il decennio previsto dall’art. 1159 c.c. Inoltre, ed in ogni caso, il pacifico possesso dell’immobile, loro e dei loro danti causa, protrattosi per oltre un ventennio, avrebbe dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1158 c.c. per l’usucapione ordinaria.
La censura è infondata. Va preliminarmente esaminato il profilo attinente alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione ex art. 1158 c.c., in relazione alla quale il presente ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. Sul punto, va rilevato che questa sezione ha affermato che, in presenza di un contratto definitivo di trasferimento della proprietà, ancorché mancante della forma dell’atto pubblico, non vi è spazio per ipotizzare la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, posto il principio secondo cui il riferimento del momento iniziale della relazione di fatto con la cosa ad un titolo idoneo a trasferirne la proprietà esclude in radice la configurabilità di un possesso utile ai fini dell’usucapione, posto che ilproprietario non può usucapire quel che già gli appartiene.
Né rileva la circostanza che il contratto con cui la proprietà sia stata trasferita non abbia i requisiti dell’atto pubblico o non venga trascritto nei registri immobiliari, o, se trascritto, risulti inopponibile ai terzi per vizi formali o sostanziali, trattandosi di eventi legati alla libera scelta delle parti, o comunque a vicende non direttamente riferite al sinallagma contrattuale, le cui conseguenze non si riflettono quindi sulla validità del titolo in sé considerato, ma soltanto sulla sua eventuale opponibilità a tutti, o alcuni, dei terzi (cfr.
Cass. Sez.2, Sentenza n. 18242 del 03/07/2024, non massimata). Di conseguenza, è corretta la statuizione con la quale la Corte di Appello ha denegato il riconoscimento dell’usucapione ordinaria, per difetto del requisito dell’alienità del bene (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), poiché comunque gli odierni ricorrenti hanno acquistato la proprietà dell’appartamento di cui è causa in virtù di un titolo valido e proveniente a domino , ancorché viziato dall’irregolare trascrizione di un atto presupposto, e dunque inopponibile ai creditori dell’originario proprietario del cespite.
Per quel che invece attiene alla domanda ex art. 1159 c.c., la Corte distrettuale la ha rigettata, confermando anche su questo aspetto la decisione del Tribunale, poiché nel caso di specie non si configura un acquisto a non domino , essendo pacificamente la D’Aquino, dante causa degli odierni ricorrenti, proprietaria del bene immobile di cui è causa, per averlo acquistato dal Cinque, che a sua volta lo aveva ricevuto dal D’Amato giusta valido atto di trasferimento della proprietà (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La vicenda, dunque, non concerne la validità degli atti di trasferimento del 1972, 1974 e 1984, intervenuti rispettivamente tra D’Amato e Cinque, tra Cinque e D’Aquino, e tra D’Aquino e gli odierni ricorrenti, ma soltanto il profilo dell’opponibilità di detti trasferimenti ai creditori dell’originario dante causa D’Amato.
L’effetto traslativo della proprietà si è dunque validamente prodotto tra le parti, ma è rimasto inopponibile ai terzi creditori, per effetto dell’errore nell’indicazione delladata di nascita del D’Amato contenuto nel rogito del 1972, con cui questo aveva ceduto al Cinque l’appartamento di cui è causa. Sotto questo profilo, va ribadito il principio secondo cui la trascrizione degli atti relativi a beni immobili è finalizzata a regolare i conflitti fra gli aventi causa dal medesimo autore, ma non incide sull’efficacia del negozio (cfr. ex plurimis Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2175 del 28/05/1975, Rv. 375950; Sez. 1, Sentenza n. 4489 del 28/03/2002, Rv. 553343). Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2665 e 2914 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato il principio di cui all’art. 2914 c.c., secondo cui le alienazioni di beni immobili non trascritte prima del pignoramento non hanno effetto in danno dei creditori, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, senza considerare che nella fattispecie il rogito del 30.5.1972, con il quale il D’Amato si era spogliato della proprietà dell’appartamento oggetto di causa, era stato trascritto, ma la relativa nota conteneva una imprecisione.
Ad avviso dei ricorrenti, poiché non tutte le inesattezze comportano l’invalidità della nota di trascrizione, ove esse non inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico al quale la nota si riferisce, la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere valida, ed opponibile ai creditori del venditore, la trascrizione della compravendita del 1972. La censura è infondata. La stessa parte ricorrente afferma che le inesattezze della nota di trascrizione, che riguardano alcune delle indicazioni previste dagli artt.2659 e 2660 c.c., ne implicano la invalidità soltanto se esse comportano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui la nota di trascrizione si riferisce.
Ciò è proprio quel che nella fattispecie è accaduto, posto che la scorretta indicazione della data di nascita del venditore D’Amato ha evidentemente creato incertezza sull’identità di una delle persone coinvolte nel negozio al quale la nota faceva riferimento. La statuizione della Corte distrettuale, quindi, è sul punto giuridicamente corretta e condivisibile. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500 per compensi, oltre al rimborso del le spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte