Lawyer's fee claim dismissed due to statute of limitations; court rejects argument that payment defense implies debt contestation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lawyers' fee claim against the heirs of Capici, ruling that the statute of limitations had expired. The appellants argued that the lower court erred by accepting the defendants' admission of having paid the debt, which they claimed implicitly contested the fee's validity. The court held that admitting a payment defense does not negate the presumption of limitation and that the lower court's reasoning was sufficient, thus rejecting the cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2956, secondo comma, cod. civ.; Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: An admission by a debtor that a debt has been paid or extinguished does not render the statute of limitations defense inopposable, as such statements are confirmatory rather than contestatory of the debt's existence.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05879/2020 R.G. proposto da FRANCALANCIA ANNALISA, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., e FAGIANI LUCIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Annalisa Francalancia, elettivamente domiciliate in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 103, presso lo studio dell’avv. Luisa Gobbi. –ricorrenti – contro CAPICI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Violante e dall’avv. Fabrizio Zerboni, presso il cui studio in Roma, via F.P. Dè Calboli, n. 60, è elettivamente domiciliato. -controricorrente E contro SERANGELI RAFFAELLA, quale erede di Capici Giorgio -intimata- Avverso la sentenza n. 1514/2019, della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 23/10/2019 e notificata il 6/12/2019; Oggetto: Compenso avvocati udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:
1. Con atto di citazione l'avvocato Rodolfo Francalancia convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Macerata, Capici Giancarlo e Capici Giorgio al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 12.211,63 o diversa, quale compenso dovutogli per l'attività professionale espletata in loro favore nel giudizio civile di divisione ereditaria promosso presso il medesimo Tribunale e definito transattivamente il 18/10/1991. Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepirono l'avvenuto pagamento del compenso e comunque il decorso del termine prescrizionale ex art. 2956, secondo comma, cod. civ..
Con sentenza n. 430/13, depositata il 20/03/2013, il Tribunale di Macerata condannò solidalmente i convenuti al pagamento della somma di € 10.011,51. Il giudizio di gravame, incardinato da Capici Giancarlo, si concluse, nella resistenza di Francalancia Rodolfo e, dopo il suo decesso, dalle eredi Francalancia Annalisa e Fagiani Luciana, e nella contumacia di Capici Giorgio, con la sentenza n. 1514/2019, pubblicata il 23/10/2019, con la quale la Corte d'Appello di Ancona riformò la sentenza impugnata, rigettando la domanda attorea e condannando le eredi del Francalancia alla rifusione delle spese del primo grado a favore di Capici Giorgio e Capici Giancarlo, e le appellate alla rifusione delle maggiori spese del secondo grado a favore dell’appellante (per mero errore materiale indicato come “appellato”).
2. Contro la predetta sentenza, Francalancia Annalisa e Fagiani Luciana propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Capici Giancarlo si difende con controricorso, mentre è rimasta intimata Serangeli Raffaella. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo, si lamenta «la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Fagiani Luciana e, in subordine, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e l’omessa motivazione», perché i giudici di merito, riportando nell’intestazione della sentenza, nello svolgimento del processo e nella parte dispositiva, il nome di entrambe le eredi di Francalancia Rodolfo, ossia Francalancia Annalisa e Fagiani Luciana, avevano omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Fagiani Luciana dalla stessa sollevata con la comparsa di costituzione in seguito a riassunzione, avendo la stessa rinunciato alla chiamata ereditaria dell’attore appellato avv.
Rodolfo Francalancia, e di considerare i documenti prodotti che attestavano la dedotta rinuncia all’eredità, con la conseguenza che erroneamente avevano condannato la predetta, come attrice, alle spese del primo grado del giudizio ed entrambe le appellate, in solido, a quelle del gravame. 1.2 Il primo motivo è fondato. Va, innanzitutto, osservato come la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio sia un elemento costitutivo della domanda (tali potendo essere tanto meri fatti o fatti-diritto, quanto altri diritti, come per l’appunto il diritto di proprietà) e attenga al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., Sez.
U, 16/2/2016, n. 2951). Nella specie, l’appellata ha eccepito di non essere titolare della posizione passiva attribuitale dall’appellante in riassunzione, avendo la stessa rinunciato alla eredità del coniuge, originario appellato, sicché sarebbe spettato al giudice verificare tale circostanza, specie considerando che la semplicedelazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Cass., Sez. 2, 12/3/2003, n. 3696;
Cass., Sez. 2, 30/4/2010, n. 10525; Cass., Sez. 6-2, 6/3/2018, n. 5247), mentre la rinuncia espressa, rivestita in forma solenne (dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), determina la perdita del diritto all’eredità (Cass., Sez. 2, 28/12/2022, n. 37927). L’omesso esame di questa circostanza, dunque, non può che avere effetti anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio, alle quali la ricorrente non avrebbe potuto essere condannata, atteso che un siffatto debito va a gravare sull’asse ereditario e che la condanna al suo pagamento richiede necessariamente l’acquisizione della qualità di erede.
Consegue da quanto detto la fondatezza della censura. 2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di rilevare il giudicato implicito formatosi con riferimento alla posizione di Capici Giorgio e alla sua condanna, in solido con Capici Giancarlo, al pagamento degli onorari dell’avv. Francalancia, non avendo Capici Giorgio impugnato la sentenza di primo grado, né in via principale, né incidentale, ed essendo anzi rimasto contumace in appello.
Era, pertanto, erronea la condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore anche di Capici Giorgio, nei cui confronti la sentenza di primo grado era passata in giudicato. 2.2 Il secondo motivo è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 cod. proc. civ., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (Cass., Sez. 2, 8/10/2018, n. 24728;
Cass., Sez. 1, 25/5/1995, n. 5738; Cass., Sez. 2, 30/5/1990, n. 5082). Nella specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che Capici Giorgio, pur condannato in primo grado, in solido con Capici Giancarlo, al pagamento degli onorari dovuti all’avv. Rodolfo Francalancia per la prestazione professionale resa, liquidati nella misura di euro 10.011,51, non si era costituito nel giudizio d’appello promosso dall’altro debitore solidale, tant’è che ne è stata dichiarata espressamente la contumacia, con la conseguenza che i giudici non avrebbero potuto modificare la sentenza di primo grado in punto di spese, come erroneamente disposto dalla Corte territoriale, che ha posto a carico di “parte attrice”, ovvero degli eredi del Francalancia, le spese dei “convenuti”, ovvero di Capici Giancarlo e Capici Giorgio. 3.1 Con il terzo motivo, si lamenta, infine, «la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa o perplessa motivazione sulla compatibilità della risposta all’interrogatorio formale “ho già pagato in un certo modo che non voglio precisare” con la eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, secondo comma, cod. civ.».
Ad avviso delle ricorrenti, i giudici di merito non avevano spiegato i motivi per i quali avevano ritenuto di attribuire alla risposta data dalla controparte in sede di interrogatorio formale, nei termini sopra precisati, la prova dell’intervenuto pagamento e non invece quella contraria della mancata corresponsione della cifra richiesta, come invece ritenuto dal Tribunale, limitandosi a dire di non condividere l’interpretazione sul punto data dal giudice di primo grado. 3.2 Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità e d’infondatezza.
Si osserva, innanzitutto, come le norme applicate nella specie siano quelle contenute nell’art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese, e nell’art. 2959 cod. civ., il quale stabilisce che l’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione nei casi indicati, tra gli altri, dall’art. 2956 cod. civ. ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è estinta. Quest’ultima disposizione è stata interpretata da questa Corte nel senso che l'eccezione diprescrizione in esame poggia sulla presunzione dell'avvenuto pagamento nei termini previsti (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766) e implica, perciò, il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665), potendo la stessa essere superata unicamente, quanto alla posizione del debitore opponente, attraverso l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, e, quanto a quella del creditore, attraverso il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass., Sez. 3, 15/5/2007, n. 11195;
Cass., Sez. 1, 24/9/2004, n. 19240; Cass., Sez. 2, 27/1/1998, n. 785). Essa, dunque, non può essere opposta dal debitore che abbia contestato l’originaria sussistenza dell'obbligazione o negato l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la pretesa attorea o comunque la loro estinzione (Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766), giacché colui che nega il rapporto non può pretendere che sipresuma l’avvenuta sua estinzione (Cass., Sez. 18/4/1962, n. 766, cit.), e può perciò essere paralizzata o dall’ammissione della non avvenuta estinzione dell'obbligazione fatta in giudizio dalpresunto debitore (Cass., Sez. 2, 14/10/1959, n. 2837), tale essendo anche la negazione dell’esistenza stessa del credito oggetto di domanda (Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977) o l’eccezione sulla identità della persona del creditore diversa da colui che agisce in giudizio (Cass., Sez.
L, 2/10/2009, n. 21107), o dalla predisposizione di difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza o che si incentrino sulla contestazione dell’entità della somma richiesta (Cass., Sez. L, 3/3/2001, n. 3105; Cass., Sez. L, 12/7/2001, n. 9467; Cass. 4015/2002; Cass., Sez. L, 20/3/2012, n. 12771), poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass., Sez. 2, 5/6/2023, n. 15665; Cass., Sez. 1, 28/6/2019, n. 17595; Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 2, 16/2/2016, n. 2977;
Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26986). Per contro, le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass., Sez. 2, 1/10/2018, n. 23751; Cass., Sez. 3, 31/3/2010, n. 7800). Orbene, i giudici di merito hanno sul punto ritenuto compatibile l’eccezione di prescrizione con quanto affermato daCapici Giancarlo in sede di interrogatorio formale, di “avere già pagato in un certo modo che non voglio precisare” anche per conto del fratello, e hanno disatteso l’interpretazione che di quelle affermazioni aveva offerto il giudice di primo grado, secondo cui il Capici aveva voluto con esse implicitamente contestare la congruità della pretesa e non la fondatezza nel merito in ragione dell’avvenuto adempimento.
E’ evidente allora l’infondatezza della censura, nella parte in cui è fondata sul vizio di motivazione, atteso che le argomentazioni offerte dai giudici di merito superano certamente il vaglio del c.d. minimo costituzionale ex art. 111 Cost., incentr andosi sostanzialmente la doglianza sul cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, il quale però non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153;
Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844;
Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056).
4. In conclusione, dichiarata la fondatezza della prima e seconda censura e l’inammissibilità della terza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, in