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Decreto — n. 1048/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1048/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1048/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32083/2020 R.G. proposto da : CONCORDATO PREVENTIVO CIED CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 14, presso lo studio dell’avvocato STIGLIANI ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ADRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDOGNA RAFFAELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1149/2020 depositata il 18/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1048/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CONCORDATO PREVENTIVO CIED CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 14, presso lo studio dell’avvocato STIGLIANI ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ADRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDOGNA RAFFAELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1149/2020 depositata il 18/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese spese di esecuzione documenti mancanti produzione tardiva di documenti fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32083/2020 R.G. proposto da : CONCORDATO PREVENTIVO CIED CENTRO INTERCOMUNALE ELABORAZIONE DATI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO, 14, presso lo studio dell’avvocato STIGLIANI ANTONIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ADRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDOGNA RAFFAELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1149/2020 depositata il 18/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in R