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Decreto — n. 1037/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1037/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1037/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8562/2021 R.G. proposto da : RAMPULLA CROCIFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ACONE PASQUALE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGOLINI SAVERIO -ricorrente- contro CAGLIARI MARGHERITA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANESI RACHELE -controricorrente- e EREDI DI CAGLIARI ANNALISA, -intimati- e sulricorso incidentale proposto da: PAOLUCCI DOTT.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1037/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RAMPULLA CROCIFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ACONE PASQUALE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGOLINI SAVERIO -ricorrente- contro CAGLIARI MARGHERITA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANESI RACHELE -controricorrente- e EREDI DI CAGLIARI ANNALISA, -intimati- e sulricorso incidentale proposto da: PAOLUCCI DOTT.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato calcolo dell'indennità risarcitoria recupero dei costi risarcimento contrattuale del danno ripristino dello stato precedente valore litigioso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente in via incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8562/2021 R.G. proposto da : RAMPULLA CROCIFISSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ACONE PASQUALE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGOLINI SAVERIO -ricorrente- contro CAGLIARI MARGHERITA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANESI RACHELE -controricorrente- e EREDI DI CAGLIARI ANNALISA, -intimati- e sulricorso incidentale proposto da: PAOLUCCI DOTT.

LUCA, elettivamente domiciliato in Verona Via Del Pontiere, 23, presso lo studio dell’avvocato CONTI STEFANO che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro CAGLIARI MARGHERITA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANESI RACHELE -controricorrente al ricorso incidentale - e EREDI DI CAGLIARI ANNALISA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.104/2021 depositata il 22/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente in via incidentale abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale in solido, in quanto hanno dato causa al giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente principale Crocifisso Rampulla e il ricorrente incidentale Luca Paolucci in solido al pagamento, in favore della controricorrenteMargherita Cagliari delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d