Decreto — n. 1034/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22311/2021 R.G. proposto da : SCHILLACI QUIRINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO rappresentato e difeso dall'avvocato LA SPINA PAOLO -ricorrente- contro SPERANZA CARMELA, VALENTI GIUSEPPA PIETRA, VALENTI ALESSANDRO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.448/2021 depositata il 01/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1034/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCHILLACI QUIRINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO rappresentato e difeso dall'avvocato LA SPINA PAOLO -ricorrente- contro SPERANZA CARMELA, VALENTI GIUSEPPA PIETRA, VALENTI ALESSANDRO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.448/2021 depositata il 01/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22311/2021 R.G. proposto da : SCHILLACI QUIRINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato AMICONI MAURO rappresentato e difeso dall'avvocato LA SPINA PAOLO -ricorrente- contro SPERANZA CARMELA, VALENTI GIUSEPPA PIETRA, VALENTI ALESSANDRO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.448/2021 depositata il 01/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 15/