Decreto — n. 1032/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6730/2021 R.G. proposto da : ISAB SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MILAZZO MASSIMO, BARRECA CARMELO -ricorrente- contro ECODEM S.R.L., elettivamente domiciliato in Siracusa Viale Santa Panagia 136/A, presso lo studio dell’avvocato MAUCERI MICHELE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SIRACUSA n.4160/2019 depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1032/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ISAB SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MILAZZO MASSIMO, BARRECA CARMELO -ricorrente- contro ECODEM S.R.L., elettivamente domiciliato in Siracusa Viale Santa Panagia 136/A, presso lo studio dell’avvocato MAUCERI MICHELE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SIRACUSA n.4160/2019 depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6730/2021 R.G. proposto da : ISAB SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MILAZZO MASSIMO, BARRECA CARMELO -ricorrente- contro ECODEM S.R.L., elettivamente domiciliato in Siracusa Viale Santa Panagia 136/A, presso lo studio dell’avvocato MAUCERI MICHELE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SIRACUSA n.4160/2019 depositata il 23/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, con la distrazione richiesta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Michele Mauceri dichiaratosi antistatario. Così deciso in