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Ordinanza Interlocutoria — n. 995/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal pending Supreme Court ruling on appeal remedy for free legal aid revocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 995/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by ordering a remand to the lower tribunal pending a ruling from the Supreme Court's Unified Sections. The appellant argued that the provincial tax commission's revocation of free legal aid admission was appealable under civil procedure law, while the Ministry contended the commission is an administrative body. The court deferred the decision because the specific remedy for such revocation had already been referred to the Supreme Court for a unified interpretation in a prior instance.

Regesto Legislator

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Art. 99 DPR 115/2002; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When the Court of Cassation has previously referred a similar issue regarding the appeal remedy for revocation of free legal aid admission to the Unified Sections, it must remand the case pending that ruling.

Parole chiave

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free legal aid revocation tax commission jurisdiction Cassation remand Supreme Court unified sections procedural remedy revoca del gratuito patrocinio sindacato giurisdizionale autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 99 DPR 115/2002
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 d.P.R.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
115, in relazione all'art. 360, n.
Art. 131 c.p.c.
D.G.S. 546/1992
Law 212/2002
Art. 111 Cost.
115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.
artt. 131 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 131 cod. proc. civ., 22, cpv.
art. 111 Cost
115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 9344 del 8/4/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36888/2019 R.G. proposto da CALLIGARO LUCA LINO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Ferrante ed elettivamente domiciliato in Milano, via Clusone, n. 2, presso lo studio dell’avv. Giorgio Canesi. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. -controricorrente- avverso l’ordinanza del 13/11/2019 del Presidente della Commissione Tributaria provinciale di Genova; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:

1. Con ordinanza del 13/11/2019, il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Genova dispose la trasmissione alla Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato –Giudice tributario Commissione per il gratuito patrocinio, in diversa composizione, dell’istanza, avanzata da Calligaro Luca Lino, avente ad oggetto la revoca del provvedimento di diniego all’ammissione al gratuito patrocinio del 9/10/2019 dalla medesima Commissione pronunciata, affermando che le Commissioni in questione non fossero organi giurisdizionali, ma amministrativi, e che, pertanto, le relative deliberazioni non fossero impugnabili in via giurisdizionale, ma fossero revocabili d’ufficio o su istanza di parte dal medesimo organo e non dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale.

2. Contro la predetta ordinanza, Calligaro Luca Lino propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Presidente della C.T.P. errato nell’affermare la non impugnabilità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo questo impugnabile a norma dell’art. 99 ed essendo il provvedimento da questi emesso ricorribile per cassazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 131 cod. proc. civ., 22, cpv. d.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, 7 legge 27 luglio 2002, n. 212 e 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il provvedimento emesso era totalmente privo di motivazione.

3. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Un