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Ordinanza — n. 993/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's improper expense compensation due to lack of statutory basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 993/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Andrea Faraon's appeal against the Venice Court of Appeal's decision to offset litigation costs. Faraon argued that the appellate court violated the principle of loser-pays by compensating expenses merely citing the case's modesty, despite accepting his opposition. The court ruled that such compensation is only permitted under specific statutory conditions not met here, leading to the reversal and a new cost award in Faraon's favor.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: Compensation of litigation expenses is permitted only in limited statutory cases and cannot be justified solely by the modesty of the case or the opponent's lack of defense when the winning party's claim is partially accepted.

Parole chiave

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litigation expenses loser-pays principle partial acceptance appellate procedure cost compensation onorari legali indennità di patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
e del principio di soccombenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 92, secondo comma c.p.c.
Art. 384, secondo comma c.p.c.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.
art. 91 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022
Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso24462-2023 proposto da: FARAON ANDREA, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza cron. 40/2023 de l la CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/10/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato l’11.8.2023 Faraon Andrea, già difensore d’ufficio di Dromì Cesare, proponeva opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso da lui presentata alla Corte di Appello di Venezia.

Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello accoglieva l’opposizione, riconoscendo al Faraon la somma di € 630,67 oltre accessori, oltre ad € 98 per il rimborso del contributo unificato anticipato per l’opposizione, ma compensava le spese di quest’ultima, a fronte della “modestia della causa”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Faraon Andrea, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di motivazione sostanzialmente assente. La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “modestia della causa” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui“In tema dispese processua li, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazionetotale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Faraon Andrea, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cap ed accessori tutti, nonché € 100 per esborsi.

Così