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Ordinanza — n. 990/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 990/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13108- 2020 proposto da: MAESTRALE FRANCESCHINA, VINCIGUERRA ROSANNA, TESTA MATTEO, elettivamente domiciliatiin Roma, via Paolo Emilio 34 , presso lo studio dell'avv. Rodolfo Capozzi , rappresentat i e difes i dall'avv . Andrea Cascianelli e dall’avv. Rosita Cascianelli, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro SERTA DOMENICO,elettivamente domiciliato in Roma, v ia Suzzara 42 , presso lo studio dell'avv. Pietro Carattoli , rappresentat o e difes o dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 307 cod. proc. civ, art. 305 cod. proc. civ, art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 990/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo , articolato in relazione al numero 4 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno eccepito la nullità della sentenza per v iolazione e falsa applicazione degli art.112 e 113 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione per mancata notifica del ricorso nel termine perentorio assegnato con ordinanza del 13/3/2019. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione al numero 5 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine prospettatola violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 comma Ric. 2020 n. 13108 sez.

Parole chiave

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unità della successione domanda di concordato deficit dell'unione coniugale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia integrazione insufficiente divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
Con il primo motivo, articolato in relazione al numero 3 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., Franceschina Maestrale, Rosanna Vinciguerra, Matteo Testa hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 291, 393, 305 , 307 e 154 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Innanzitutto, quanto al secondo e al terzo motivo, deve qui ribadirsi che, per principio consolidato, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
art. 307 cod. proc. civ
Preliminarmente, deve allora prendersi atto che il presente giudizio è iniziato con citazione del 1/12/2006; conseguentemente, si applica alla fattispecie, ratione temporis, l’art. 307 cod. proc. civ.
art. 305 cod. proc. civ
Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 cod.proc.
art. 291 cod. proc. civ
civ., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, il cui mancato rispetto può determinare l'estinzione del giudizio,per il combinato disposto dello stesso art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13108- 2020 proposto da: MAESTRALE FRANCESCHINA, VINCIGUERRA ROSANNA, TESTA MATTEO, elettivamente domiciliatiin Roma, via Paolo Emilio 34 , presso lo studio dell'avv. Rodolfo Capozzi , rappresentat i e difes i dall'avv . Andrea Cascianelli e dall’avv. Rosita Cascianelli, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro SERTA DOMENICO,elettivamente domiciliato in Roma, v ia Suzzara 42 , presso lo studio dell'avv. Pietro Carattoli , rappresentat o e difes o dall’avv.

Emilio Amiconi , giusta procura in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – Ric. 2020 n. 13108 sez. S2 -ud. 11-12-2024 - 2 - e contro TESTA LUIGI -intimato - avverso la sentenza n. 291/2020della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , pubblicatail 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/12/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale STEFANO PEPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 1/ 12/2006 , Franceschina Maestrale e Pasquale Vinciguerra convennero in giudizio dinnanzi al Tribunale di Avezzano Domenico Serta, Elena Libertini, Marina Miale, Antonella Serta, Patrizia Ser t a e Ivana Serta , chiedendo fosse dichiarato da loro usucapito il terreno sito in Avezzano descritto in catasto terreni alla partita 10736 foglio 54 particella 1096 di proprietà di Serta Domenico. Con sentenza numero 431 del 2012 il giudice adito accolse la domanda.

2. Soltanto Domenico Ser t a propose appello , lamentando la nullità della sentenza di primo grado perché resa in difetto del contraddittorio con Tiziana M ammone , sua coniuge in regime di comunione legale e perciò comproprietaria del terreno in oggetto. Il giudizio di appello fu interrotto per morte di Pasquale Vinciguerra, come dichiarata dal suo difensore, e riassunto nei confronti dei soli eredi Franceschina Maestrale, Rosanna Vinciguerra, Matteo Testa e Luigi Testa e non degli altri eredi Concetta Vinciguerra e Martina Testa. Ric. 2020 n. 13108 sez. S2 -ud. 11-12-2024 - 3 - 2.1. Con sentenza 291 del 2020, l a Corte d'Appello , preso atto che dal titolo di acquisto risultava il regime di comunione legale di Domenico Serta con Tiziana Mammone, dichiarò la nullità della sentenza e rimise la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima.

3. Avverso questa sentenza Franceschina Maestrale , Rosanna Vinciguerra, Matteo Testa hannoproposto ricorso , affidato a tre motivi, a cui Domenico Sertaha resistito con controricorso. Luigi Testa non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in relazione al numero 3 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., Franceschina Maestrale, Rosanna Vinciguerra, Matteo Testa hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 291, 393, 305 , 307 e 154 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello dichiarato l'estinzione del giudizio di secondo grado in conseguenza dellamancata notificazione dell’atto di riassunzione, nel termine perentorio ex art. 2 91 cod. proc. civ. , fissato dal collegio con ordinanza del 13/3/2019 , a Concetta Vinciguerra e Martina Testa,litisconsorti necessari in quanto coeredi di Pasquale Vinciguerra. 1.2.

Con il secondo motivo , articolato in relazione al numero 4 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno eccepito la nullità della sentenza per v iolazione e falsa applicazione degli art.112 e 113 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione per mancata notifica del ricorso nel termine perentorio assegnato con ordinanza del 13/3/2019. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione al numero 5 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno infine prospettatola violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 comma Ric. 2020 n. 13108 sez.

S2 -ud. 11-12-2024 - 4 - 2 numero 4 cod. proc. civ., per l’omessa motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio.

2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili per loro prospettazione e in parte infondati. Innanzitutto, quanto al secondo e al terzo motivo, deve qui ribadirsi che, per principio consolidato, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito; pertanto, se il giudice omette di esaminare esplicitamente una questione di rito avente carattere pregiudiziale, nella specie l’eccezione di estinzione, procedendo alla decisione della causa, non può in ogni caso ricorrere una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ma, eventualmente, una nullità della decisione, propria o derivata, se e in quanto sia errata la soluzione che egli ha implicitamente dato alla questione sollevata dalla parte, non considerandola rilevante (ex plurimis Cass.

Sez. 1, n. 10073 del 25/06/2003; Sez. 3, n. 1701 del 23/01/2009; Sez. 1, n. 22083 del 26/09/2013; Sez. 2, n. 1876 del 25/01/2018). In conseguenza, è necessario accertare se le questioni implicitamente definite -e con questo si viene propriamente all'oggetto del primo motivo -siano state o non decise secondo diritto. 2.1. Preliminarmente, deve allora prendersi atto che il presente giudizio è iniziato con citazione del 1/12/2006; conseguentemente, si applica alla fattispecie, ratione temporis, l’art. 307 cod. proc. civ. nella formulazione precedente le modifiche disposte dall’art. 46, comma 15, lett. a), b) e c) della legge n. 69/2009: ai sensi dell’art. 58 comma 1 della stessa legge, infatti, le disposizioni che modificavano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di Ric. 2020 n. 13108 sez.

S2 -ud. 11-12-2024 - 5 - procedura civile si applicavano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, cioè dopo il 4/7/2009; per «instaurato», infatti, si intende il giudizio «iniziato» dopo il 4/7/09, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (così, ex plurimis , Cass. Sez. 3, n. 5608 del 07/03/2017; Sez. 6 -3, n. 37750 del 01/12/2021). Ciò precisato, deve ancora puntualizzarsi che, come chiarito da questa Corte, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionisda quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. nella formulazione pure applicabile ratione temporis, è riferibile soltanto al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius.

Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 cod.proc. civ., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, il cui mancato rispetto può determinare l'estinzione del giudizio,per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, cod. proc. civ..

Ric. 2020 n. 13108 sez. S2 -ud. 11-12-2024 - 6 - Nella fattispecie, allora, sarebbe stato effettivamente il mancato rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 291 cod. proc. civ. che avrebbe potuto determinare l’estinzione ex art. 307 cod. comma III proc. civ.. Quel che tuttavia deve ancora considerarsi è che l’estinzione non era, nel presente giudizio, per le ragioni suesposte, rilevabile d’ufficio, per inapplicabilità ratione temporis del V comma dell’art. 307 cod. proc. civ. come riformato dall'art. 46 l. n. 69 del 2009; al contrario, secondo il comma IV dell'art. 307, nella formulazione applicabile ratione temporis, l'estinzione del processo per tardiva riassunzione poteva essere rilevata soltanto a seguito di un’eccezione di parte formulata «prima di ogni altra sua difesa», dovendosi intendere con quest'ultima espressione, in considerazione della lettera della norma oltre che della sua ratio, che l'eccezione di estinzione del processo dovesse precedere ogni diversa difesa, quale che fosse il momento della loroformulazione.

Secondo questa Corte, invero, il rinvio operato dal comma III dell’art. 291 cod. proc. civ. al comma III dell'art.307 cod. proc. civ. implicava comunque «la collocazione della fattispecie estintiva nell'ambito generale della disciplina dettata per l'estinzione per inattività delle parti sotto il profilo dinamico dall'art. 307 cod. proc. civ., comma IV», cioè la rilevabilità soltanto su eccezione.(Cass. Sez. 3, n. 10609 del 30/04/2010; Sez. 1, n. 22320 del 26/10/2011). Ciò posto, in alcuno dei motivi la ricorrente ha indicato puntualmente se e quando abbia tempestivamente sollevato l’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio, limitandosi a riportare che la questione era stata sollevata «con comparsa conclusionale del 13/10/2019, nota del 15/10/2019 e memoria in replica del 31/10/2019», laddove la prima udienza successiva all’ordinanza di integrazione del contraddittorio era stata fissata e celebrata in data 25/9/2019; intal senso il motivo è inammissibile.

Ric. 2020 n. 13108 sez. S2 -ud. 11-12-2024 - 7 - Diverso sarebbe stato l’esito, ove si fosse applicato l’art. 307 comma 4° c.p.c. attualmente vigente, giacché, in tal caso, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della consumazione del termine perentorio e statuire l’inammissibilità del gravame(Sez. 2, n. 7998 del 21 maggio 2012; Sez. 2, n. 31065 del 4 dicembre 2024).

3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti Franceschina Maestrale, Rosanna Vinciguerra, Matteo Testa al rimborso delle spese processuali in favore di Domenico Serta, liquidate in dispositivo in relazione al valore. Non vi è statuizione sulle spese di Luigi Testa che non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Franceschina Maestrale, Rosanna Vinciguerra, Matteo Testa al pagamento, in favore di Domenico Serta,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.