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Ordinanza — n. 968/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows sale by sample claim by rejecting the eight-day statute of limitations defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellee's argument that the plaintiff's claim was time-barred under the eight-day limitation period for sale by sample contracts. While the contract was indeed a sale by sample, the court found that the delivered goods constituted 'aliud pro alio' rather than a simple quality defect. Consequently, the court rejected the application of the short limitation period and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 1522, ultimo comma; Art. 1495 cod. civ.: In sale by sample cases, if the delivered item is completely heterogeneous ('aliud pro alio') and functionally useless, the action is not subject to the eight-day limitation period but falls under the general five-year statute of limitations.

Parole chiave

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sale by sample aliud pro alio statute of limitations quality defect contractual resolution Corte di Cassazione vendita a campione contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 1522 cod. civ.
-Da ciò doveva concludersi che si era in presenza di vendita su campione (art. 1522 cod. civ.), risultato difforme da quello richiesto dalla committente (richiama l’accertamento tecnico preventivo).
Art. 1495 cod. civ.
civ., il termine decadenziale di cui all’art. 1495 cod. civ.
Art. 1453 cod. civ.
Di recente questa Corte, ribadendo orientamento consolidato, ha precisato che sussiste consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod.
Art. 1520 cod. civ.
art. 1495 cod. civ
- L’eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ.
art. 1522 cod. civ
-Da ciò doveva concludersi che si era in presenza di vendita su campione (art. 1522 cod. civ.), risultato difforme da quello richiesto dalla committente (richiama l’accertamento tecnico preventivo).
art. 1520 cod. civ
art. 1453 cod. civ
Di recente questa Corte, ribadendo orientamento consolidato, ha precisato che sussiste consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13214, 4/05/2024, Rv. 671131
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28518/2022 R.G. proposto da: ERRE LEGNO DI STEFANO RIZZI . C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30 presso lo studio Fais-Placidi, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO POZZI giusta procura in atti; –ricorrente – contro EDIL COSTRUZIONI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO PREZIOSA giusta procura in atti ; –controricorrente– avverso la sentenza n. 1344/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.

1. Edil Costruzioni s.r.l. convenne in giudizio Erre Legno di Stefano Rizzi C. s.a.s. Espose di avere stipulato con la convenuta un contratto per la fornitura di infissi esterni e controtelai per il complessivo corrispettivo di € 103.000,00, oltre IVA (aveva ricevuto dalla convenuta, su propria sollecitazione, la proposta il 17/10/2007, che aveva accettato, confermando l’ordine, il 29/10/2007). La convenuta aveva consegnato presso il cantiere dell’attrice un campione incompleto di persiane e finestre, altresì difforme rispetto a quanto pattuito, sia per la qualità del legno (okumè, invece che pino di prima scelta), che per la non corrispondenza al disegno della committente.

Nonostante le reiterate richieste e l’acconto di € 27.600,00 incamerato, la convenuta non aveva provveduto all’adempimento. Avvalendosi anche del risultato dell’accertamento tecnico preventivo, l’attrice chiese condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 21.170,00 (decurtata dall’importo versato l’ammontare di € 6.430,00, che Edil Costruzioni s.r.l. riconosceva dovuto quale corrispettivo di lavori da quest’ultima svolti), oltre accessori, nonché al risarcimento del danno derivato dal ritardo. Per quel che ancora qui rileva, va ricordato che la convenuta, eccepita la decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ., contestò nel merito la domanda, sostenendo che le modifiche apportate al prototipo erano state richieste da Salvatore Matera, socio della Edil Costruzioni, che aveva visionato e trovato di proprio gradimento il campione di porte e finestre.

Sulla base di detto accordo si era proceduto a installare il prototipo, anch’esso approvato dal Matera, con l’intesa che lo stesso, dopo essere stato visionato dall’architetto non presente in loco, avrebbe dovuto essere restituito presso la sede della sa Erre Legno per proseguire i lavori ; ma, nonostante i solleciti, il campione non era stato restituito. 1.

1. L’adito Tribunale, sempre per quel che qui importa, risolto il contratto per inadempimento di Erre Legno, condannò la convenuta a pagare la somma di € 21.170,00, oltre accessori 2. La Corte d’appello di Bari rigettò l’impugnazione di Erre Legno. 2.

1. È utile riprendere, sia pure in sintesi, i passaggi argomentativi che qui assumono rilievo. -Il campione messo a disposizione dall’appellante non era stato accettato dalla controparte, che, per stessa ammissione di Erre Legno, si era riservata il vaglio dopo l’esame dell’architetto. - Il teste Giuseppe Manfreda aveva dichiarato che il prototipo avrebbe dovuto essere visionato dall’architetto. -Da ciò doveva concludersi che si era in presenza di vendita su campione (art. 1522 cod. civ.), risultato difforme da quello richiesto dalla committente (richiama l’accertamento tecnico preventivo). - L’eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. (i vizi erano stati contestati con lettera raccomandata ricevuta il 14/6/2008, nel mentre il campione era stato consegnato presso il cantiere il 21/5/2008), sollevata in primo grado dalla Erre Legno, non coglieva nel segno, versandosi in ipotesi di “aliud pro alio”, con conseguente non applicabilità del termine decadenziale alla relativa azione.

3. Erre Legno di Stefano Rizzi C. s.a.s. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura. L’intimata resiste con controricorso.

4. La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1522, 1495 e 1497 cod. civ. Qualificato il contratto quale vendita a campione, la Corte d’appello aveva deciso, in violazione dell’ultimo comma dell’art.1522 cod. civ., non avendo tratto la inevitabile conseguenza che l’acquirente era decaduta dall’azione per tardività della denuncia, non essendo controverso che essa era stata comunicata dopo gli otto giorni previsti dall’art. 1495 cod. civ. Sotto altro profilo, la ricorrente nega che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l’opera potesse considerarsi non utilizzabile in assoluto per l’uso a cui era destinata, sussistendo, semmai, vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali e, quindi, non potevasi affermare che il bene venduto appartenesse a un “genus” diverso, così da potersi qualificare “aliud pro alio”.

5. La doglianza è fondata. Va doverosamente premesso che in questa sede la qualificazione giuridica del contratto non è controvertibile, essendosi su di essa formato il giudicato interno per mancata impugnazione sul punto della sentenza d’appello, la quale ha riportato il negozio al “contratto su campione o su tipo di campione”, nonostante che qui emergessero i caratteri dell’appalto, o, comunque, della vendita con riserva di gradimento, art. 1520 cod. civ. Di conseguenza, trova applicazione, per espresso richiamo dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., il termine decadenziale di cui all’art. 1495 cod. civ.

Ciò premesso, è pacifico il superamento del predetto termine. Sotto altro profilo deve escludere versarsi in presenza di “aliud pro alio”. Di recente questa Corte, ribadendo orientamento consolidato, ha precisato che sussiste consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Sez. 2, n. 13214, 4/05/2024, Rv. 671131 –01).

Non par dubbio che nel caso in esame il bene consegnato apparteneva al genus “infissi in legno” e alla destinazione tipica degli infissi era destinato. L’eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, quindi, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge.

6. Accolto, pertanto, il ricorso, il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda alla luce del principio di diritto sopra richiamato e regolerà, inoltre, le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di