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Ordinanza — n. 897/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding state-funded legal aid revocation due to missing income declarations and cohabitation proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 897/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Paola Mancini's appeal inadmissible against the revocation of her state-funded legal aid. Mancini argued the lower court ignored her requests for official verification of her financial status and cohabitation, while the Ministry of Justice maintained the revocation was correct based on unverified income declarations and lack of cohabitation proof. The court ruled that the lower judge's discretionary verification of these facts was adequately motivated and could not be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 76, 79, 127 D.P.R. n. 115/2002; Art. 702-ter c.p.c.: The requirement for income self-certification is mandatory under penalty of inadmissibility, and its absence cannot be cured by the court's ex officio power to acquire evidence, which applies only when the lower court deems verification necessary.

Parole chiave

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legal aid eligibility income self-certification cohabitation proof judicial discretion inadmissible appeal state funding procedural verification revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 76, 79, 127 D.P.R. n. 115/2002
Quanto alla presenza di un compagno convivente, la cui situazione reddituale si somma a quella dell’istante ai fini della determinazione delle condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio, ex art. 76, comma 2, D.P.R.
Art. 702-ter c.p.c.
Lamenta la ricorrente che il giudice dell’opposizione ha ignorato le richieste di parte opponente di procedere, in ottemperanza all’art. 702-ter cod.
Art. 84, 170 D.P.R. n. 115/2002
Art. 15 D.L. n. 150/2011
115/2002 e all’art. 15 D.L. n. 150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell'art.
Art. 134 c.p.c.
150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell'art. 134 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell'art. 134 cod.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell'art. 134 cod.
art. 134 cod. proc. civ
150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell'art. 134 cod. proc. civ.
art. 702-ter cod. proc. civ
Lamenta la ricorrente che il giudice dell’opposizione ha ignorato le richieste di parte opponente di procedere, in ottemperanza all’art. 702-ter cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014
79, comma 3, cfr: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014, Rv.
Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022
Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass.
Cass. Sez. 2, n. 21127 dell'08.08.2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2217/2023 R.G. proposto da: MANCINI PAOLA, difesa da se stessa, elettivamente domiciliat a in BORGO SAN LORENZO,VIALE IV NOVEMBRE N. 85; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERS. MINISTRO PRO TEMPORE , domiciliato ex lege in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI N. 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende; -resistente - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE DI FIRENZE n. 7325/2022 , depositata il 22/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Paola Mancini proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Firenze, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 –art. 15 D.L. 150/2011 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 01.06.2022, nel procedimento presupposto di separazione giudiziale in cui era stata ordinata, nei riguardi della ricorrente, la revoca dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, provvisoriamente disposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, in data 16.01.2019 con effetto retroattivo dalla data di ammissione.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18.11.2022, rigettava il ricorso, ritenendo corretta e condivisibile la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che il giudice del procedimento presupposto aveva riscontrato l’inattendibilità delle dichiarazioni reddituali versate in atti dalla richiedente, compresa la mancata produzione della dichiarazione dei redditi del compagno convivente per gli anni 2020 e 2021 (convivenza comprovata da quanto riportato nelle relazioni del servizio sociale e tuttavia negata dalla richiedente).

2. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione Paola Mancini, affidandolo ad un unico motivo. Resisteil Ministero della Giustizia con atto di costitu zione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 127 del D.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 702-tercod. proc. civ., in relazione agli artt. 84 e 170 del D . P . R . n. 115/2002 e all’art. 15 D.L. n. 150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell'art. 134 cod. proc. civ.

La ricorrente censura la pronuncia per errata applicazione delle norme di procedura sull'acquisizione delle prove e l'accertamento di un fatto, che si è tramutata nella falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 127 D.P.R. n. 115/02. Lamenta la ricorrente che il giudice dell’opposizione ha ignorato le richieste di parte opponente di procedere, in ottemperanza all’art. 702-ter cod. proc. civ. , 84 e 127 D . P . R . n. 115/2002, alla verifica –tramite assistenti sociali e intervento della Guardia di Finanza - della posizione fiscale dell'istante (tenendo conto che quest’ultima aveva prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi per gli anni rilevanti) e in ordine all’esistenza di un compagno convivente (del quale la ricorrente non ha potuto produrre la richiesta dichiarazione dei redditi in assenza di relazione sentimentale perdurante). 1.2.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Dal provvedimento impugnato trapela con indubbia chiarezza che le dichiarazioni reddituali della Mancini erano nella disponibilità dei giudici del merito, come del resto impone l’art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 a pena di inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio; se non ché, di tali dichiarazioni reddituali versate in atti i giudici del merito lamentavano l’inattendibilità, atteso che risultava in atti il fatto che l’istante occupasse un immobile di sua proprietà e svolgesse la professione di avvocato.

Allo stesso modo, risultava dalla dichiarazione resa dallo psicologo della Mancini la presenza di una relazione affettiva da ella intrapresa, la quale però negava l’esistenza di un compagno convivente, sostenendo invece che si fosse trattatodi una relazione non perdurante. Orbene, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «la sussistenza dell’autocertificazione sulle condizioni reddituali dell’istante e dei familiari conviventi è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, onde la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione della parte istante» (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024, Rv. 669979 –01, in motiv.;sulla sussistenza del potere del giudice di verificare –chiedendo informazioni alla parte o delegando la Guardia di finanza ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.P.R. 115 cit.– l'assenza delle condizioni reddituali di cui agli artt. 76 e 92, analogamente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, cfr: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014, Rv. 630765 -01). Si tratta di un potere-dovere di verifica ex art. 127 D.P.R. n. 115 del 2002 rimesso, comunque, alla discrezionalità del giudice del merito, rispetto alla quale non è ammesso il sindacato di legittimità allorché adeguatamente motivato, come nel caso che ci occupa. 1.3.

Quanto alla presenza di un compagno convivente, la cui situazione reddituale si somma a quella dell’istante ai fini della determinazione delle condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio, ex art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, il Tribunale , all’esito di una puntuale e analitica ricostruzione delle risultanze istruttorie, ha accertato che la convivenza stabile risulta dalle dichiarazioni rese dallo psicologo della stessa Mancini (v. ordinanza p. 2, 2° capoverso). Tanto basta ad escludere il sindacato di questa Corte, inammissibile in quantol’istanza della ricorrente si traduce nella richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(ex multis:

Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019).

2. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio avendo la controparte depositato solo atto di costituzione per poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanza non ha svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma