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Ordinanza — n. 857/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses client's appeal for lack of standing to request lawyer fees when admitted to state-funded representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 857/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Filomena Martucci against a lower court's rejection of her request for lawyer fee liquidation. Although the client argued that her self-declaration was sufficient and the late document production was not tardy, the court ruled she lacked standing because admission to state-funded representation excludes any professional mandate relationship between the client and the appointed lawyer. Consequently, only the lawyer, not the admitted party, has the legal interest to request fee liquidation or oppose its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 79 comma 3 d.lgs. n. 115/2002; Art. 170 d.P.R. n. 115/2002: Admission to state-funded legal representation excludes the assisted party from any professional mandate relationship, thereby depriving them of standing to request fee liquidation or oppose its rejection, which remains the exclusive right of the appointed lawyer.

Parole chiave

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state funded representation legal aid standing lawyer fee liquidation professional mandate relationship admitted party rights cassation dismissal legal aid procedure opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 79 comma 3 d.lgs. n. 115/2002
115/2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione al patrocinio a carico dello Stato, motivato, ex art. 79 comma 3 del d.lgs.
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Filomena Martucci ha prospettato la violazione degli art.
Art. 382 cod. proc. civ.
La Corte, applicato l’art. 382 cod. proc. civ., cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna Filomena Martucci al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Non trova, invece, applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art 170 d.P.R.n. 115/2002
FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso ex art 702 bis del 5/1/22 , Filomena Martucci ha proposto opposizione ex art 170 d.P.R.n. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione al patrocinio a carico dello Stato, motivato, ex art.
art. 380 bis cod. proc. civ
In data 23/2/24, il Consigliere delegato di questa Corte ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc. civ., per inammissibilità della censura(comunicata il 13/3/24) In data 19/4/2024, laricorrente ha chiesto la decisione.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Filomena Martucci ha prospettato la violazione degli art.
art. 382 cod. proc. civ
La Corte, applicato l’art. 382 cod. proc. civ., cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna Filomena Martucci al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Giurisprudenza citata

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Cass.Sez. 6 - 2, n. 1539 del 27/01/2015
Cass.Sez. 6 - 2, n. 15699 del 23/07/2020
Cass. n. 416 del 08/02/1968
Le spese del giudizio di legittimità , liquidate in dispositivo , sono invece poste a carico della ricorrente, per il principio di causalità, perché anche il giudizio di cassazione è stato illegittimamente proposto (Cass. n. 416 del 08/02/1968; Sez.
Sez. 3, n. 14609 del 09/07/2020
416 del 08/02/1968; Sez. 3, n. 14609 del 09/07/2020, in motivazione).
Sez. U n. 04315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20915- 202 3 proposto da: MARTUCCI FILOMENA, elettivamente domiciliata in Cirò Marina,presso lo studio dell'avv. Stefania Martucci dalla quale è rappresentat a e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CROTONE, resa in data 15/9/2023 nel procedimento n. R.g. 32/2022, Ric. 2023n. 20915 sez.

S2 - ud. 11-12 - 20 2 4 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/12/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso ex art 702 bis del 5/1/22 , Filomena Martucci ha proposto opposizione ex art 170 d.P.R.n. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione al patrocinio a carico dello Stato, motivato, ex art. 79 comma 3 del d.lgs. n. 115/2002 , sulla mancata produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicatonell’istanza, come richiesto dal Giudice.

2. Condecreto del 15/9/23, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Crotone ha rigettato l’opposizione, ritenendo, per quel che ancora qui rileva, da un canto che la formulazione letterale dell’art. 79 escluderebbe la sufficienza dell’autodichiarazione e, d’altro canto, che fosse «del tutto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta solo in data 4.4.2023, ossia ben oltre la celebrazione della I udienza, nell’ambito di un giudizio a cognizione sommaria».

4. Avverso questodecreto Filomena Martucci ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; il Ministero della Giustizia ha resistitocon controricorso. In data 23/2/24, il Consigliere delegato di questa Corte ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc. civ., per inammissibilità della censura(comunicata il 13/3/24) In data 19/4/2024, laricorrente ha chiesto la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Filomena Martucci ha prospettato la violazione degli art. 79 commi 1 lett.

c) d.P.R. n.115/2002 e 3 e 24 Cost., sostenendo che il Tribunale di Crotone non avrebbe dovuto richiedere alcuna integrazione documentale a corredo della sua istanza Ric. 2023n. 20915 sez. S2 - ud. 11-12 - 20 2 4 - 3 - di liquidazione perché l’autodichiarazione da lei resa sarebbe già stata sufficiente. 1.1. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 99 del d.P.R. n. 115/2002e 15 co. 5 del d.lgs. n. 150/2011 per avere il Tribunale ritenuto tardiva l’ integrazione documentale effettuata nel giudizio di opposizione, perché la produzione è avvenuta «ben oltre la celebrazione della prima udienza».

2. In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, questa Corte rileva che Filomena Martucci, quale parte processuale ammessa in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine di Crotone al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, non era legittimata a proporre istanza di liquidazione dei compensi al suo difensore Pasqualino Capalbio, né era legittimata all’opposizione avverso il decreto di rigetto. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato.

Pertanto, la parte ammessa non è legittimat a a chiedere la liquidazione del compenso e, in ipotesi di rigetto o di accoglimento parziale, a proporre opposizione, mentre lo è il difensore quale esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita che non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore (Cass.Sez. 6 - 2, n. 1539 del 27/01/2015 , con indicazione di numerosi precedenti rilevanti; Sez. 6 - 2, n. 15699 del 23/07/2020;

Sez. 6 -2, n. 15699 del 23/07/2020). Ric. 2023n. 20915 sez. S2 - ud. 11-12 - 20 2 4 - 4 - L’inammissibilità dell’istanza di liquidazione deve essere rilevata d’ufficio in questa sede di legittimità.

3. Il provvedimento impugnato deve perciò essere cassato, ex art.382 cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta. Non vi è luogo a statuizione sulle spese per il giudizio di opposizione perché il Ministero non ha svolto difese in tale fase. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate in dispositivo , sono invece poste a carico della ricorrente, per il principio di causalità, perché anche il giudizio di cassazione è stato illegittimamente proposto (Cass. n. 416 del 08/02/1968; Sez. 3, n. 14609 del 09/07/2020, in motivazione).

Non trova, invece, applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

La Corte, applicato l’art. 382 cod. proc. civ., cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna Filomena Martucci al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Rom