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Ordinanza — n. 856/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against omitted fee award in retrial for state-funded defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 856/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower tribunal's order for omitting fee liquidation in a retrial and allowed the lawyer's appeal. The appellant argued that the Ministry of Justice, having lost the retrial, should pay the fees, while the Ministry contended the omission was a correctable clerical error. The court ruled that such an omission constitutes a substantive defect requiring a full cassation review rather than a simple correction.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 360 n. 3 c.p.c.; Art. 84 D.P.R. 115/2002; Art. 15 D.Lgs. 150/2011: An omission to award fees in a decisive judgment constitutes a substantive defect requiring cassation, not a correctable clerical error.

Parole chiave

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state-funded defense fee liquidation omission of pronouncement cassation procedure retrial costs Ministry of Justice clerical error credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 91, 92, 360 n. 3 c.p.c.
Art. 84 D.P.R. 115/2002
A norma dell'art. 84, d.P.R.
Art. 15 D.Lgs. 150/2011
115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170, la quale è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 6/7/2023, n. 19137
Cass., Sez.2, 25/3/2022, n. 9785
19137; Cass., Sez.2, 25/3/2022, n. 9785; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 19/02/2013, n. 4012
9785; Cass., Sez. 3, 19/02/2013, n. 4012; Cass.,Sez.
Cass.,Sez. 5, 23/06/2005, n. 13513
4012; Cass.,Sez. 5, 23/06/2005, n. 13513; Cass.,Sez.
Cass.,Sez. 2, 11/03/1995, n. 2869
13513; Cass.,Sez. 2, 11/03/1995, n. 2869; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, 14/12/1993, n. 12297
2869; Cass., Sez. 2, 14/12/1993, n. 12297).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09771/2023 R.G. proposto da SOLINA NICOLO’, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Alcamo, via V. Narici, n. 45. –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trapani emessa il 24/10/2022 e depositata e pubblicata il 24/10/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: patrocinio a spese dello Stato Rilevato che:

1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal Presidente del Tribunale di Trapani, integrata con gli elementi risultanti dal ricorso. Con ricorso ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., l’avv. Nicolò Solina propose opposizione avverso il decreto del giudice di pace di Alcamo del 6-8/7/2018, che aveva rigettato la sua richiesta di liquidazione dei compensi maturati quale difensore di Tamburello Roberto, ammesso al patrocinio al spese dello Stato in un giudizio davanti al giudice di pace di Castellammare del Golfo, per intervenuta prescrizione presuntiva, giudizio che si concluse con provvedimento del 18/10/2019, con il quale il Tribunale di Trapani aveva liquidato la somma di euro 470,00.

Il giudizio di legittimità, incardinato dal medesimo difensore, si concluse con l’ordinanza n. 5461/2022, pubblicata il 18/2/2022, con la quale questa Corte cassò l’ordinanza con rinvio. In sede di rinvio, il Presidente del Tribunale di Trapani, con ordinanza del 24/10/2022, liquidò all'avv. Solina Nicolò l'importo complessivo di € 830,00 a titolo di onorario per le fasi di primo grado (€ 380,00) e di legittimità (€ 450,00).

2. Contro la predetta ordinanza, Nicolò Solina propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice di merito aveva omesso di liquidare le spese del giudizio di rinvio, nel quale il Ministero della Giustizia era rimasto soccombente.

2. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170, la quale è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e si instaura con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. La natura contenziosa del procedimento comporta che questo non si sottragga alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata statuizione sulle spese del giudizio dà luogo ad una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto, con la conseguenza che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione (in questi termini, Cass., Sez.

U, 6/7/2023, n. 19137; Cass., Sez.2, 25/3/2022, n. 9785; Cass., Sez. 3, 19/02/2013, n. 4012; Cass.,Sez. 5, 23/06/2005, n. 13513; Cass.,Sez. 2, 11/03/1995, n. 2869; Cass., Sez. 2, 14/12/1993, n. 12297). Alla luce di tali principi, la censura non può che essere fondata, avendo il Presidente del Tribunale di Trapani omesso di liquidare le spese del giudizio di rinvio. Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendo la condanna del Ministero della Giustizia, soccombente nel giudizio di rinvio, al pagamento, in favore di Solina Nicolò, delle spese di quel giudizio, che liquida nella misura di euro 350,00, oltre accessori di legge.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del controricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di Solina Nicolò, delle spese del giudizio di rinvio, che liquida nella misura di euro 350,00, oltre accessori di legge. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li