Italian Court of Cassation corrects an order by adding a missing party name due to material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of its own Order 18149/2024 to include a missing party name. The material facts show the original order listed only Carrucciu Lionello, while the underlying appeal was filed by both Carrucciu Lionello and Faggionato Paola. The court applied the statutory power to correct material errors ex officio to ensure the correct identification of all parties involved in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 288 cod. proc. civ.: The court may correct material errors ex officio to ensure the correct identification of parties, even when the error was not raised by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08600/2020 R.G. proposto da CARRUCCIU LIONELLO, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo De Montis, Elio De Montis e Anna Maria De Montis. –ricorrente – contro DUE MARZO S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 20, presso lo studio dell’avv. Rosa Mercone, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Trotta. -controricorrente- per la correzione dell’ordinanza n. 18149/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 2/7/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Oggetto: Correzione errore materiale La Corte rileva 1. Con ordinanza n. 18149/2024, pubblicata il 2/7/2024, questa Corte ha cassato la sentenza n. 678/2019 depositata dalla Corte d’Appello di Cagliari il 30/7/2019, con riguardo al quinto e sesto motivo di ricorso, rinviando alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
2. In relazione alla predetta ordinanza, il Presidente della Seconda Sezione di questa Corte ha sollecitato la correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nel predetto provvedimento in quanto mancante, nell’intestazione, del nominativo di Paola Faggionato.
3. Occorre sul punto evidenziare come, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. dall’art. 1- bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, è sempre possibile anche la correzione dell’errore materiale, la quale, come recentemente affermato da Cass., Sez. U, 13/2/2023, n. 4353, può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte» (sul punto Cass. 25/11/2019, n. 30651, che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ.).
Nella specie, risulta dal ricorso in atti che lo stesso era stato promosso non soltanto da “Carrucciu Lionello”, come rilevato nell’intestazione dell’ordinanza n. 18149/2024, ma anche da “Faggionato Paola”, con la conseguenza che sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale sollecitato. Ciò comporta che vi è l’interesse generale, sotteso all’intervento officioso, a che il provvedimento sia depurato dall’errore compiuto in ordine alla corretta identificazione dei ricorrenti. Pertanto, deve procedersi alla correzione del provvedimento in ordine al nominativo dei ricorrenti.
P.Q.M.
dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 18149/2024, pubblicata il 2/7/2024, nella parte relativa al nominativo dei ricorrenti, sia inserito, dopo «CARRUCCIU LIONELLO», il nominativo «FAGGIONATO PA