Cassation court dismisses appeal on building distance violations, upholding lower court's order to retract structure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Emmetre S.A.S.'s appeal against the Second Instance Court's order to retract a building due to insufficient distance from a neighbor. The lower court ruled that the appellant's structure violated municipal zoning regulations regarding setback distances and noise standards. The Court of Cassation rejected the appellant's arguments regarding omitted facts and legal violations, affirming the lower court's decision to enforce the distance requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 873 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court rejects appeals based on alleged omissions of decisive facts or misapplication of building distance laws when the lower court's factual findings are supported by evidence and the legal assessment aligns with statutory requirements.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 04078/2022 R.G. proposto da EMMETRE S.A.S. DI CARLO MORGESE (GIA’ EMMETRE S.R.L. E GIAà EMMETRE S.A.S. DI MARIANO MORGESE), rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale De Stefano presso il cui studio in Casalnuovo di Napoli, Corso Umberto I, n. 564, è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro RUSSO ANDREA S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, CIAVOLI CORTELLI MAURIZIO, CIAVOLI CORTELLI LUIGI, CIAVOLI CORTELLI ALFONSO, CIAVOLI CORTELLI ANTONIO, LOMBARDI PALMA MARIA LUISA, RUSSO GIANFRANCO, DE SARNO DONATO, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Settimio Di Salvo e Rocco Travaglino ed elettivamente domiciliati in Roma, via Giulio Cesare nn. 21-23, presso lo studio dell’avv. Carlo Boursier Niutta. -resistenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2868/2021 del 28/6/2021, pubblicata il 21/7/2021 e notificata il 12/1/2022; Oggetto: Distanze –Deroga contrattuale. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:
1. La Russo Andrea s.a.s. in liquidazione, Ciavoli Cortelli Maurizio, Ciavoli Cortelli Luigi, Ciavoli Cortelli Alfonso, Ciavoli Cortelli Antonio, Lombardi Palma Maria Luisa, Russo Gianfranco e De Sarno Donato, in qualità di proprietari di alcuni cespiti siti in due fabbricati in Nola, con accesso principale da un viale privato che da via Onorevole Napolitano conduceva a via Anfiteatro Laterizio, rispetto al quale era frontistante un fabbricato appartenente alla Emmetre s.r.l., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Nola, quest’ultima società, al fine di ottenerne la condanna all'eliminazione delle sopraelevazioni realizzate su un preesistente fabbricato, siccome collocate a distanza inferiore ai mt. 10,00 stabiliti dal Piano regolatore del Comune di Nola, di numerosi motori installati per aria condizionata sul lato corto del fabbricato dai quali si immettevano intollerabili rumori ed aria calda e di alcune tubature pluviali poste a distanza inferiore a mt. 1,00 ai sensi dell’art. 889, secondo comma, cod. civ..
Il Tribunale di Nola, nella resistenza della convenuta, rigettò la domanda degli attori e quella ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. proposta dalla convenuta con la sentenza n. 801/2016, depositata il 17/3/2016, che, impugnata dai medesimi attori con citazione notificata il 14/10/2016, fu riformata, nella resistenza della società appellata, con la sentenza n. 2868/2021, pubblicata il 21/7/2021, con la quale la Corte d’Appello di Napoli condannò la Emmetre s.r.l. ad arretrare il proprio fabbricato alla distanza di mt. 10 da quelli indicati nella relazione del c.t.u., con riferimento alla sola struttura in sopraelevazione rispetto al preesistente fabbricato, all’arretramento dei pluviali alla distanza di mt. 1 dal confine e al pagamento della metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
2. Contro la predetta ordinanza, la Emmetre s.a.s. di Carlo Morgese ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. Russo Andrea s.a.s. in Liquidazione, Ciavoli Cortelli Maurizio, Ciavoli Cortelli Luigi, Ciavoli Cortelli Alfonso, Ciavoli Cortelli Antonio, Lombardi Palma Maria Luisa, Russo Gianfranco e De Sarno Donato si sono difesi con controricorso. Il consigliere designato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 primo comma, n. 2), d.m. 2 Aprile 1968, e dell’art. 873 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..
3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., in relazione agli artt. 1-12 e 15 preleggi, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..
4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del d.m. 2 Aprile 1968 (art. 9, primo comma, n.
2) e dell’art. 873 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ..
5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, d.m. 1444/68, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
6. Preliminarmente, occorre evidenziare come le parti abbiano congiuntamente chiesto un rinvio onde perfezionare un accordo transattivo, che, come da esse precisato, comporterà la successiva rinuncia al giudi