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Ordinanza — n. 850/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding partial compensation of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 850/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Appeal partially reversed a lower court's decision, ordering only the roof of a structure to be moved back while awarding the plaintiff victory on demolition and damages claims. The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant sought to revise the merit court's discretionary assessment of partial liability. The court held that such factual evaluations regarding reciprocal partial success fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The Court of Cassation cannot review the merit court's discretionary assessment of partial liability and reciprocal compensation of litigation costs when multiple claims are partially granted or rejected.

Parole chiave

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partial compensation of costs reciprocal partial success cassation inadmissibility discretionary factual evaluation litigation expenses allocation esame di cassazione arretrati di mantenimento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., anche in relazione all’art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 938 c.c
art. 92 c.p
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., anche in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022
La doglianza, dunque, si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022;
Cass. Sez. 2, n. 21127 dell'08.08.2019
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5009/2023 R.G. proposto da: MASUCCI ANGELO, elettivamente domiciliato in SOLOFRA (AV), VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 5, presso lo studio dell’avvocato ROMEI FEDERICO (RMOFRC50E09F694X),che lo rappresenta e difende; -ricorrente– contro CASTIELLO ANTONIETTA, elettivamente domiciliatain AVELLINO, VIA CAMPANE N. 6, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESI FILIPPO (PGLFPP50T04A912V),che l a rappresenta e difende ; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4357/2022,depositata il 19/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta da Angelo Masucci, aveva accertato lo sconfinamento nella proprietà dell’attore del manufatto realizzato da Castiello Antonietta, condannandola all’arretramento del detto manufatto sino al confine individuato nei grafici allegati alla CTU, rigettando la domanda risarcitoria dell’attore e le domande riconvenzionali della convenuta aventi ad oggetto la dichiarazione di legittimità dello stato di fatto dell’immobile, nonché la richiesta di vederericonosciuto in suo favore il diritto a mantenere inalterata la costruzione esistente in virtù di usucapione ultraventennale e, in subordine, in virtù di usucapione decennale per avvenuto acquisto in buona fede ovvero, in ulteriore subordine ex art. 938 c.c., l’offerta di corrispondere al Masucci l’indennità dovuta per legge.

2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame Antonietta Castiello innanzi alla Corte d’Appello di Napoli. Espletata nuova CTU, il giudice di seconde cure riformava in parte la pronuncia impugnata, ordinando l’arretramento della sola tettoia posta a copertura del capannone di proprietà Castiello nei limiti del confine, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura di ¼ e condannando Masucci Angelo al pagamento dei restanti ¾ delle spese.

3. La sentenza della Corte d’Appello viene qui impugnata per la cassazione, e il ricorso affidato a due motivi. Resiste Antonietta Castiello depositando controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver, la sentenza impugnata, compensato per un quarto le spese processuali e posto i restanti tre quarti a carico del ricorrente, parte vittoriosa. A tal proposito, precisa il ricorrente che, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente chiese che la convenuta fosse condannata:

«… alla demolizione di tutte le parti dei fabbricati edificate sul fondo di proprietà del dichiarante…». Per cui, non avendo egli individuato l’entità delle parti sconfinanti, ma avendone demandato l’accertamento in sede giudiziale, non si verte neanche nell’ipotesi di domanda accolta in limiti più ristretti rispetto a quelli richiesti. Angelo Masucci, quindi, rispetto a tale domanda, è rimasto totalmente vittorioso all’esito dei due gradi di giudizio. Quanto alla domanda accessoria di risarcimento dei danni, rigettata in primo grado, su di essa si è formato giudicato interno a séguito della pronuncia di primo grado non appellata sul punto.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 360, comma 1,n.

5) cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata, in sede di riparto delle spese, ritenuto la prevalente soccombenza del ricorrente in dispregio del principio di causalità. A giudizio del ricorrente, sarebbe del tutto evidente che, nella fattispecie in esame, la necessità del processo sia stata determinata da Antonietta Castiello che, con il suo comportamento antigiuridico, ha originato la necessità del processo: il giudice di seconde cure non avrebbe considerando il fatto che lo stesso Angelo Masucci, per ottenere tutela al suo diritto leso, ha dovuto comunque fare ricorso all’azione giudiziaria e veder accolta la domanda di arretramento della parte di fabbricato che ancora oggi invade la sua proprietà, e che, nell’ambito di detta azione, Antonietta Castiello non ha mai riconosciuto l'illecito perpetrato.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione logica, e sono inammissibili per le ragioni di séguito esposte. Com’è noto, questa Corte nella sua più autorevole composizione in tema di spese processuali ha avuto occasione di precisare (per quel che qui rileva) che:

a) la reciproca soccombenza è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi;

b) la reciproca soccombenza può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese;

c) non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 -01). È, inoltre, principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della regolazione delle spese la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, dove «esito complessivo»del giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall'attore.

Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domandail giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese sostenute dal convenuto sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese (per tutte: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 -01). 3.1. Nel caso che ci occupa , Angelo Masucci sosteneva che i fabbricati di proprietà della convenuta fossero stati costruiti ad una distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Montoro Superiore , invadendo per larga parte il terreno di proprietà dell’attore e occupandolo illecitamente.

Per tali ragioni, l’attore chiedeva la demolizione di tutti i manufatti realizzati e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Rigettata in primo grado la domanda di risarcimento dei danni, all’esito del giudizio d’appello veniva accertato che il fabbricato costruito dall’allora appellante non invadeva parte della consistenza della proprietà Masucci, dovendosi riconoscere solo alla copertura in lamiera lo sconfinamento per circa 50 cm dalla linea di confine, disponendo di conseguenza non già la demolizione del manufatto bensì l’arretramento della sola tettoia; venivano per l’effetto rigettate le domande riconvenzionali dell’appellante.

Alla luce dei principi sopra enunciati, pertanto, si ravvisa una parziale soccombenza del Masucci, stante il parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (demolizione del manufatto e risarcimento dei danni), dalla quale discende la corretta disposizione della parziale compensazione delle spese. La doglianza, dunque, si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022;

Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019). 3.2. Quanto al principio di causalità invocato dal ricorrente nel secondo motivo ai fini della determinazione del quantum, è utile ricordare che la nozione di soccombenza reciproca, che consente come visto la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipot esi in cui (oltre ad una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti) sia stata accolta parzialmente –come nel caso che ci occupa -l'unica domanda proposta articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità (per tutte:

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665 -01).

4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico