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Ordinanza — n. 849/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows lawyer's fee claim by ordering cost compensation due to irreperibility of fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 849/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Ernesto Pagliaricci's request to summarize proceedings regarding his lawyer's fees against the Ministry of Justice. While the lower court had rejected the claim due to a lack of formal irreperibility declaration, the higher court confirmed that factual irreperibility suffices for state-funded representation under Art. 117 D.P.R. 115/02. Consequently, the contested order was annulled and remanded to a different judge to determine litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 117 D.P.R. 115/02; Art. 392 c.p.c.: Factual irreperibility of the assisted party is sufficient to grant state-funded representation, and the lower court's failure to properly assess this condition warrants annulment and remand for cost allocation.

Parole chiave

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irreperibility of fact state-funded representation lawyer's fees summary proceedings cost compensation remand to different judge procedural nullity ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 117 D.P.R. 115/02
civ.; concludeva per l’ammissione al patrocino dell’avvocato Ernesto Pagliaricci, atteso che effettivamente, nel caso in esame, si era di fronte ad una situazione di irreperibilità di fatto dell’assistito, in forza della quale, secondo l’art. 117 D.P.R.
Art. 392 c.p.c.
L’avvocato Ernesto Pagliaricci ha convenuto il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di Chieti, allo scopo di riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 392 cod.
Art. 91 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che le circostanze addotte dal Tribunale di Chieti non sono conformi alle disposizioni citate, ed in particolare all’art. 91, primo comma, cod.
Art. 92 c.p.c.
civ.(che impone al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte), oltre che all’art. 92, secondo comma, cod.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n.
art. 392 cod. proc. civ
L’avvocato Ernesto Pagliaricci ha convenuto il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di Chieti, allo scopo di riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., a séguito dell’ordinanza di questa Corte n.
art. 117 D.P.R. 115/02
civ.; concludeva per l’ammissione al patrocino dell’avvocato Ernesto Pagliaricci, atteso che effettivamente, nel caso in esame, si era di fronte ad una situazione di irreperibilità di fatto dell’assistito, in forza della quale, secondo l’art. 117 D.P.R.
art. 143 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019
656993 –01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017
652795 –01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016
645998 –01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015
637967 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014
637492 -01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014, Rv.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 77/2018
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1243 del 2023
Le qualiultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale»(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1243 del 2023; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13674 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20244/2023 R.G. proposto da: PAGLIARICCI ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MELOZZO DA FORLI', N. 9, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERI MARIA CLEMENTINA (RGGMCL74L68C632C), rappresentato e difeso dall'avvocato DI BOSCIO AUGUSTO (DBSGST74M01C632R); -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE DI CHIETI n. 234/2022 , depositata il 09/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato Ernesto Pagliaricci ha convenuto il Ministero della Giustizia innanzi al Tribunale di Chieti, allo scopo di riassumere il giudizio, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., a séguito dell’ordinanza di questa Corte n. 34888/2021, con la quale era stata cassata l’ordinanza di rigetto emessa dal medesimo Tribunale in data 17 dicembre 2019. Mentre il Tribunale - nel confermare il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione avanzata dall’avv. Pagliaricci - aveva ritenuto decisiva la carenza di un provvedimento espresso dichiarativo dell'irreperibilità dell'assistito, evidenziando che il difensore era tenuto a coltivare le iniziative giudiziali di recupero del compenso professionale, questa Corte cassava il provvedimento confermando il principio di diritto dalla Corte di Cassazione in virtù del quale, perché il difensore possa accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/02, non è necessaria l'espressa dichiarazione di irreperibilità ma è sufficiente una irreperibilità di fatto, competendo al giudice l'accertamento in concreto della condizione di reperibilità, tale da sollevare il difensore dall'onere di intraprendere iniziative di recupero del credito professionale (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021, Rv. 662897 –01).

2. Il giudice del rinvio, con provvedimento n. 198/2023 qui impugnato, rilevato che nel caso in esame risulta dalla documentazione agli atti che l’avvocatoPagliaricci, all’esito dell’attività svolta in sede penale, ha provveduto a notificare al suo assistito invito alla negoziazione assistita, al fine di vedersi corrispondere i compensi professionali; che, in occasione della notifica presso l’indirizzo di residenza, l’Ufficiale Giudiziario ha dato atto di non poter notificare l'atto e di dover provvedere anotificare ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; concludeva per l’ammissione al patrocino dell’avvocato Ernesto Pagliaricci, atteso che effettivamente, nel caso in esame, si era di fronte ad una situazione di irreperibilità di fatto dell’assistito, in forza della quale, secondo l’art. 117 D.P.R. n. 115/02, l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficiodella persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 TUSG. 2.1.

Per l’effetto, il Tribunale liquidava in favore dell’avvocato un compenso calcolato ai minimi tariffari pari a €. 1.350,00, oltre accessori come per legge; in considerazione della mancata opposizione dell'amministrazione convenuta, riteneva la sussistenza dei presupposti perché le spese di lite (anche del giudizio di legittimità) fossero integralmente compensate tra le parti.

3. La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da Ernesto Pagliaricci; il ricorso, affidato a due motivi, è illustrato da memoria. Resta intimato il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 ) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che le circostanze addotte dal Tribunale di Chieti non sono conformi alle disposizioni citate, ed in particolare all’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.(che impone al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte), oltre che all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (che consente la compensazione delle spese nei soli casi ivi previsti, ovvero in analoghe gravi ed eccezionali ragioni a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, tra cui certamente non rientra la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese:

Cass. n. 3977 del 2020 e n. 4696 del 2019). 1.1. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. , la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018). La mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale.

Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla « natura dell'impugnazione», o alla « riduzione della domanda in sede decisoria», ovvero alla «contumacia della controparte», permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (ex multis:

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv. 656993 –01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795 –01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017, Rv. 645998 –01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016, Rv. 637967 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 -01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014, Rv. 631930 -01). Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che « le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.

Le qualiultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale»(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1243 del 2023; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13674 del 2022). La pronuncia impugnata merita, pertanto, di essere cassata in parte qua.

2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione di norme processuali, in particolare degli artt. 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., 118, secondo comma, disp. att., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 cod. proc. civ.Il ricorrente ritiene che la non corretta applicazione delle disposizioni di legge da parte del Tribunale di Chieti si risolva anche in un evidente deficit motivazionale, oltreché nella violazione di legge. 2.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo si dichiara logicamente assorbito.

3. In definitiva, il Collegio cassa la pronuncia impugnata , e rinvia al Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato, affinché provveda alla determinazione delle spese di lite, anche per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, cassa l’ordinanzaimpugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese