Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to parties' joint settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a joint settlement agreement reached by the parties. Lasi S.R.L. had appealed a lower court order requiring them to retreat from a property boundary and install drainage works, but both parties subsequently negotiated a transactional resolution. The court ruled that the joint waiver of the appeal satisfied statutory requirements for case termination, thereby ending the litigation without a substantive ruling on the servitude claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.: When parties jointly waive the appeal and demonstrate no further interest in the proceedings, the court must declare the case extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9217/2020 R.G. proposto da: LASI S.R.L., elettivamente domiciliata in AGRIGENTO , VIA PETRARCA N. 2, presso lo studio dell’avvocato AMOROSO ILARIA (MRSLRI74S60A089O), rappresentat a e difes a dall'avvocato MARCHICA ALESSANDRO (MRCLSN69S17A089E); -ricorrente – contro CAMPO CARMELA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA GRAMSCI N. 9, presso lo studio dell’avvocato MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO (MTTGPP59C07F205M), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARA GABRIELE (DRAGRL61S15G273N); -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 1497/2019,depositata il 12/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025dal Consigliere CRISTINA AMATO.
FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza resa ai sensi degli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ., il Tribunale monocratico di Agrigento, decidendo sulla negatoria servitutis proposta da Carmela Campo nei confronti di Lasi s.r.l., condannò quest'ultima ad arretrare fino a cinque metri dal confine i fabbricati facenti parte del complesso edilizio sito in Lampedusa, confinanti con il fondo posseduto a titolo di enfiteusi dall’attrice; condannò,altresì, la Lasi s.r.l. alla realizzazione delle opere necessarie ad assicurare il normale deflusso delle acque nel fondo dell'attrice, oltre al pagamento delle spese processuali e di CTU. 1.1.
Detto provvedimento veniva impugnato dalla Lasi s.r.l.innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, che rigettava integralmente il gravame con sentenza n. 1497/2029, osservando che: non ricorrono le condizioni per disporre la rinnovazione delle indagini di CTU, non avendo l'appellante indicato i risultati tecnici che sarebbero a suo avviso erronei, ed in quale senso essi andrebbero modificati; deve essere confermato il principio di diritto già indicato dal Tribunale in tema di costruzione in aderenza al confine, secondo cui allorquando, come nel caso in esame, il regolamento comunale edilizio fissi la distanza non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine, in difetto di espressa previsione di tale strumento urbanistico regolamentare non può essere ammessa la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio, e non può neanche operare il criterio della prevenzione; nel caso di specie, non può trovare applicazione il criterio della prevenzione, stante la natura di nuova costruzione del complesso edilizio realizzato dalla società appellante.
2. Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione Lasi s.r.l., affidandolo a cinque motivi. Resisteva Carmela Campo. Il ricorso veniva assegnato all'adunanza camerale del 23.03.2024.
3. Con istanza firmata congiuntamente dagli avvocati di entrambe le parti, Lasi s.r.l. e Carmela Campo chiedevano ed ottenevano un rinvio del giudizio, stante la pendenza di trattative di bonario componimento. Intervenuta soluzione transattiva, consacrata nell'atto di Notar Giuseppe Fanara del 25 maggio 2024,Rep. 56652, in data 24.06.2024, le parti -per mezzo dei rispettivi difensori - facevano pervenire istanza congiunta di estinzione del processo per non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L'atto di rinuncia congiunta al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.
4. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Cos