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Decreto — n. 808/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 808/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 808/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19038/2024 R.G. proposto da: BOTTINO ANNA; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -resistente – avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. cronol. 3028/2024 del 16 agosto 2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 808/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 19038/2024 R.G. proposto da: BOTTINO ANNA; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -resistente – avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. cronol. 3028/2024 del 16 agosto 2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento estensione della procedura chiusura della procedura di assistenza giudiziaria tutela del processo decisionale desistenza dall'azione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19038/2024 R.G. proposto da: BOTTINO ANNA; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -resistente – avverso il decreto della Corte di appello di Catania n. cronol. 3028/2024 del 16 agosto 2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.

Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 9 gennaio 2025 Il Consigliere delegato Aldo Carrato