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Decreto — n. 804/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 804/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 804/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11380/2024 R.G. proposto da: BARRECA GIORGIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto p.t.; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1430/2023, pubblicata il 6 novembre 2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le Pubbliche Amministrazioni intimate si sono limitate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 804/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 11380/2024 R.G. proposto da: BARRECA GIORGIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto p.t.; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1430/2023, pubblicata il 6 novembre 2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le Pubbliche Amministrazioni intimate si sono limitate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione restituzione del termine scaduto desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento perenzione dell'esecuzione della decisione termini di ricorso
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11380/2024 R.G. proposto da: BARRECA GIORGIO; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto p.t.; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1430/2023, pubblicata il 6 novembre 2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le Pubbliche Amministrazioni intimate si sono limitate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr.

Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 9 gennaio 2025 Il Consigliere del