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Ordinanza — n. 712/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 712/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 712/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Angelo Del Vecchio ed elettivamente domiciliati in Roma, via Fara Sabina, n. 5, presso lo studio dell'avv. Massimo DeMattia . –ricorrenti– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- Oggetto: Correzione errore materiale. Avverso l’ordinanza n. 80/2024 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 3/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari. Rilevato che: Con ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., Della Marca Clementina, Esposito Anna, De Lucia Anna Maria, D’addio Rosa, Della Morte Antonietta, Basilicata Pellegrino, Colella Giovanni, Crisci Leopoldo, D’Addio Carmine, D’Addio Eleonora, D’Addio Vincenzo, gli ultimi tre nella qualità di eredi di D’Addio Michele, Civitella Alessandro e Civitella Ferdinando, succeduti in rappresentazione della madre D’Addio Matilde, a sua volta erede di D’Addio Michele hanno chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanzan. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, nella parte in cui, rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia e accolto quello incidentale da essi proposto, aveva omesso di distrarre le spese liquidate in loro favore al legale antistatario, benché fosse stato da essi richiesto.

Regesto Legislator

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art. 391-bis cod. proc. civ, art. 93 cod. proc. civ, art. 288 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 712/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., Sez. 1, 18/6/2010, n. 14831). Orbene, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. Angelo Del Vecchio, difensore dei controricorrenti, aveva chiesto, nel controricorso con ricorso incidentale, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario». Deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

Parole chiave

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diritto a un difensore spese di difesa omissione del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione del difensore desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis cod. proc. civ
Rilevato che: Con ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod.
art. 93 cod. proc. civ
Angelo Del Vecchio, difensore dei controricorrenti, aveva chiesto, nel controricorso con ricorso incidentale, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario».
art. 288 cod. proc. civ
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 cod. proc. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 02737/2024R.G., proposto da DELLA MARCA CLEMENTINA, ESPOSITO ANNA, DE LUCIA ANNA MARIA, D’ADDIO ROSA, DELLA MORTE ANTONIETTA , BASILICATA PELLEGRINO, COLELLA GIOVANNI , CRISCI LEOPOLDO, D’ADDIO CARMINE, D’ADDIO ELEONORA, D’ADDIO VINCENZO, gli ultimi tre nella qualità di eredi di D’ADDIO MICHELE, CIVITELLA ALESSANDRO, CIVITELLA FERDINANDO, questi ultimi due succeduti in rappresentazione della madre D’ADDIO MATILDE, a sua volta erede di D’ADDIO MICHEL E, rappresentati e difesi dall'avv.

Angelo Del Vecchio ed elettivamente domiciliati in Roma, via Fara Sabina, n. 5, presso lo studio dell'avv. Massimo DeMattia . –ricorrenti– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato- Oggetto: Correzione errore materiale. Avverso l’ordinanza n. 80/2024 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 3/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa Valeria Pirari. Rilevato che: Con ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., Della Marca Clementina, Esposito Anna, De Lucia Anna Maria, D’addio Rosa, Della Morte Antonietta, Basilicata Pellegrino, Colella Giovanni, Crisci Leopoldo, D’Addio Carmine, D’Addio Eleonora, D’Addio Vincenzo, gli ultimi tre nella qualità di eredi di D’Addio Michele, Civitella Alessandro e Civitella Ferdinando, succeduti in rappresentazione della madre D’Addio Matilde, a sua volta erede di D’Addio Michele hanno chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanzan. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, nella parte in cui, rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia e accolto quello incidentale da essi proposto, aveva omesso di distrarre le spese liquidate in loro favore al legale antistatario, benché fosse stato da essi richiesto.

Considerato che: Il ricorso è fondato. Va, innanzitutto, premesso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7/7/2010, n. 16037), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (anche Cass., Sez. 3, 26/2/2024, n. 5082;

Cass., Sez. 1, 18/6/2010, n. 14831). Orbene, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. Angelo Del Vecchio, difensore dei controricorrenti, aveva chiesto, nel controricorso con ricorso incidentale, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario». Deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

U n . , 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 80/2024, pubblicata il 3/1/2024, sia corretto, aggiungendovi, dopo le parole «che liquida in euro 1.900,00, oltre 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge», l’inciso «distratte in favore dell'Avv. Angelo Del Vecchio ex art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 cod. proc. civ. Così deciso in