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Ordinanza — n. 709/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows jurisdiction regulation for road violation credit disputes, affirming Judge of Peace competence without value limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 709/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the jurisdiction regulation requested by the Salerno Tribunal, declaring the Judge of Peace competent to hear the case. The plaintiff challenged administrative road violation credits exceeding the Tribunal's value limit, while the opposing party argued for Tribunal jurisdiction. The Court ruled that oppositions to road violation sanctions fall under the Judge of Peace's material competence without value restrictions, thereby dismissing the Tribunal's office-raised objection.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.lgs. n. 150/2011; Art. 204 bis d.lgs. n. 285/1992: Competence for oppositions to administrative road violation sanctions belongs to the Judge of Peace without value limits.

Parole chiave

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road violation sanctions Judge of Peace competence jurisdiction regulation administrative credit opposition value limit exclusion conflitto di competenza civile categorie di competenza incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Deve darsi continuità al seguente principio già affermato da questa Corteper il quale i n tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs.
Art. 204 bis d.lgs. n. 285 del 1992
Art. 6 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 10 comma 2 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
art. 7 c.p
Deve darsi continuità al seguente principio già affermato da questa Corteper il quale i n tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs.
art. 45 cod. proc. civ
Quanto al secondo profilo deve richiamarsi il principio secondo cuiil regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.
art. 28 cod. proc. civ
L’attrice deduceva l'omessa notificazione del verbale presupposto della cartella esattoriale e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti in esseconsacrati in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., Sentenza n. 10261 del 27/04/2018
Sez. 6-2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017
Sez. 6-3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Su regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Salerno exart. 45 c.p.c. iscritto al n. 21674/2023 R.G. SARNO FRANCESCA e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimate - lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del regolamento. RILEVATO CHE:

1. Sarno Francesca convenivain giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Salerno e la Prefettura di Roma (nella qualità di soggetti agent i della riscossione) e chiedeva accertarsi l'inesistenza dei crediti consacrati nella cartella di pagamento Ric. 2023n. 21674 ud. 9 - 0 7 - 202 4 - 2 - n. 100 2021 00070425 12 000, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 19.537,51 a titolo di sanzioni amministrative relative a violazioni ai Codice della strada riferite all'anno 2017/2018, oneri di riscossione e dirittodi notifica spettanti all'AdER. L’attrice deduceva l'omessa notificazione del verbale presupposto della cartella esattoriale e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti in esseconsacrati in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.

2. Il Giudice di Pace di Salerno rileva va che il credito complessivo oggetto di contestazione ammontava ad euro 19.537,51 eccedente il proprio limite di competenza per valore ex art. 7 c.p.c.e dichiarava il proprio difetto di competenza per valore a conoscere della domanda formulata da Sarno Francesca, assegna nd o termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Salerno , ritenuto competente ex artt. 27 e 480 c.p.c. per il valore della domanda. 3.La riassunzione aveva luogo a cura di parte attrice che comunque ribadiva "il principio secondo cui lacompetenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione del Codice della Strada è attribuita, senza limite di valore, al Giudice diPace". Del pari l'agente della riscossione convenuto deduceva la incompetenza funzionalee per materia del Tribunale adito - in violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – instando preliminarmente affinché si accertasse e dichiarasse detta incompetenza.

4. Il Tribunale di Salerno ha sollevatodi ufficio regolamento di competenza. Ric. 2023n. 21674 ud. 9 - 0 7 - 202 4 - 3 - Secondo il Tribunale, concernendo la presente controversia una domanda di accertamento negativodell'esistenza di crediti nascenti da contravvenzioni al codice della strada, deve ritenersiche sulla stessa sussista la competenza per materia del Giudice di Pace. Infatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie la controversia vertendo sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, competente a conoscere dell'opposizione stessaera il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass.,Sez. VI, 17/12/2021, n. 40561). CONSIDERATO CHE:

1. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del regolamento. In particolare, osserva l’Ufficio di Procura che è condivisibile l’argomentazione decisoria svolta dal Giudice remittente sia in rapporto all’ammissibilità del richiesto regolamento relativo al profilo della violazione della competenza per materia (Cass. n. 8891 del 29/03/2023),sia in rapporto al merito della fattispecie alla luce dell’indicazione nomofilattica ex Cass. n. 40561 del 17/12/2021 circa la competenza per materia del Giudice di pace, in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovite a sanzioni per violazione del codice della strada, laddove la controversia verta sull'esistenza di un valido titolo esecutivo.

2. Il collegio condivide le conclusioni del P.G. Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del regolamento sia sotto il profilodella sua tempestività sia sotto il profilodell’oggetto. Ric. 2023n. 21674 ud. 9 - 0 7 - 202 4 - 4 - Quanto al primo profilodeve richiamarsi il principio secondo il quale in materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015, Rv. 636484 -01).

Nella specie il Tribunale alla prima udienza di trattazione si è riservato di decidere in ordine alla questione della competenza, peraltro,sollevata dalla parte che aveva riassunto il giudizio e, a scioglimento della riserva , ha proposto il presente regolamento. Quanto al secondo profilo deve richiamarsi il principio secondo cuiil regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello "ad quem", per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, sela causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l'eventuale richiesta d'ufficio avanzata da quest'ultimo va dichiarata inammissibile (in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento richiesto d'ufficio dal secondo giudice, per il quale la deroga alla competenza per territorio fuori dai casi ex art. 28 cod. proc. civ. richiedeva Ric. 2023n. 21674 ud. 9 - 0 7 - 202 4 - 5 - l'espressa sottoscrizione delle parti ex art. 1341 e 1342 cod. civ.:

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014, Rv. 632531 -01). Come ben rilevato dal Tribunale nel caso di specie la questione attiene alla competenza per materia del giudice di pace e, dunque , anche sotto questo profilo il regolamento è ammissibile. 2.1 Risolte l e questioni preliminar i , il regolamento è fondato. Deve darsi continuità al seguente principio già affermato da questa Corteper il quale i n tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 -01). Nello stesso senso può richiamarsi anche il principio di diritto per il quale l e opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace ex artt. 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della Ric. 2023n. 21674 ud. 9 - 0 7 - 202 4 - 6 - competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal Tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 -02).

L'istanza di regolamento di competenza d'ufficio va, pertanto, accolta e dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Salerno, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine massimo di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza degli uffici del Giudice di pace di Salerno dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine massi