Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 659/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses correction request for omitted expense liquidation due to lack of evident error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 659/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court of Cassation dismissed Zambo Edil Group's request to correct an order for failing to liquidate specific appeal expenses. Although the appellant argued the court omitted a statutory liquidation under Article 378 of the Civil Procedure Code, the court found no evident discrepancy between the reasoning and the decision. Consequently, the court ruled that the conditions for an ex officio correction were not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 378 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A correction of an order is only permissible when an evident discrepancy exists between the reasoning and the decision, or when a specific statutory obligation was clearly overlooked, which was not established in this instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of order omission of expense liquidation ex officio correction evident discrepancy Civil Procedure Code supreme court cassation appeal expenses

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 378 cod. proc. civ

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla segnalazione 9632/2024 R.G. proposto da: ZAMBO EDIL GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO PASETTO e dall’avvocato ARIANNA FIOCCO giusta procura in atti ; –ricorrente – contro MACCHIAIOLI ADRIANA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO PICCOLO giusta procura in atti;

–resistente– per la correzione dell’ordinanza n. 23400/2023 della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, II SEZIONE CIVILE depositata il 01/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva Zambo Edil Group s.r.l., premettendo: - che con ordinanza n. 23400/2023 questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto da Adriana Gabriella Macchiaioli nei confronti dell’esponente; -che, pendente il giudizio di legittimità, la Macchiaioli aveva avanzato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata dalla Corte d’appello di Milano; -che la Corte locale aveva rimesso la liquidazione delle spese della fase riguardante l’inibitoria al giudizio di legittimità; -che, nonostante esplicita richiesta nella memoria depositata nel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., questa Corte aveva omesso di statuire sul punto; ha segnalato la necessità di sanare l’omissione liquidando le relative spese.

Il Presidente ha dato conseguentemente impulso d’ufficio al procedimento correttivo. Successivamente Zambo Edil Group s.r.l. ha depositato atto di rinuncia alla segnalazione. Non assume rilievo alcuno l’anzidetta rinuncia trattandosi di mera segnalazione e non di rituale istanza notificata alla controparte. Non sussistono le condizioni per disporre correzione d’ufficio. In particolare: (a) non è dato apprendere dalla motivazione dell’ordinanza n. 23400/2023 che la liquidazione delle spese riguardanti la chiesta inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in sede d’appello non sia stata contemplata dalla liquidazione onnicomprensiva effettuata; (b) non si tratterebbe, in ogni caso, di errore emendabile con la correzione, non emergendo una discrasia evidente tra motivazione e dispositivo.

Di conseguenza, deve disporsi non luogo a provvedere.

P.Q.M.

dichiara non lu